SENTENZA Nº 201901946 di TAR Lazio - Roma, 09-01-2019

Presiding JudgeDE MICHELE GABRIELLA
Date09 Gennaio 2019
Published date14 Febbraio 2019
Judgement Number201901946
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 14/02/2019

N. 01946/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03779/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3779 del 2017, proposto da
Gianluca Biggio, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Ghera, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n.1;

contro

Università degli Studi della Tuscia, Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del decreto 8.3.2017 n. 186 del Rettore dell'Università degli Studi della Tuscia - comunicato in data 9.3.2017 - con cui è stata disposta la cessazione del Dott. Gian Luca Biggio dall'Ufficio di Ricercatore Universitario inquadrato nel settore scientifico disciplinare M-PSI/06, a decorrere dall'1.11.2017;

- di ogni atto presupposto e/o consequenziale, e in particolare, ove possa occorrere, la nota n. 2317 del 17.2.2017, a firma del Direttore Generale dell'Università della Tuscia, nonché le circolari del Ministro della Funzione Pubblica n. 2 dell'8.3.2012, n. 2 del 19.2.2015 e la nota n. 13264/2013 del medesimo Ministro menzionate nella predetta nota;

e per l’accertamento del

il diritto del ricorrente alla prosecuzione del servizio con l’amministrazione di appartenenza sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi minimi per il conseguimento della pensione di vecchiaia a carico della apposita Gestione relativa ai trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato (CTPS, dal 2012 trasferita all’INPS per effetto della soppressione dell’INPDAP);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Tuscia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il dott. Gianluca Biggio, nato il 24.2.1952 è ricercatore universitario presso l’Università degli Studi della Tuscia dal 28.12.2009 ed ha compiuto il 65° anno di età anagrafica in data 24.2.2017.

Il medesimo docente risultava iscritto all’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (E.N.P.A.P.) dal 1996.

L’art.13 del regolamento per la previdenza dell’E.N.P.A.P. dispone che “la pensione di vecchiaia è corrisposta all’iscritto che abbia compiuto almeno sessantacinque anni di età, a condizione che risultino dallo stesso versati ed accreditati almeno cinque anni di effettiva contribuzione all’Ente”.

L’E.N.P.A.P., con nota del 10.1.2017, ha comunicato all’Ateneo che il ricorrente “maturerà le condizioni contributive ed anagrafiche in data 24.02.2017 per fruire della pensione di vecchiaia con decorrenza 1.03.2017”.

Con D.R. n.186/17 del 8.03.2017 l’Ateneo, quindi, ha disposto la cessazione dal servizio del dott. Biggio a decorrere dal 1.11.2017 richiamando il combinato disposto dell’art. 24, comma 4, del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito con la Legge 22.12.2011 n. 214 e dell’art. 2, comma 5, del Decreto Legge 31.08.2013 n. 101, convertito con la Legge 30.10.2013 n. 125, in base al quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito - “a qualsiasi titolo” - i requisiti per il diritto a pensione.

Secondo l’Università l’istante avrebbe maturato il diritto alla pensione presso la Fondazione ENPAP, che gestisce la previdenza della categoria degli psicologi e ciò sarebbe ostativo...

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