SENTENZA Nº 202000225 di TRGA - Bolzano, 08-07-2020

Presiding JudgeDELLANTONIO ALDA
Date08 Luglio 2020
Published date18 Settembre 2020
Judgement Number202000225
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 18/09/2020

N. 00225/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2017, proposto da
Obstcenter Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Christof Baumgartner, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Pallaver in Bolzano, via Carducci, n. 3;

contro

Comune di San Lorenzo di Sebato, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) dell'ordinanza di chiusura del Sindaco del Comune di San Lorenzo di Sebato, prot. n. 103 dd. 5.1.2017, notificata in data 5.1.2017 (oggetto: provvedimento definitivo per la chiusura di un'attività commerciale sulla p.ed. 625 C.C. San Lorenzo di Sebato, con riferimento alla SCIA prot. n. 02735000214-23122016-1413 dd. 23.12.2016);

e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i decreti presidenziali n. 10/2017, n. 15/2018, n. 42/2018 e n. 6/2020;

Vista l’ordinanza cautelare n. 15/2017;

Vista l’ordinanza collegiale n. 248/2017;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il verbale dell’udienza dell’8 luglio 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente, in data 23 dicembre 2016, presentava al Comune di San Lorenzo di Sebato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) relativa alla nuova apertura di un esercizio di commercio al dettaglio (settore merceologico alimentare) su una superficie di vendita di 100 mq in un locale al piano terra dell’immobile situato a San Lorenzo di Sebato, in via Brunico, n. 3 (p.ed. 625, C.C. San Lorenzo di Sebato), in zona produttiva. Detta superficie, in base alla concessione edilizia n. 81/2002 ha destinazione di commercio al dettaglio (doc.ti 2, 3 e 4).

L’attività veniva quindi avviata dalla ricorrente in data 23 dicembre 2016.

Con l’impugnato provvedimento del 5 gennaio 2017, il Comune di San Lorenzo di Sebato ordinava la chiusura dell’attività commerciale sulla base dei seguenti rilievi.

- l’esercizio commerciale si trova in zona produttiva, nella quale il commercio al dettaglio è molto limitato e, in particolare, è vietato quello relativo al settore alimentare;

- difetta la prova in ordine alla disponibilità del locale;

- difettano i presupposti urbanistici in quanto, in base all’art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 in vigore ratione temporis, per il commercio al dettaglio devono essere individuate apposite zone nei comuni, su domanda degli interessati, mediante modifica del PUC, zone che nel Comune di San Lorenzo di Sebato non sono state ancora individuate;

- l’art. 2, comma 2, della sopravvenuta legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, dispone che il commercio al dettaglio è ammesso nelle zone produttive solo per le merci ingombranti; sono fatte salve solo le strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle elencate nello stesso comma, che all’entrata in vigore della legge siano già state autorizzate o che abbiano già legittimamente iniziato la propria attività (doc. 1).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L.P. n. 7/2012, dell’art. 44 L.P. n. 13/1997, nonché degli artt. 3, comma 1, lett. c), D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito in L. 4.8.2006, n. 248, 31, comma 2, e 34 del D.L. n. 112/2001, convertito in L. n. 214/2011”;

2. “Illegittimità derivata del provvedimento impugnato in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 44 della L.P. n. 13/1997, quale introdotto dall’art. 8, comma 4, della L.P. n. 10/2014, nonché dell’art. 8, comma 11, della L.P. n. 10/2014, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 117, comma 2, lett. e) e m) e 120 della Costituzione”;

3. “Illegittimità derivata del provvedimento impugnato in relazione all’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della L.P. n. 27/2016, con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 102, 117, comma 2, lett. e) e m), e 120 della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 4 dello Statuto Speciale di cui al D.P.R. 31.8.1972, n. 670”;

4. “Illegittimità dell’atto impugnato per violazione del principio comunitario della concorrenza e delle regole sancite dagli artt. 49 e 54 TFUE;

Violazione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. ‘Bolkenstein’), direttamente applicabile a partire dal 28 dicembre 2009, nonché del D.Lvo 26 marzo 2010, n. 59;

Violazione degli artt. 7 e ss. della L. 241/90 e 11 e ss. della L.P. n. 17/1993;

Eccesso di potere per travisamento e mancanza di istruttoria sotto un ulteriore profilo”;

5. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L.P. n. 7/2012 in vigore ratione temporis”.

La ricorrente ha chiesto quindi l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, “previa disapplicazione della disciplina provinciale difforme dalla disciplina comunitaria e statale in tema di liberalizzazione, risp. in contrasto con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza dd. 24.3.2011 nella causa C-400/2008, dichiarare illegittimo l’atto impugnato ed indicato in epigrafe”; in via ulteriormente subordinata, “dichiarare illegittimo il provvedimento in epigrafe assunto sulla scorta di norme provinciali e statali costituzionalmente illegittime, risp. sospendere il giudizio con rimessione degli atti alla Corte Costituzionale sull’eccezione di incostituzionalità”.

Il Comune di San Lorenzo di Sebato non si è costituito in giudizio.

Con decreto n. 10/2017, pubblicato il 3 febbraio 2017, il Presidente ha dato atto che la ricorrente, con atto del 31 gennaio 2017, aveva rinunciato alla misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. presentata unitamente al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 15/2017, pubblicata il 21 febbraio 2017, è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato e fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 luglio 2017.

In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato una memoria difensiva, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, nella...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT