SENTENZA Nº 201900483 di TAR Umbria, 23-07-2019

Presiding JudgeAMOVILLI PAOLO
Judgement Number201900483
Date23 Luglio 2019
Published date26 Agosto 2019
CourtTribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria (Italia)
Pubblicato il 26/08/2019

N. 00483/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00065/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Busiri Vici e Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Busiri Vici in Perugia, via Cesarei, 4;

contro

Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rossana Martinelli in Perugia, via Oberdan, 50;

per l'annullamento

dell'ordinanza-OMISSIS-con la quale il Dirigente dell'Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE del Comune di Perugia ordinava ai ricorrenti (oltre che al -OMISSIS- quale titolare del diritto di abitazione sull'immobile di che trattasi) “...di rimuovere, entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, le opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi descritte in premessa, ripristinando lo stato originario dei luoghi come da progetto assentito con concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica -OMISSIS-, nonché di rimuovere le opere realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi descritte in premessa, ripristinando lo stato dei luoghi” e di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e, segnatamente, degli “...accertamenti compiuti dai competenti Uffici Comunali...” dei quali si riferisce nel provvedimento citato ma i cui esiti e risultati non sono mai stati partecipati ai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2019 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO

1. La sig.ra -OMISSIS-nella persona del legale rappresentante pro tempore, hanno chiesto l’annullamento previa sospensiva:

- dell'ordinanza-OMISSIS-con la quale il Dirigente dell'Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE del Comune di Perugia ordinava ai ricorrenti (oltre che al -OMISSIS- quale titolare del diritto di abitazione sull'immobile di che trattasi) “...di rimuovere, entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, le opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi descritte in premessa, ripristinando lo stato originario dei luoghi come da progetto assentito con concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica -OMISSIS-, nonché di rimuovere le opere realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi descritte in premessa, ripristinando lo stato dei luoghi”;

- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e, segnatamente, degli “...accertamenti compiuti dai competenti Uffici Comunali...” dei quali si riferisce nel provvedimento di cui al punto che precede ma i cui esiti e risultati non sono mai stati partecipati ai ricorrenti.

2. In punto di fatto, riferisce parte ricorrente che, in ragione delle concessioni edilizie n.-OMISSIS-[rectius concessione edilizia in parte in sanatoria ex art. 13 l. n. 47 del 1985, un impianto destinato al tempo libero e sport era stato autorizzato con concessione edilizia-OMISSIS-] e -OMISSIS-realizzava nel 2000 l’edificio in questione su terreni siti in Perugia, con destinazione urbanistica a zona FD “aree per parchi urbani e territoriali”. I titoli abilitativi citati riguardavano la realizzazione di impianti sportivi comprendenti locali di servizio ed alloggio del custode identificato con la dicitura “zona per il personale”; a seguito di istanza -OMISSIS-, il Comune di Perugia rilasciava il certificato di abitabilità -OMISSIS-, nel quale l’immobile viene descritto come composto da “Piano terra: Impianti sportivi con locali di servizio e n. 1 alloggio”.

L’immobile veniva poi venduto, nel gennaio del 2001, alla sig.ra -OMISSIS-, costituendo contestualmente a favore del -OMISSIS- un diritto di abitazione.

Con ordinanza-OMISSIS- il Dirigente dell'Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE del Comune di Perugia ha contestato agli odierni ricorrenti l'esecuzione in difformità dai titoli e in assenza di permesso di costruire di una pluralità di opere in un’area assoggettata a vincoli paesaggistico e con destinazione urbanistica a zona FD “aree per parchi urbani e territoriali” (disciplinata dall'art. 167 del TUNA vigente), ordinando “alla -OMISSIS-, legalmente rappresentata dal Sig.-OMISSIS-, in qualità di committente e esecutore materiale delle opere edilizie in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, la Sig.ra -OMISSIS--OMISSIS-in qualità di attuale proprietaria e il Sig. -OMISSIS-titolare del diritto di abitazione di rimuovere, entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, le opere realizzate in difformità dal titoli abilitativi descritte in premessa, ripristinando lo stato originario del luoghi come da progetto assentito con concessione edilizia e autorizzazione paesaggistica -OMISSIS-, nonché di rimuovere le opere realizzate in assenza del necessari titoli abilitativi descritte in premessa, ripristinando l'originario stato dei luoghi”, nonché con l’avvertimento che in caso di inottemperanza i lavori sarebbero stati eseguiti d'ufficio dal Comune con rivalsa delle spese sugli stessi.

Le contestazioni riguardano, in particolare:

“Opere in difformità dai titoli:

1) realizzazione di un fabbricato autorizzato con concessione edilizia e autorizzazione al sensi della legge 1497/39 (di cui ultima variante provvedimento -OMISSIS-) come Impianto sportivo composto da locali di servizio e alloggio del custode. Si è rilevato che l'immobile è stato costruito e venduto (atto Notaio -OMISSIS-) quale "...fabbricato ad uso di civile abitazione ..." con pertinenze. Tale destinazione d'uso è in contrasto con la zonizzazione di P.R.G. Si Informa che sull'immobile è stato rilasciato certificato di agibilità-OMISSIS-avente ad oggetto "Impianti sportivi con locali di servizio e n. 1 alloggio”;

2) adiacente al prospetto sud-ovest del fabbricato principale è stato autorizzato, con il titolo di cui al punto 1), un pergolato in legno che collega lo stabile con i muri di contenimento circostanti avente superficie di circa 30 mq e un'altezza d'imposta dl circa 2,40 ml con elemento graticciato a copertura posto in orizzontale; in realtà è stata realizzata una tettoia di pari superficie ma con copertura in pendenza ad un'unica falda, altezza...

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