LEGGE 11 novembre 2011, n. 180 - Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese. (11G0238)

Coming into Force15 Novembre 2011
Enactment Date11 Novembre 2011
Published date14 Novembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/11/14/011G0238/CONSOLIDATED/20200914
Official Gazette PublicationGU n.265 del 14-11-2011
Capo I FINALITA' E PRINCIPI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.

Finalita'

  1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

  2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

  3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

  4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.

  5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:

  1. al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attivita';

  2. a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;

  3. a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;

  4. a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;

  5. a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

  6. a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

  7. a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale;

  8. ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art 2.

Principi generali

  1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:

    1. la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;

    2. la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;

    3. il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita', riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;

    4. la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;

    5. la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

    6. la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

    7. la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprieta' intellettuale;

    8. il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;

    9. la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu' possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

    10. la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

    11. il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative;

    12. la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

    13. la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;

    14. il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.

  2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.

Art 3.

Liberta' associativa 1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni.

  1. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.

  2. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa.

  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.

Art 4.

Legittimazione ad agire delle associazioni

  1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

  2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

Art 5.

Definizioni

  1. Ai fini della presente legge:

  1. si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

  2. si definiscono «distretti» i...

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