DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2016, n. 6 - Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE

Coming into Force02 Febbraio 2016
Enactment Date12 Gennaio 2016
Published date18 Gennaio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/01/18/16G00009/CONSOLIDATED/20181023
Official Gazette PublicationGU n.13 del 18-01-2016
Titolo I FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi;

Vista la direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato;

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE;

Vista la direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n.184, recante attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 ottobre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono dirette:

  1. a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75, di ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), nonche' ad ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;

  2. ad agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

    1. Il presente decreto disciplina:

  3. gli ingredienti e le emissioni dei prodotti del tabacco e i relativi obblighi di segnalazione, compresi livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette;

  4. alcuni aspetti dell'etichettatura e del confezionamento dei prodotti del tabacco, comprese le avvertenze relative alla salute che devono figurare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco e sull'eventuale imballaggio esterno, come pure la tracciabilita' e gli elementi di sicurezza che sono applicati ai prodotti del tabacco;

  5. le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e dei prodotti correlati;

  6. l'obbligo di effettuare una notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione;

  7. l'immissione sul mercato e l'etichettatura di alcuni prodotti correlati ai prodotti del tabacco, ossia le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti da fumo a base di erbe;

  8. il divieto di immissione sul mercato del tabacco per uso orale.

Art 2.

Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco espanso e ricostituito;

c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione e destinato esclusivamente a essere utilizzato in una pipa;

d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo' essere utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per confezionare le sigarette;

e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no;

f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del tabacco che non comporta un processo di combustione, quale il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco per uso orale;

g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;

h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da fumo che puo' essere consumato per via nasale;

i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;

j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai prodotti del tabacco non da fumo;

l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere consumato mediante un processo di combustione come anche definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE;

n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2007/74/CE del Consiglio;

o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco che puo' essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua e' considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come tabacco da arrotolare, e' considerato tabacco da arrotolare;

p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:

1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso orale;

2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;

q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che puo' essere consumato mediante un processo di combustione;

r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso;

s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica;

t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque sostanza o elemento presente in un prodotto finito del tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro, inchiostro, capsule e agenti collanti;

u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici;

v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da fumo;

aa) livello massimo o livello massimo di emissioni: la quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di una sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del tabacco;

bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e' aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno;

cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto ovvero odore e gusto;

dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco, dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non...

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