SENTENZA Nº 201808554 di TAR Lazio - Roma, 23-05-2018

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Date23 Maggio 2018
Published date30 Luglio 2018
Judgement Number201808554
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 30/07/2018

N. 08554/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01278/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1278 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Assifel Associazione Italiana Fumo Elettronico, società Fumador a r.l., società New Smoke Network a r.l., società Flavourland a r.l., società Vaporart a r.l., società Biofumo a r.l., società 7Heaven Sas di Follis Darko & C, società Datastore a r.l., società Bandz a r.l., società Dea Flavor a r.l., società Royal Blend a r.l., società Real Farma a r.l., società Whiff a r.l., società Lol a .r.l., società Alterna Farmaceutici a r.l., società Lop a r.l., società Elixir International a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Nicodemo, Paolo Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via G. Avezzana, 8;
Vaporart S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Francario, Dario De Blasi e Alberto Gava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza Paganica n. 13

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Fiesel-Confesercenti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Nicodemo e Paolo Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via G. Avezzana, 8;
ad opponendum:
Philip Morris Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Zotta, Giulio Cesare Rizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di Spagna, 15;

per l'annullamento

- del provvedimento 381 del 24.12.2014 recante le procedure tecniche per la determinazione del consumo equivalente di sigarette dei prodotti di cui al D.Lgs. 26.10.1995 n. 504;

- del D.M. del 29.12.2014 recante disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti da inalazione sena combustione;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

e per ottenere

- la rimessione alla Corte di Giustizia della questione di compatibilità con i principi di diritto europeo dell’art. 62-quater, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 504 del 1995 e dei provvedimenti impugnati;

- il risarcimento dei danni subiti;

con motivi aggiunti, per l’annullamento

- del provvedimento n. 394 del 20.1.2015, con i relativi allegati 1 e 2, recante la determinazione dell’aliquota di imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

e con ulteriore atto di motivi aggiunti, per l’annullamento

- della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 65527 R.U. del 23.6.2015, avente ad oggetto “Quesito. Applicazione dell’imposta di consumo di cui all’art. 62-quater, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni”.

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’interveniente ad adiuvandum Fiesel-Confesercenti e dell’interveniente ad opponendum Philip Morris Italia S.r.l;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Le ricorrenti, aziende operanti in Italia nella produzione e commercializzazione di sigarette elettroniche ed aromi, hanno impugnato la determinazione del 24 dicembre 2014 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito le procedure tecniche per la determinazione dell’equivalenza di consumo convenzionale tra le sigarette e i liquidi in questione, in attuazione dell’art. 62 quater, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, come introdotto dal D. Lgs. n. 188 del 2014, nonché il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014 recante ulteriori disposizioni per la commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione.

In relazione al nuovo regime impositivo, delineato dall’art. 62 quater, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995 e dai relativi atti applicativi, parte ricorrente solleva specifiche contestazioni anche sotto il profilo della legittimità costituzionale della norma primaria, censurando, inoltre, le procedure tecniche di individuazione dell’equivalenza del consumo tra sigarette tradizionali e liquidi vaporizzabili in quanto sarebbero affette da illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.

1.2. Parte ricorrente articola i seguenti motivi di censura:

I – Illegittimità dell’art. 62 quater, comma 1bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, di cui il D.M. del 29 dicembre 2014 rappresenta il provvedimento attuativo, e dell’art. 4, comma 1, della determinazione n. 381 del 2014 in relazione all’art. 23 della Costituzione.

Parte ricorrente deduce che l’art. 62 quater, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 504 del 1995, nel demandare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di stabilire la misura dell’imposta, non fornirebbe parametri chiari e rigorosi che vincolino l’azione amministrativa, ponendosi, pertanto, in contrasto con l’art. 23 della Costituzione, senza peraltro prevedere controlli sull’attività amministrativa di determinazione delle regole tecniche e dell’imposta. Sotto altro profilo, deduce l’illegittimità del provvedimento del 24 dicembre 2014 nella parte in cui determina, in via temporanea e provvisoria, l’imposta sui liquidi vaporizzabili per sigarette elettroniche in € 0,333 il millilitro, sia perché non prevista dal D. Lgs. n. 188 del 2014, sia perché non sarebbero stati previamente indicati i criteri per la relativa commisurazione, né sarebbero chiare le modalità di svolgimento delle prime analisi di prova sperimentale sulla cui base l’imposta viene fissata.

II – Illegittimità costituzionale...

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