SENTENZA Nº 201810999 di TAR Lazio - Roma, 17-10-2018

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Date17 Ottobre 2018
Published date14 Novembre 2018
Judgement Number201810999
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 14/11/2018

N. 10999/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00327/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2018, proposto da
Deloitte & Touche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Siragusa, Marco D'Ostuni e Alessandro Comino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza di Spagna, 15;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca e domiciliata presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 18.10.2017, n. 26815, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di chiusura dell'istruttoria nel procedimento istruttorio I796 – Servizi di supporto e assistenza tecnica alla PA nei programmi cofinanziati dalla UE, notificato a Deloitte & Touche S.p.A. il 7.11.2017;

Il Provvedimento ha:

(i) constatato che D&T, Deloitte Consulting S.r.l. (“DC”), KPMG S.p.A. (“KPMG”), KPMG Advisory S.p.A. (“KPMG Advisory”), Ernst&Young S.p.A. (“EY”), Ernst & Young Financial Business Advisory S.p.A. (“EYFBA”), PricewaterhouseCoopers S.p.A. (“PWC”) e PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (“PWC Advisory”) (congiuntamente le “Parti”) hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101 TFUE, consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara relativa all’affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’UE, indetta da Consip S.p.A. (“Consip”) il 19 marzo 2015 (la “Gara AdA”);

(ii) diffidato le Parti dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi; e

(iii) imposto sanzioni alle Parti, in particolare, per quanto rileva ai fini del presente Ricorso, condannando D&T – in solido con DC, società anch’essa appartenente al network Deloitte – al pagamento dell’ammenda di € 5.955.011;

-degli artt. 6, 8, 10, 13 e 14 del d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 recante il Regolamento in materia di procedure istruttorie di competenza dell'AGCM;

- nonché di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 8319/2017 del 23.12.2017;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma nonché della Regione Lazio, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 119 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del 17 ottobre 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, ritualmente notificato e depositato, la società in epigrafe chiedeva l’annullamento del provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”), a conclusione del relativo procedimento istruttorio I796, aveva ritenuto che le Parti - quali le società KPMG s.p.a. (KPMG), KPMG Advisory s.p.a. (KPMGA), Deloitte Consulting s.r.l. (Deloitte), Deloitte & Touche S.p.a. (D&T), Ernst & Young s.p.a. (EY o E&Y), Ernst&Young Financial Business Advisors s.p.a. (EYFBA), PricewaterhouseCoopers s.p.a. (PWC), PricewaterhouseCoopers Advisory s.p.a. (PCWA) - secondo uno schema comune indicativo di dinamiche concertative, avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), consistente in una pratica concordata avente la finalità di condizionare gli esiti della gara bandita dalla Consip S.p.A. (“Consip”) per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e “audit” dei programmi cofinanziati dall’Unione europea (gara “AdA”), attraverso l’eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e la spartizione dei lotti relativi.

Il relativo provvedimento, quindi, disponeva inibitoria a porre in essere futuri comportamenti analoghi e applicava la relativa sanzione pecuniaria, ammontante per la ricorrente a € 5.955.011 in solido con Deloitte.

Il procedimento istruttorio, su iniziativa della stessa AGCM, prendeva avvio nei confronti delle su indicate società nel marzo 2016 - tranne KPMGA, Deloitte e EYFBA alle quali era poi esteso nell’agosto 2016 – evidenziando che, dalla documentazione acquisita, era emerso come le Parti, coordinandosi a livello di “network”, avessero presentato delle offerte economiche differenziate per i vari lotti in gara, secondo uno schema comune che appariva indicativo di dinamiche concertative, dato che, pur presentando sostanzialmente sempre un’offerta tecnica equivalente tra i diversi lotti, avevano dato luogo, in alcuni, a offerte economiche con ribassi tra il 30 e il 35%, mentre in altri le offerte erano risultate decisamente inferiori (con ribassi del 10-15% circa).

L’AGCM riteneva particolarmente significativa la circostanza per la quale le offerte con sconti più elevati di tali soggetti non si erano mai sovrapposte, per cui tale differenziazione delle offerte economiche non era spiegabile se non nell’ottica di un disegno “spartitorio”, finalizzato ad annullare tra tali soggetti il confronto concorrenziale per ciascun lotto di interesse.

Illustrando l’attività istruttoria svolta, descrivendo il settore merceologico di riferimento, richiamando la qualifica di “big four network” riconoscibile alle quattro principali entità attive a livello mondiale nella revisione contabile e nella consulenza, quali E&Y, KPMG, D&T e PWC, tutte con articolazioni in Italia tramite le indicate compagini societarie di diritto nazionale, riportando dettagliatamente le risultanze istruttorie e le argomentazioni delle parti, motivatamente confutate laddove orientate a escludere loro responsabilità o la sussistenza stessa di un’intesa anticoncorrenziale, l’Autorità...

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