SENTENZA Nº 201700084 di TRGA - Bolzano, 08-02-2017

Presiding JudgeDEL GAUDIO TERENZIO
Judgement Number201700084
Published date03 Marzo 2017
Date08 Febbraio 2017
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 03/03/2017

N. 00084/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2016, proposto da:
Hubert Figl, in proprio e quale rappresentante legale della società Ristorante Figl Hubert & Co. S.a.s., e Ristorante Figl Hubert & Co. S.a.s. in persona del rappresentante legale p.t., tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Andreas Reinalter, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Dante Nr. 12/4;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Laura Fadanelli e Jutta Segna, domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia Autonoma in Bolzano, piazza Silvius Magnago 1;

nei confronti di

Biblioteca Comunale Nalles, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento dd. 8.8.16 prot. n. 7.1/73.09/426455/BE/GT della Provincia autonoma di Bolzano – pronuncia di decadenza dell'autorizzazione alla gestione della sala giochi Figl a Nalles;

2) della delibera dd. 12.3.12 n. 341 - Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della L.P. 13.5.92, n. 13, come modificata con la delibera n. 1570 del 29.10.2012;

nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa Edith Engl e uditi per le parti i difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Oggetto d’impugnazione è il provvedimento prot. n. 7.1./73.09/426455/BE/GT dell’8.08.2016, notificato in data 10.08.2016, con il quale, in applicazione dell'art. 5bis della L.P. n. 13 del 1992, ss.mm.ii., la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto, a partire dal 01.01.2016, la pronuncia di decadenza del provvedimento prot. n. 7.1/73.09/682806/10/GT, con il quale, in data 17.11.2010, il ricorrente era stato autorizzato alla gestione della sala giochi "Figl” a Nalles, in via Mulino 9, vietando l'attività della sala giochi, nonché ordina(ndo) al sig. Hubert Figl di restituire la licenza (...) e di chiudere l'esercizio in oggetto entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento.

Inoltre sono impugnate le deliberazioni della Giunta provinciale n. 341 del 12.3.2012 e n. 1570 del 29.10.2012, con le quali sono stati individuati ulteriori luoghi sensibili ai sensi della L.P. 13.5.1992, n. 13, ove nel raggio di 300 m non può essere rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio di sale da gioco e di attrazione.

Il ricorso si regge sui seguenti motivi:

1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’individuazione sia delle “determinate categorie di persone”, che delle esigenze di prevenzione del “vizio del gioco”, che della corretta individuazione dei luoghi sensibili (con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 341 dd. 12.3.2012, come modificata dalla delibera n. 1570 del 29.10.2012 e alla “pronuncia di decadenza” dd. 8.8.2016).

2. Violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’individuazione dei luoghi sensibili, come indicati nell’elenco allegato alla comunicazione di avvio del procedimento e richiamati nella pronuncia di decadenza.

3. Violazione di legge per: 1) avere la Provincia Autonoma di Bolzano, sia nella comunicazione di avvio del procedimento che nella pronuncia di decadenza, non correttamente individuato il titolo legittimante l’esercizio dell’attività da parte dei ricorrenti.

4. 1. Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012, n. 214 e convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189);

4. 2. Violazione di legge rispetto alle norme di cui al D.L. 13.8.2011, n. 138;

4.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese)”.

5. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione alla esplicazione della necessità del ricorso alla delibera n. 341 del 12.3.2012 ed alla pronuncia di decadenza dd. 8.8.2016 e all’omessa valutazione dell’incidenza dei provvedimenti amministrativi sul tessuto imprenditoriale.

6. Le ‘tensioni’ con le direttive comunitarie e gli artt. 49 e 56 TFUE (già articoli 43 e 49 del Tce).

6.1. A) Violazione della direttiva 98/34/CE (così come modificata dalla direttiva 98/48/CE), in particolare degli artt. 1, 8 e 9 della stessa; violazione degli artt. 10, 23, 28, 30, 43, 46 e 49 del Trattato CE; violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. e conseguente non opponibilità e/o disapplicazione: a) dell’articolo 5bis della legge provinciale n. 13 del 26.5.1992; b) della delibera della Giunta provinciale dd. 12 marzo 2012, n. 341, come modificata dalla delibera della Giunta provinciale n. 1570 dd. 29 ottobre 2012, per omessa previa notificazione degli stessi (legge provinciale, delibera della Giunta provinciale) alla Commissione Europea;

6.2 B) Violazione degli articoli 49 e 56 del TFUE (già articoli 43 e 49 del CE).

7. Questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5bis della legge provinciale Bolzano 13.5.1992, n. 13, in relazione agli articoli 3, 32, 41, 97, 117, secondo comma, lettera m), Cost.

8. Sospensione e rinvio pregiudiziale: il ricorrente chiede che il giudice adito, in caso di mancato accoglimento del sesto motivo e qualora ritenesse dubbia l’interpretazione della Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE), previa sospensione dell’atto impugnato e del presente procedimento, “voglia proporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (ora 234 CE) la questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione della direttiva 98/34/CE (come modificata dalla direttiva 98/48/CE), riguardante la procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche”.

Con decreto presidenziale n. 148/2016 è stata...

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