SENTENZA Nº 201702603 di Consiglio di Stato, 23-03-2017

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Date23 Marzo 2017
Published date30 Maggio 2017
Judgement Number201702603
CourtCouncil of State (Italy)
Pubblicato il 30/05/2017

N. 02603/2017REG.PROV.COLL.

N. 01256/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2015, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, preso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

La signora -OMISSIS-, non costituitasi nel corso del secondo grado del giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Sardegna, Sez. I, n. 970/2014, resa tra le parti, concernente l’assegnazione di ore di sostegno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2017 il Cons. Italo Volpe e udito l’avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

§ 1. L’appellata esercita la responsabilità genitoriale su un minore disabile, riconosciuto portatore di deficit con diagnosi di gravità, come da certificato rilasciato a suo tempo dall’ASL in base all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e quindi riconosciuto titolare del relativo status.

§ 2. In base a tale certificazione, ella ha chiesto all’Istituto scolastico presso il quale il minore è iscritto, che gli fosse attribuito un insegnante di sostegno con “rapporto 1:1”.

§ 3. Il dirigente scolastico ha invece attribuito al minore un numero di ore settimanali di sostegno inferiore a quello chiesto.

§ 4. Col ricorso di primo grado n. 831 del 2014 (proposto al TAR per la Sardegna), l’interessata ha impugnato il provvedimento attributivo del minor numero di ore di sostegno, chiedendone l’annullamento.

§ 5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR:

- ha implicitamente ritenuto la giurisdizione amministrativa e il proprio potere di decidere la controversia;

- ha annullato l’atto impugnato, avendo accertato che al minore erano state attribuite un minore numero di ore di sostegno rispetto a quelle chieste;

- ha accolto la pur formulata domanda di risarcimento del danno, per i ritenuti effetti sulla personalità del minore conseguenti alla diminuzione, seppure temporanea, delle ore di sostegno rispetto a quelle dovute, liquidandolo in via equitativa nella misura di euro 1.000,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per le frazioni di mese) di mancato sostegno nel “rapporto 1:1” a partire dal primo giorno di scuola e ponendolo a carico delle Amministrazioni intimate;

- ha condannato le Amministrazioni intimate al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidandole in complessivi euro 1.500,00.

§ 6. Con l’appello in esame, il MIUR e l’Ufficio scolastico regionale della Sardegna-Ufficio scolastico provinciale di Cagliari hanno impugnato la sentenza del TAR, deducendo che non sussisterebbe la giurisdizione amministrativa, perché vi sarebbe quella del giudice ordinario, tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 25011/2014, e comunque hanno lamentato il difetto di istruttoria e di motivazione relativamente al capo della stessa riguardante il riconosciuto risarcimento del danno.

§ 6.1. L‘appellata non si è costituita in questo grado del giudizio.

§ 7. Così sintetizzate le vicende che hanno condotto al secondo grado del giudizio, il Collegio rileva che questa controversia rientra nell’ambito di un numero considerevole di cause portate all’esame dei giudici amministrativi, che sono sorte perché i genitori hanno chiesto alle Istituzioni scolastiche, o agli Enti locali, che ai propri figli – portatori di deficit - siano riconosciute le ore di sostegno ritenute spettanti dal «Gruppo di lavoro operativo handicap – G.L.O.H.», ovvero le altre prestazioni previste dalla normativa a loro favore, in concreto non ricevute.

All’udienza del 23 marzo 2017, questa Sezione ha trattenuto in decisione molteplici cause aventi per oggetto analoghe domande (proposte in primo grado dai genitori), poiché la loro contestuale fissazione si è resa opportuna, in considerazione dei diversi orientamenti dei Tribunali amministrativi regionali in tema di prestazioni delle Istituzioni scolastiche (ovvero degli enti locali, in tema di assistenza) e della necessità che in materia vi siano prassi amministrative convergenti e univoci orientamenti giurisprudenziali.

Di conseguenza, la Sezione ha pronunciato la sentenza “pilota” 3 maggio 2017, n. 2023, nella quale ha affermato i principi di seguito esposti.

§ 8. Le questioni sollevate col ricorso di primo grado e con l’atto d’appello riguardano aspetti processuali e sostanziali, strettamente connessi tra loro, e si devono decidere tenendo conto della normativa succedutasi nel tempo, relativa sia all’attribuzione delle ore di sostegno agli alunni portatori di deficit, sia alle altre prestazioni loro dovute dalle pubbliche Amministrazioni.

Si tratta di una normativa alquanto complessa, che non si ritrova in un unico testo ordinato, ma risulta da un insieme di norme contenute in molti testi separati di tipo diverso.

Vi sono anzitutto disposizioni di rango legislativo, sulle quali hanno inciso fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Vi sono poi disposizioni regolamentari, nonché atti amministrativi aventi natura di atti generali; accanto ad essi, vi sono ancora circolari e atti di Autorità centrali o periferiche che non hanno uno specifico nomen iuris.

I relativi contenuti – attuati comunque in concreto dalla ‘prassi’ - riguardano sia l’organizzazione della amministrazione scolastica, sia i rapporti tra questa, gli studenti diversamente abili ed i loro genitori.

§ 9. Per ricostruire la normativa in questione, occorre partire dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con la quale il legislatore – per tenere conto delle esigenze degli alunni diversamente abili – ha imperniato il sistema scolastico anzitutto sulla figura dell’insegnante di sostegno.

Ben diversa era la normativa precedente.

§ 9.1. Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, l’ordinamento scolastico si basava su un principio di separazione degli alunni diversamente abili dagli altri, attuato con l’istituzione delle «scuole speciali» e delle «classi differenziali» (così il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577).

Tale sistema è stato mantenuto dopo l’entrata in vigore della Costituzione ed è stato recepito con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e con il d.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518, il cui art. 30, al primo ed al terzo comma...

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