SENTENZA Nº 201810625 di TAR Lazio - Roma, 23-10-2018

Presiding JudgePANZIRONI GERMANA
Date23 Ottobre 2018
Published date05 Novembre 2018
Judgement Number201810625
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 05/11/2018

N. 10625/2018 REG.PROV.COLL.

N. 16173/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16173 del 2014, proposto dalla Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Giambò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Marchetti in Roma, via Ovidio 20;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Provincia di Macerata non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2014, tramite il quale il predetto Ministero ha disposto la ripartizione fra le Province del contributo di complessivi euro 340 milioni stabilito per l’anno 2014, nella parte in cui ha applicato a carico della Provincia Regionale di Messina una decurtazione pari ad euro 1.821.889,42;

- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti, le note, i pareri etc., citati nel preambolo del predetto decreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato in data 12 dicembre 2014 e depositato in data 19 dicembre 2014, la ex Provincia di Messina (ora Città Metropolitana di Messina) impugna il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 2014 il quale ha imposto a carico della stessa una riduzione della spesa di beni e servizi per l’anno 2014, pari a 1.821.889,42 euro, quale contributo alla finanza pubblica che la Provincia è stata chiamata a versare per l’anno 2014, in applicazione degli articoli 8, comma 4, e 47, comma 2, lett. a), del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito con legge del 23 giugno 2014 n. 89), recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I) violazione della legge 241/90; eccesso di potere per irrazionalità e irragionevole applicazione del criterio di calcolo della riduzione; difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe specificato gli elementi concreti da cui sarebbe derivata la somma calcolata a titolo di decurtazione, con particolare riguardo sia alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al d.l. 66/2014 che, ai sensi dell’articolo 47 comma 2 lett. a), costituisce la base di calcolo per la riduzione, sia al calcolo concretamente effettuato per giungere all’importo conclusivo;

II) violazione dell’art. 47, comma 2 e 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014; violazione del principio di leale collaborazione; eccesso di potere per sviamento, nella parte in cui il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato tardivamente, ovvero il 10 ottobre 2014, rispetto al termine perentorio previsto per la sua emanazione dall’articolo 47, comma 2, del d.l. 66/2014, cioè il 30 giugno 2014, nonché senza che fosse stato fornito il previo parere della Conferenza Stato Città e autonomie locali, come previsto dal comma 3, art. 47 del d.l. 66/2014;

III) violazione degli artt. 3, 97, e 98 Cost., dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e degli artt. 8, comma 4, e 47, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014; violazione dei principi d ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione; violazione del Regolamento CE n. 2333/1996 (SEC95); illogicità e contraddittorietà manifesta, difetto di presupposti; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per sviamento, per disparità di trattamento e per difetto di proporzionalità, in quanto il provvedimento avrebbe illegittimamente incluso nelle spese complessive dell’ente, su cui parametrare la decurtazione ai sensi dell’articolo 47, comma 2, d.l. 66/2014, anche quelle spese destinate all’erogazione dei servizi da rendere ai cittadini, o in via primaria o in via delegata, in contrasto con la nozione di consumi intermedi fornita dal Regolamento Ce 2223/1996 (SEC959);

IV) invalidità derivata del provvedimento impugnato, per illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 4 e 47, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in l. 89/2014, nonché dell’articolo 16, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell’art. 10 del d.l. 35/2013, convertito in l. 64/2013, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e certezza delle entrate e degli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 e 133 Cost., nella parte in cui le succitate disposizioni legislative avrebbero imposto alla generalità delle Province una riduzione dei trasferimenti tale da determinarne di fatto il dissesto, in violazione degli art. artt. 3,5, 114 e 133 Cost., e calcolata sulla base di criteri irragionevoli e contrastanti con i principi di equità, buon andamento e imparzialità ex artt. 3 e 97 Cost, ledendo altresì il principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa ex art. 119 Cost., nonché impedendo alle stesse di svolgere correttamente le proprie funzioni ai sensi dell’art. 118 Cost;

V) ulteriori profili di illegittimità costituzionale degli artt. 8, comma 4 e 47, comma 2, del d.l. 66/2014, convertito in l. 89/2014, nonché dell’articolo 16, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell’art. 10 del d.l. 35/2013, convertito in l. 64/2013.

Le norme suindicate, introducendo delle misure di riduzione di spesa pubblica di diretta applicabilità a carico delle Regioni a statuto speciale, senza peraltro coinvolgerle tramite procedure pattizie, avrebbero violato il principio di leale collaborazione, l’articolo 119 Cost., nonché il cd. principio pattizio che deve sorreggere tutte le misure di perequazione della finanza pubblica a carico degli Enti Locali a Statuto speciale, previsto dall’articolo 27 della l. 42/2009 (federalismo fiscale). Risulterebbe violato altresì l’articolo 43 del regio decreto legislativo del 15 maggio 1946 n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana) secondo cui, in conformità al principio pattizio, sarebbe stato necessario procedere alla decurtazione tramite le norme di attuazione dello Statuto, al fine di preservare l’autonomia speciale della regione Sicilia.

Alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT