SENTENZA Nº 202003501 di Consiglio di Stato, 07-05-2020

Presiding JudgeMONTEDORO GIANCARLO
Published date04 Giugno 2020
Date07 Maggio 2020
Judgement Number202003501
Pubblicato il 04/06/2020

N. 03501/2020REG.PROV.COLL.

N. 05320/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5320 del 2019, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Yellow Tax Multiservice S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Federico Freni e Gianpiero Zingari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Mytaxi Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cicala, prof. Francesco Goisis, Gaetano Iorio Fiorelli, Silvia Picchetti e Luca Pescatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa e Autoradiotassì Società Cooperativa a.r.l., non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 05359/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e i relativi allegati;

Visti il ricorso in appello incidentale proposto da Mytaxi Italia s.r.l. e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Yellow Tax Multiservice S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Francesco De Luca nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020, svoltasi, ai sensi dell’art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, attraverso l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con provvedimento n. 26345 del 18 gennaio 2017 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, per brevità, anche Autorità) ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa (per brevità, anche Taxiblu), Yellow Tax Multiservice S.r.l. (per brevità, anche Yellow Tax) e Autoradiotassì Società Cooperativa (per brevità, anche Autoradiotassì), per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE o dell’articolo 2 della legge n. 287/90.

Con delibere nn. 26631, 26632 e 26633 del 7 giugno 2017 l’Autorità ha rigettato gli impegni presentati da Autoradiotassì, Yellow Tax e Taxiblu, tenuto conto che, da un lato, sussisteva l’interesse dell’Autorità a procedere all’accertamento dell’infrazione, facendosi questione di condotte potenzialmente idonee a pregiudicare lo sviluppo di nuovi operatori concorrenti e di nuovi assetti di mercato, dall’altro, gli impegni risultavano, complessivamente considerati, inidonei a rimuovere i profili di anticoncorrenzialità evidenziati nel provvedimento di avvio, in quanto non sarebbero venute meno tutte le restrizioni concorrenziali ipotizzate con riferimento allo sviluppo di strumenti di raccolta e smistamento del servizio taxi, ulteriori rispetto al radiotaxi.

Con atto del 9 marzo 2018 è stata notificata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI).

Con provvedimento n. 27245, adottato nell’adunanza del 27 giugno 2018, l’Autorità ha ritenuto violato l’art. 101 TFUE, avendo le società Taxiblu, Yellow Tax e Autoradiotassì “posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, per le ragioni indicate in motivazione, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l’ingresso sul mercato di nuovi operatori”.

Per l’effetto, l’Autorità ha disposto “b) che le società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa adottino, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, misure idonee ad eliminare l’infrazione di cui alla lettera a) e si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata alla lettera precedente; c) che le società Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare Società Cooperativa in breve Taxiblu S.c., Yellow Tax Multiservice S.r.l. e Autoradiotassì Società Cooperativa entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, diano comunicazione all’Autorità, trasmettendo una specifica relazione scritta, delle iniziative adottate per ottemperare a quanto richiesto alla precedente lettera b)”.

In particolare, l’Autorità, dopo aver descritto il procedimento istruttorio, le risultanze istruttorie e le argomentazioni delle parti, ritenuto di avere garantito il diritto di difesa endoprocedimentale e la correttezza dell’analisi istruttoria svolta, ha ravvisato l’integrazione di una fattispecie di illecito anticoncorrenziale ex art. 101 del TFUE, valutando che:

- il mercato rilevante era quello della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nell’ambito territoriale del Comune di Milano, a prescindere dalla tecnologia caratterizzante l’attività di intermediazione svolta dai radiotaxi o dalle piattaforme digitali;

- le reti parallele di intese verticali concluse tra i radiotaxi Parti del procedimento e i tassisti aderenti – estrinsecatesi in clausole di non concorrenza di portata assoluta - valutate nell’ambito del contesto economico e giuridico di riferimento, risultavano idonee a produrre un effetto cumulativo di foreclosure, ostacolando o precludendo sensibilmente l’accesso al mercato di imprese concorrenti (come avvenuto per il nuovo operatore Mytaxi); tenuto conto, in particolare, della non contendibilità del mercato, dell’impossibilità per i nuovi operatori di fare ingresso o di crescere nel mercato, della riconducibilità eziologica dell’effetto di foreclosure alle clausole di non concorrenza utilizzate dalle parti del procedimento, nonché dell’assenza di giustificazioni economiche legittimanti l’apposizione di siffatte clausole, non essendo a tale fine sufficiente il richiamo agli artt. 2527 c.c e 1567 c.c.;

- sussisteva un contributo significativo di ciascuna intesa alla produzione dell’effetto cumulativo anticoncorrenziale rilevato;

- non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’esenzione per categoria di cui al Regolamento comunitario sulle intese verticali n. 330/2010, in ragione della durata dell’obbligo di non...

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