SENTENZA Nº 201700014 di TRGA - Bolzano, 09-11-2016

Presiding JudgeDEL GAUDIO TERENZIO
Judgement Number201700014
Published date13 Gennaio 2017
Date09 Novembre 2016
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 13/01/2017

N. 00014/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00139/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2016, proposto da:
Wu Cong, in proprio e quale rappresentante legale della Wu S.n.c. di Cong & Zhang Xuefen, rappresentati e difesi dall'avvocato Andreas Reinalter, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Hansjörg Pobitzer in Bolzano, via Dante n. 12/4;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Michele Purrello e Lukas Plancker, domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

nei confronti di

C.N.G.E.I. – Sezione di Bolzano - Secondo Gruppo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) del provvedimento dd. 12.04.2016, notificato a Wu Cong quale legale rappresentante della “Wu S.N.C. Di Cong & Zhang Xuefen” in data 18.05.2016 sub prot. n. 7.1/73.09/219135/BE/GT della Provincia Autonoma di Bolzano avente ad oggetto “Pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi “Happy Slot Snack” a Bolzano, Via Gaismair n. 21”;

b) della delibera 12 marzo 2012, n. 341 “Individuazione dei “luoghi sensibili” ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materie di pubblico spettacolo)” come modificata con la delibera n. 1570 del 29.10.2012, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori:

A. Reinalter per i ricorrenti;

M. Purrello per la Provincia Autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Oggetto di impugnazione è innanzitutto il provvedimento dd. 12.4.2016, notificato a Wu Cong quale legale rappresentante della “Wu S.N.C. Di Cong & Zhang Xuefen” in data 18.5.2016 sub prot. n. 7.1/73.09/219135/BE/GT della Provincia Autonoma di Bolzano con il quale, in applicazione dell'art. 5bis della L.P. n. 13 del 1992, ss.mm.ii., la Provincia Autonoma di Bolzano ha disposto, a partire dal 01.01.2016, la pronuncia di decadenza del provvedimento prot. n. 7.1/73.09/488420/10/GT con il quale, in data 19.8.2010, il ricorrente Wu Cong è stato autorizzato alla gestione della sala giochi “Happy Slot Snack” a Bolzano, Via Gaismair n. 21, vietando l'attività della sala giochi, nonché ordinando al signor Wu Cong di restituire la licenza (...) e di chiudere l'esercizio in oggetto entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento.

Inoltre sono impugnate le deliberazioni della Giunta provinciale n. 341 del 12.3.2012 e n. 1570 del 29.10.2013 con le quali sono stati individuati i luoghi sensibili ai sensi della L.P. 13.5.1992, n. 13.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi di impugnazione:

“1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’individuazione sia delle “determinate categorie di persone”, che delle esigenze di prevenzione del “vizio del gioco” che della corretta individuazione dei luoghi sensibili (con riferimento alla deliberazione della giunta provinciale n. 341 dd. 12.03.2012 n. 341, come modificata dalla delibera n. 1570 del 29.10.2012 e alla “pronuncia di decadenza” dd. 12.04.2016)”;

“2. Violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’individuazione dei luoghi sensibili come indicati nell’elenco allegato alla comunicazione di avvio del procedimento e richiamato nella pronuncia di decadenza”;

“3. Violazione di legge per: 1) avere la Provincia Autonoma di Bolzano, sia nella comunicazione di avvio del procedimento che nella pronuncia di decadenza, non correttamente individuato la data di decadenza del provvedimento sub prot. n. 7.1/73.09/488420/10/GT; 2) non avere comunicato l’avvio del procedimento in relazione alla diversa e distinta licenza sub prot. 7.1/73.09/253874/11GT”;

“4. Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 ‘Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute’ (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012, n. 214 e convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189)”;

“5. Violazione di legge rispetto alle norme di cui al D.L. 13.8.2011, n. 138”;

“6. Violazione di legge in relazione all’articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese)”;

“7. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione alla esplicazione della necessità del ricorso alla delibera n. 341 del 12.3.2012 ed alla pronuncia di decadenza dd. 15 aprile 2016 e all’omessa valutazione dell’incidenza dei provvedimenti amministrativi sul tessuto imprenditoriale”;

“8. Le ‘tensioni’ con le direttive comunitarie e gli artt. 49 e 56 del TFUE (già articoli 43 e 49 del Tce).

A) Violazione della direttiva 98/34/CE (così come modificata dalla direttiva 98/48/CE), in particolare degli artt. 1, 8 e 9 della stessa; violazione degli artt. 10, 23, 28, 30, 43, 46 e 49 del Trattato CE; violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. e conseguente non opponibilità e/o disapplicazione: a) dell’articolo 5bis della legge provinciale n. 13 del 26.5.1992; b) della delibera della Giunta provinciale dd. 12 marzo 2012, n. 341, come modificata dalla delibera della Giunta provinciale n. 1570 dd. 29 ottobre 2012, per omessa previa notificazione degli stessi (legge provinciale, delibera della Giunta provinciale) alla Commissione Europea;

B) Violazione degli articoli 49 e 56 del TFUE (già articoli 43 e 49 del CE)”;

“9. Questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5bis della legge provinciale Bolzano 13.5.1992, n. 13, in relazione agli articoli 3, 32, 41, 97, 117, II comma, lettera m), Cost.”.

“10. Sospensione e rinvio pregiudiziale”: i ricorrenti chiedono che il giudice adito, in caso di mancato accoglimento dell’ottavo motivo, previa sospensione dell’atto impugnato e del presente procedimento, “voglia proporre alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell’art. 177 del Trattato CE (ora 234 CE) la questione pregiudiziale in ordine all’interpretazione della direttiva 98/34/CE (come modificata dalla direttiva 98/48/CE), riguardante la procedura di informazione nel...

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