SENTENZA Nº 201809772 di TAR Lazio - Roma, 23-05-2018

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Date23 Maggio 2018
Published date05 Ottobre 2018
Judgement Number201809772
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 05/10/2018

N. 09772/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00956/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 956 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
King s.r.l., Dream s.r.l., R.A.G. s.n.c. dei F.lli Esposito, Sosmoke’s s.r.l.s., Esigitaly s.r.l.s., Svapolibero s.r.l., Bestbuying s.r.l., Svapo Trade s.r.l., Svapem s.r.l.s., Teknosvapo.It s.r.l., M&G s.a.s. di Matera Michele & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Fabio Francario, Dario De Blasi e Alberto Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Francario in Roma, Piazza Paganica, 13;

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, Ministero dell'economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 124538/R.U. del 15 novembre 2017 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1, commi 50-bis, 50-ter e 50-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotti dall'articolo 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente l'estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo.”;

- di ogni suo atto preparatorio presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i decreti direttoriali del 2 gennaio 2007 prot. 1034/CGV, 29 maggio 2007 e 10 giugno 2008 prot. 1484, come modificati e integrati dal sopra citato decreto direttoriale 15 novembre 2017 prot. 124538, e gli atti esecutivi eventualmente già adottati dall'Agenzia che abbiano disposto l'oscuramento dei siti con atto individuale o mediante elenchi;

previa, ove occorra e ove ritenute non manifestamente infondate, la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle questioni prospettate nel ricorso;

quanto ai motivi aggiunti presentati depositati il 16 marzo 2018:

- della nota datata 23 gennaio 2018 a firma della Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di ogni suo atto preparatorio, presupposto e connesso, ivi compresi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;

previa, ove occorra e ove ritenute non manifestamente infondate, la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia delle questioni prospettate.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti sono società che operano esclusivamente o prevalentemente in via telematica – ossia attraverso l’utilizzo di siti internet, piattaforme e domini web di loro proprietà – nel settore della commercializzazione di sigarette elettroniche e liquidi vaporizzabili contenenti o meno di nicotina.

2. Con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, esse hanno impugnato, insieme agli atti antecedenti indicati in epigrafe, la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 124538/R.U. del 15 novembre 2017, con la quale, in attuazione dell’articolo 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono state estese anche ai prodotti da inalazione senza combustione le procedure di rimozione dell’offerta di vendita dai siti web già previste in materia di giochi.

3. Al fine di inquadrare le questioni poste dal ricorso si rende necessaria ricostruire il contesto giuridico e fattuale nel quale si colloca la controversia.

3.1 La commercializzazione online delle sigarette elettroniche era sostanzialmente liberalizzata fino all’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, recante il “Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE”.

La direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 ha previsto – per quanto qui rileva – l’armonizzazione della disciplina in materia di sigarette elettroniche e liquidi di ricarica.

In particolare, la “sigaretta elettronica” è definita dalla direttiva come “un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso” (articolo 2, n. 16). Il “contenitore di liquido di ricarica” è costituito invece dal “flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica” (articolo 2, n. 17).

L’articolo 20 della direttiva, specificamente relativo alla “sigaretta elettronica”, impone agli Stati membri di assicurare “che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano immessi sul mercato solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell'Unione” (paragrafo 1), e detta poi disposizioni concernenti: la notifica alle autorità competenti degli Stati membri dei prodotti da immettere sul mercato e la pubblicità dei relativi dati (paragrafi 2, 9 e 13); le caratteristiche dei prodotti (paragrafi 3 e 13); le modalità di confezionamento ed etichettatura (paragrafi 4 e 12); il divieto di promozione commerciale (paragrafo 5); la possibilità per gli Stati di vietare le vendite transfrontaliere (paragrafo 6); le comunicazioni annuali dovute dai fabbricanti e dagli importatori alle autorità competenti degli Stati membri in ordine ai dati relativi alle vendite (paragrafo 7); la relazione annuale della Commissione sui potenziali rischi per la salute (paragrafo 10); la...

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