SENTENZA Nº 202000092 di CGA Sicilia, 15-01-2020

Presiding JudgeDE NICTOLIS ROSANNA
Published date03 Febbraio 2020
Judgement Number202000092
CourtConsiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Date15 Gennaio 2020
Pubblicato il 03/02/2020

N. 00092/2020REG.PROV.COLL.

N. 00641/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 641 del 2015, proposto da Maurizio Vaccarella, Giovanni Ventimiglia, Giuseppe Calabrò, Francesco Ciulla, Sebastiano Navarra, Francesco Cafeo, Domenico Lentini, Antonino Parisi, Vincenzo Cristiano, Rosario Bertolone, Salvatore Allegra, Ignazio Astone, Antonio Salvo, Ettore Tiano, Antonino Santoro, Santi Iannello, Carmelo La Barbera, Pasquale Astone, Giovanni Giarratana, Giovanni De Salvo, Angelo Cosoleto, Ivan Marotta, Domenico Bonaccorso, Raffaele Arena, Domenico Torre, Antonio Lania, rappresentati e difesi dall'avvocato Benito Panariti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michela Pusateri in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25;
Biagio Cianciolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Benito Panariti, Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio eletto presso lo studio Michela Pusateri in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile presso il Ministero, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale è domiciliata per legge, in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza) n. 3049/2014, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile presso il Ministero;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il Cons. Giuseppe Verde e udito l’avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, inquadrati nell’organico del personale appartenente all’area portuale del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Catania e di Messina, in qualità di specialisti nautici, impugnavano, con il ricorso introduttivo al Tar, il rigetto, esplicito o per silenzio, opposto dall’Amministrazione intimata alle istanze dagli stessi presentate al fine di vedersi riconosciuta l’erogazione dell’indennità d’imbarco, rapportata alle condizioni di impiego ed all’anzianità di ciascuno, in maniera egualitaria a quella che percepiscono gli appartenenti al personale imbarcato degli altri Corpi, quale la Polizia di Stato e le Forze Armate.

Sostenevano che il personale imbarcato dei vigili del fuoco espleta attività di prevenzione e salvataggio, di soccorso in mare, pronto intervento in caso di calamità naturali ed altri interventi di collaborazione con le Forze di polizia, e pertanto dovrebbe essere loro riconosciuto quanto richiesto in applicazione analogica ed estensiva sia dell’art. 4 l. n. 78/1983 che dell’art. 66 d.P.R. n. 254/1999 in relazione alla l. n. 183/2010.

2. Con il ricorso di primo grado articolavano le seguenti censure:

I) Violazione ed omessa applicazione del d.P.R. n. 300/2005, successivamente modificato ed integrato dal d.lgs. n. 66/2010 in correlazione al primo comma della l. n. 183/2010, in virtù di una interpretazione analogica sia dell’art. 4 l. n. 78/1983 che dell’art. 66 d.P.R. n. 254/1999; violazione o falsa applicazione dell’art. 5, c. 2, d.P.R. n. 394/1995 e dell’art. 11 d.P.R. n. 395/1995 e dell’art. 13, c. 2 d.P.R. n. 254/1999;

II) Violazione dell’art. 3 e dell’art. 7 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto non sono stati evidenziati i motivi posti a base del diniego;

III) Violazione dell’art. 2, c. 2 e 3 l. n. 241/1990 per la mancata adozione del provvedimento di diniego di accoglimento delle istante presentate.

3. Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 374/2013 il Tar disponeva l’acquisizione di documentati chiarimenti in ordine alle circostanze in fatto ed in diritto dedotte in ricorso nonché di ogni ulteriore chiarimento utile alla decisione.

4. Il Ministero intimato, costituito in giudizio con memoria di forma, depositava, in data 18 settembre 2014 una nota del Ministero dell’interno con la quale precisava che il personale del CNVVF “ha diritto a percepire l’indennità di imbarco i cui criteri, modalità di corresponsione e di misura sono stati definiti in questi anni dalla contrattazione integrativa afferente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, mentre non può l’Amministrazione intimata “estendere ai ricorrenti i decreti di recepimento degli accordi sindacali riguardanti le forze di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in mancanza di una norma di legge che ne preveda la relativa copertura finanziaria…”, stante la specificità dei comparti di sicurezza difesa e vigili del fuoco stabilita dall’art. 19 l. n. 183/2010.

5. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tar ha respinto il ricorso in base alla motivazione che la pretesa dei ricorrenti sarebbe finalizzata al conseguimento di un beneficio non previsto dalle norme vigenti.

L’Amministrazione, sostiene il Tar, sollecitata ad applicare ai ricorrenti (oggi appellanti) disposizioni previste per altri comparti dotati di specificità, ma non estese ex lege al comparto cui i ricorrenti appartengono, non aveva alcun margine di scelta in ordine all’applicazione delle disposizioni invocate, in mancanza di specifica disciplina normativa che tale estensione preveda. Pertanto non sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di compiere alcuna istruttoria, come contestato in ricorso, in quanto nessun accertamento in concreto, con...

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