SENTENZA Nº 202005835 di Consiglio di Stato, 24-09-2020

Presiding JudgeSANTORO SERGIO
Date24 Settembre 2020
Published date05 Ottobre 2020
Judgement Number202005835
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 05/10/2020

N. 05835/2020REG.PROV.COLL.

N. 05334/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5334 del 2019, proposto da
Free Luce&Gas S.r.l. Già Denominata Smallenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Clarich, Bernardo Giorgio Mattarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Clarich in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di S.p.A.gna n. 15;

per l’annullamento e/o la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 01183/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Mattarella Bernardo, Vercillo Giorgio e dello Stato Tortora Fabio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1183 del 2019 con cui il Tar Lombardia aveva respinto l’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa impresa al fine di ottenere l’annullamento di vari atti fra cui in specie la deliberazione dell’AEEGSI n. 165/2017/E/eel, recante “adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti di un utente del dispacciamento in immissione e in prelievo rispetto a strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento a ristoro dei consumatori”.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda parte appellante contestava il contenuto della sentenza e le relative argomentazioni, formulando quindi i seguenti motivi di appello:

- error in procedendo e in iudicando. Violazione di legge: violazione degli articoli 4 e 11 delle preleggi. Violazione del principio generale di irretroattività degli atti amministrativi;

- error in procedendo ed error in iudicando eccesso di potere: travisamento Dei fatti. Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo n. 79 Del 1999 e della delibera n.11/06 dell’autorità;

- error in iudicando e in procedendo, eccesso di potere e violazione del principio di buona fede, ingiustizia manifesta;

- error in iudicando contraddittorietà e manifesta irragionevolezza;

- error in iudicando violazione degli articoli 23 e 41 cost. E dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999: lesione del diritto di iniziativa economica. Eccesso di potere: violazione del principio di proporzionalità;

- erro in iudicando violazione disparità di trattamento; irragionevolezza; violazione del principio di concorrenza;

- error in iudicando violazione di legge: violazionedell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990 e della relativa disciplina regolamentare, nonché dell’articolo 9 della stessa legge. Eccesso di potere: violazione del principio di buona fede;

- error in procedendo e in iudicando. Eccesso di potere: perplessità e Oscurità del dispositivo; irragionevolezza, sviamento;

- error in procedendo e in iudicando.violazione di legge: violazione dell’art. 3, legge n. 241 del 1990: difetto di motivazione. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e per disparità di trattamento.

Le parti appellate pubblica e privata si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

Con ordinanza n. 3747 del 2019 veniva accolta la domanda cautelare; con ordinanza n. 59 del 2020, nel rinviare agli approfondimenti istruttori disposti tramite verificazione in analoghi gravami, da acquisire nel presente giudizio in termini di prova atipica, veniva fissata udienza di merito.

Con successiva ordinanza n. 4160 del 2020 veniva disposta l’acquisizione nel presente giudizio, quale prova atipica, di copia in via formale delle relazioni di verificazione svolte nei connessi richiamati giudizi.

Acquisita agli atti del fascicolo la verificazione, alla pubblica udienza del 24 settembre 2020, la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto le deliberazioni adottate dall’Autorità in materia di valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nell’ambito del servizio di dispacciamento elettrico e in specie degli atti con cui la stessa ha ordinato di restituire al gestore della rete elettrica gli importi corrispondenti al vantaggio indebito conseguito dalla singola impresa per effetto di una strategia di programmazione non diligente nell’utilizzo del servizio di dispacciamento, rendendosi responsabile di sbilanciamenti effettivi particolarmente elevati rispetto al prelievo delle unità di consumo.

2. Questa Sezione ha in diverse occasioni esaminato prima (cfr. in specie sentenze nn. 4422, 2045 e 1586 del 2019) la struttura e la funzione del servizio pubblico di dispacciamento, disciplinato dall’Autorità ‒ nell’esercizio delle funzioni attribuitele dall’art. 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed ora anche dall’art. 42, comma 1, lettera b), del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 ‒ con la deliberazione 9 luglio 2006 n. 111/06, attuativa delle previsioni degli artt. 3 e 5 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79; quindi, con le successive pronunce nn. 4322 4385, 5023 e 5024, cui occorre rinviare anche in evidenti termini di congruità e di certezza del diritto, all’esito delle disposte verificazioni, venivano accolti gli appelli analoghi, proposti da altri operatori del settore incisi da analoghe delibere, sotto gli unici ed assorbenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alle modalità di concreto esercizio del potere in questione in ordine al quantum applicato al singolo operatore.

Vanno quindi ribadite le considerazioni già poste a fondamento delle statuizioni sopra richiamate.

2.1 Come già ricordato dalla sezione, la ragione d’essere di tale servizio risiede nel dato fisico per cui l’energia elettrica non può essere, in linea...

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