SENTENZA Nº 201703380 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date10 Luglio 2017
Judgement Number201703380
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 10/07/2017

N. 03380/2017REG.PROV.COLL.

N. 00992/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 992 del 2016, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Eliseo Laurenza, con domicilio eletto presso C/O Fiorentino Angela Studio Abv & Partners in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Liceo Ginnasio Statale-OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sezione IV, n. 252 del 2016


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Liceo Ginnasio Statale-OMISSIS-;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato Laurenza Eliseo e l’avvocato dello Stato Federico Basilica.


FATTO e DIRITTO

§ 1. Gli appellanti esercitano la responsabilità genitoriale su una minore diversamente abile, riconosciuta portatrice di deficit con diagnosi di gravità, come da certificato rilasciato a suo tempo dall’ASL in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e quindi riconosciuta titolare del relativo status.

§ 2. In base a tale certificazione, i genitori hanno chiesto all’Istituto “Liceo Classico -OMISSIS-”, al quale la propria figlia è iscritta, che le fossero attribuite le ore di sostegno per l’anno scolastico 2014-2015.

§ 3. Il dirigente scolastico, con nota del 28 settembre 2015, ha rilevato che, «tenuto conto del numero dei docenti di sostegno, attualmente assegnati» alla istituzione scolastica, le ore di sostegno settimanali riconosciute alle minore sono diciotto.

§ 4. Col ricorso di primo grado n. 4958 del 2016 (proposto al TAR per la Campania), gli interessati hanno impugnato tale provvedimento. Con successivo ricorso per motivi aggiunti hanno impugnato anche il piano educativo individualizzato - P.E. I.

§ 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso sostenendo che vi fosse perfetta corrispondenza tra ore di sostegno attribuite e ore quantificate nel P.E.I.

Il primo giudice ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che sono state determinate in euro 1.000,00.

§ 6. Con l’appello in esame, i ricorrenti in primo grado hanno sostenuto l’erroneità della sentenza impugnata e degli atti impugnati, in quanto nella determinazione delle ore di sostegno sarebbe stata data prevalenza alle carenze del servizio scolastico e non alle effettive esigenze della minore.

§ 6.1. La Sezione, con ordinanza 29 aprile 2016, n. 1582, ha accolto la domanda cautelare, rilevando che «i provvedimenti impugnati non sono sorretti da adeguata motivazione, in quanto si attribuisce rilievo, al fine di non riconoscere le ore di sostegno richieste, alla mancanza di docenti di sostegno, senza riferimenti alla specificità della situazione dell’alunno».

§ 7. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche, o agli Enti locali, che ai propri figli – portatori di deficit - siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H.», ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza ‘pilota’ 3 maggio 2017, n. 2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti e che vanno ulteriormente ribaditi.

§ 8. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in molti testi separati di tipo diverso.

Vi sono anzitutto disposizioni di rango legislativo, sulle quali hanno inciso fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Vi sono poi disposizioni regolamentari, nonché atti amministrativi aventi natura di atti generali; accanto ad essi, vi sono ancora circolari e atti di Autorità centrali o periferiche che non hanno uno specifico nomen iuris.

I relativi contenuti – attuati comunque in concreto dalla ‘prassi’ - riguardano sia l’organizzazione della amministrazione scolastica, sia i rapporti tra questa, gli studenti diversamente abili ed i loro genitori.

§ 9. Per ricostruire la normativa in questione, occorre partire dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con la quale il legislatore – per tenere conto delle esigenze degli alunni disabili – ha imperniato il sistema scolastico anzitutto sulla figura dell’insegnante di sostegno.

Ben diversa era la normativa precedente.

§ 9.1. Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, l’ordinamento scolastico si basava su un principio di separazione degli alunni disabili dagli altri, attuato con l’istituzione delle «scuole speciali» e delle «classi differenziali» (così il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577).

Tale sistema è stato mantenuto dopo l’entrata in vigore della Costituzione ed è stato recepito con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e con il d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, il cui art. 30, al primo ed al terzo comma, aveva previsto che «i soggetti che presentano anomalie o anormalità somato-psichiche...

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