SENTENZA Nº 202001147 di Consiglio di Stato, 12-12-2019

Presiding JudgeLAMBERTI LUCA
Published date13 Febbraio 2020
Date12 Dicembre 2019
Judgement Number202001147
Pubblicato il 13/02/2020

N. 01147/2020REG.PROV.COLL.

N. 01720/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2019, proposto dalla società Lu Litos a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Nardò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonilde Francesconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, Via Barberini n. 36;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 1614 del 2018.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nardò e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere Silvia Martino e uditi per le parti gli avvocati Paolo Gaballo (su delega dell’avvocato Gianluigi Manelli), Carmela Capobianco (su delega dell’avvocato Leonilde Francesconi) e Francesco Fabrizio Tuccari (su delega dell’avvocato Fernanda Quaranta);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società odierna appellante ha impugnato innanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la delibera della G.M. di Nardò n. 63 del 2015 recante adozione del Piano comunale delle coste, nella parte in cui prevede come spiaggia destinata alla libera balneazione l’area demaniale in concessione alla ricorrente.

Essa ha rappresentato, al riguardo, di essere da anni titolare di tale concessione demaniale, sita in località Serra Cicora, di 994,00 mq.

In virtù di tale concessione, e dei relativi rinnovi, durante la stagione estiva ogni anno ha installato uno stabilimento balneare, a suo dire pienamente compatibile con i valori ambientali e paesaggistici, consolidando nel tempo la propria clientela.

Tuttavia, con il Piano delle Coste oggetto di impugnativa, il Comune di Nardò ha eliminato gran parte dell’area demaniale in concessione, prevedendo, al suo posto, una spiaggia destinata alla libera balneazione.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Difetto di motivazione e istruttoria Violazione dell’art. 3, della l. n. 241/90 e della legge della Regione Puglia n. 17 del 2006 e del Piano regionale delle coste. Eccesso e sviamento di potere. Violazione del principio di affidamento.

Il piano sarebbe affetto da difetto assoluto di motivazione, non essendo state spiegate le ragioni della delocalizzazione in altra area della concessione in discorso;

2) Perplessità e illogicità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere. Violazione del Codice della Navigazione. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 17 del 2006. Violazione dei principi del giusto procedimento e di pianificazione urbanistica. Difetto di istruttoria. Sviamento di potere. Erroneità dei presupposti. Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, e di tipicità degli atti ammnistrativi.

L’art. 4 della legge regionale in rubrica subordina espressamente l’efficacia del Piano comunale delle coste all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale a seguito dell’esito favorevole della verifica di compatibilità con il PRC (Piano regionale delle Coste) e non alla mera adozione da parte della Giunta. Pertanto, in sede di adozione la Giunta non avrebbero potuto stabilire, come invece ha fatto, l’immediata operatività del Piano.

Inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della medesima legge, fino all’approvazione del PCC i Comuni applicano, nell’attività concessoria, esclusivamente le disposizioni rivenienti dal Piano regionale;

3) Violazione del d.m. 12 dicembre 1997, della l.r. n. 4 del 2012, della l.r. n. 44 del 2014, del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione della l.r. n. 17 del 2006 sotto altro profilo; Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti sotto altro profilo.

Il PCC è stato adottato senza avere espletato la VAS;

4) Incompetenza, violazione del d.lgs. n. 267 del 2000 e della l.r. n. 17 del 2006, sotto altro profilo. Violazione del PRC sotto altro profilo.

La Giunta non si è limitata ad adottare il PCC ma ha approvato un atto di pianificazione urbanistica, al posto del compente Consiglio Comunale.

2. Con motivi aggiunti del 14 luglio 2016 la ricorrente ha impugnato altresì la sopraggiunta delibera del Consiglio Comunale di Nardò n. 35 del 21 aprile 2016, recante approvazione del Piano, con la quale, respingendo – tra altre - le osservazioni proposte dalla stessa ricorrente, è stata confermata la destinazione dell’area in questione come riservata alla libera balneazione.

In particolare, la società ha dedotto:

1) Illegittimità derivata;

2) Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 17 del 2015 e della l.r. n. 17 del 2006.Violazione e falsa applicazione del PRC. Eccesso e sviamento di potere. Carenza di istruttoria. Incompetenza Violazione principi del giusto procedimento.

Il Piano regionale delle coste classifica l’area dove la ricorrente ha realizzato lo stabilimento balneare come C3S2 (costa a bassa criticità – costa a media sensibilità ambientale).

Secondo l’art. 6.2.8 delle NTA tali aree sono concedibili ai privati al fine di realizzare sia stabilimenti balneari che spiagge con servizi legati alla balneazione. Il Comune avrebbe quindi violato il PRC nel destinare l’area di cui trattasi alla libera balneazione;

3) Violazione della l.r. n. 17/2015 e della l. n. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio in relazione al procedimento di pianificaizone. Violazione del principio di affidamento. Violazione e falsa applicazione NTA del PPTR e del PAI. Erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti.

Il Comune non si sarebbe pronunciato con atto motivato sulle osservazioni della ricorrente. A tanto non sarebbe stato sufficiente il mero richiamo della deliberazione impugnata alle controdeduzioni formulate dall’Ufficio demanio comunale.

Ad ogni buon conto, tale Ufficio sarebbe incorso in gravi carenze istruttorie, come sarebbe dimostrato dall’approfondito studio geologico prodotto dalla ricorrente in allegato alle proprie osservazioni.

In particolare, l’Ufficio ha richiamato l’atto...

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