SENTENZA Nº 201804175 di TAR Lazio - Roma, 20-12-2017

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Date20 Dicembre 2017
Published date16 Aprile 2018
Judgement Number201804175
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 16/04/2018

N. 04175/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06203/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2015, proposto da:
F.I.A.V.E.T. Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Lucarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi, 6;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna De Maio, con domicilio in Roma, Via IV Novembre, 119/A;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti

A.N.G.T. – Associazione Nazionale Guide Turistiche, non costituita in giudizio;
Giulio Petrucci, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
FEDERAGIT - Confesercenti guide turistiche di Roma e A.G.I.L.O. - Associazione Accompagnatori Guide Interpreti Operatori Turistici Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 348 del 18 dicembre 2014 del Commissario straordinario della Provincia di Roma;

- della deliberazione della Giunta provinciale di Roma n. 688/46 del 19 dicembre 2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Visto l’intervento ad opponendum di FEDERAGIT e A.G.I.L.O.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente F.I.A.V.E.T. Lazio è un’associazione che riunisce le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi e turismo della Regione Lazio e aderisce in qualità di socio alla F.I.A.V.E.T. - Federazione Italiana delle Associazioni di Imprese di Viaggi e Turismo a carattere nazionale.

2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto nella presente sede giurisdizionale a seguito di opposizione della Città metropolitana di Roma Capitale, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Roma n. 348 del 18 dicembre 2014, con la quale sono state confermate, per l’anno 2015, le tariffe per le prestazioni professionali delle guide, degli accompagnatori e degli interpreti turistici già stabilite per l’anno 2014 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 688/46 del 19 dicembre 2012. Ha, inoltre, impugnato anche quest’ultima deliberazione, recante la determinazione dei predetti compensi per il biennio 2013-2014.

3. La ricorrente evidenzia che con la legge regionale 19 aprile 1985, n. 50 la Regione Lazio ha dettato la “Disciplina della professione di guida, accompagnatore ed interprete turistico”. In particolare, l’articolo 7 della legge prevede che all’esame di idoneità tecnico-professionale per l’esercizio delle suddette professioni possano partecipare soltanto coloro che siano in possesso della “cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità Economica Europea, col quale sussistano, in materia di guide, interpreti ed accompagnatori turistici, condizioni di reciprocità”. Il successivo articolo 23 regola, poi, le modalità di determinazione, ad opera delle province, dei compensi per le prestazioni delle guide, accompagnatori ed interpreti turistici.

La legge 6 agosto 2013, n. 97 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”) ha tuttavia innovato profondamente il settore, stabilendo, all’articolo 3, che “L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale” (comma 1). Inoltre, “(...) i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica” (comma 2 dello stesso articolo 3).

Dall’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale deriverebbe, secondo l’avviso della ricorrente, la necessità di superare le previsioni della legge regionale del Lazio n. 50 del 1985, che risulterebbero restrittive della libera concorrenza, secondo quanto ritenuto anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale ha rilevato, segnalandolo al Presidente della Regione, l’effetto distorsivo della concorrenza derivante dalla fissazione di compensi minimi o di riferimento degli operazioni turistici e dalle previsioni normative che stabiliscano una limitazione territoriale dell’abilitazione.

La ricorrente richiama, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, dell’articolo 73, comma 4 della legge regionale dell’Umbria 12 luglio 2013, n. 13 (“Testo unico in materia di turismo”), in quanto la suddetta disposizione subordinava la possibilità di svolgere l’attività delle guide turistiche che avessero conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT