SENTENZA Nº 201700010 di TRGA - Bolzano, 09-11-2016

Presiding JudgeDEL GAUDIO TERENZIO
Date09 Novembre 2016
Published date11 Gennaio 2017
Judgement Number201700010
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (Italia)
Pubblicato il 11/01/2017

N. 00010/2017 REG.SEN.

N. 00131/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2016, proposto da:
Michele Rossi, in proprio e quale legale rappresentante della società Sala Giochi Rossi di Michele Rossi & Co. S.a.s., entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andreas Reinalter (C.F. RNLNRS82R10F132E), con domicilio eletto presso il suo studio, in Bolzano, via Dante, n. 12/4;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg (C.F. VNGRNT57L45A952K), Stephan Beikircher (C.F. BKRSPH65E10B160H), Cristina Bernardi (C.F. BRNCST64M47D548L) e Lukas Plancker (C.F. PLNLKS68E21A952A), con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;

nei confronti di

Istituto Comprensivo Vipiteno II (Scuola Media K. Fischnaller), in persona del Dirigente p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Istituto Comprensivo Vipiteno II, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

1) del provvedimento dd. 14.4.2016, notificato a Michele Rossi quale legale rappresentante della “Sala Giochi Rossi di Rossi Michele & Co. S.a.s.” in data 21.4.2016, sub prot. n. 7.1/73.09/219219/BE/GT della Provincia Autonoma di Bolzano, avente ad oggetto “Pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala giochi ‘Rossi’ a Vipiteno, V.lo del Forno n. 4/A”;

2) della deliberazione della Giunta provinciale n. 341 del 12 marzo 2012: “Individuazione dei ‘luoghi sensibili’ ai sensi della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materie di pubblico spettacolo)”, come modificata con la deliberazione n. 1570 del 29 ottobre 2012, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 66/2016;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano;

Vista l’ordinanza cautelare n. 81/2016;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con licenze entrambe del 29 dicembre 2010 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano autorizzava il signor Michele Rossi, in qualità di legale rappresentante della società “Sala giochi Rossi di Rossi Michele & Co. S.a.s.”, rispettivamente a gestire una sala giochi per apparecchi con vincita di denaro a Vipiteno, in vicolo del Forno, n. 4/A, su un’area di 117 mq (doc. 1 della Provincia), e a raccogliere giocate tramite apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT - Videoterminali, nella suddetta sala giochi (doc. 2 della Provincia).

Con nota del 23 febbraio 2016 veniva comunicato al signor Michele Rossi l’avvio del procedimento per la pronuncia di decadenza della sopra citata autorizzazione alla gestione della sala giochi (doc. 2 del ricorrente).

Con memoria del 2 marzo 2016 il signor Michele Rossi presentava all’Amministrazione provinciale le proprie controdeduzioni (doc. 3 del ricorrente).

Con l’impugnato provvedimento del 15 aprile 2016 l’Assessore provinciale competente pronunciava la decadenza della licenza del 29 dicembre 2010, con la quale era stato autorizzato alla gestione della sala giochi “Rossi” a Vipiteno, in vicolo del Forno, n. 4/A, con effetto dal 1° gennaio 2016 (doc. 1 del ricorrente).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’individuazione sia delle ‘determinate categorie di persone’, che delle esigenze di prevenzione del ‘vizio del gioco’, che della corretta individuazione dei luoghi sensibili (con riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 341 dd. 12.3.2012, n. 341, come modificata dalla delibera n. 1570 del 29.10.2012 e alla ‘pronuncia di decadenza’ dd. 15.4.2016)”;

2. “Violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione all’individuazione quali luoghi sensibili del Jugendwohnheimes ‘Kolping’ e della biblioteca cittadina”;

3. “Il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 ‘Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute’ (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2012, n. 214 e convertito, con modificazioni, in Legge 8 novembre 2012, n. 189)”;

4. “Violazione di legge rispetto alle norme di cui al D.L. 13.8.2011, n. 138”;

5. “Violazione di legge in relazione all’articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese)”;

6. “Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica in relazione alla esplicazione della necessità del ricorso alla delibera n. 341 del 12.3.2012 ed alla pronuncia di decadenza dd. 15 aprile 2016 e all’omessa valutazione dell’incidenza dei provvedimenti amministrativi sul tessuto imprenditoriale”;

7. “Le ‘tensioni’ con le direttive comunitarie e gli artt. 49 e 56 (già articoli 43 e 49 del Tce).

A) Violazione della direttiva 98/34/CE (così come modificata dalla direttiva 98/48/CE), in particolare degli artt. 1, 8 e 9 della stessa; violazione degli artt. 10, 23, 28, 30, 43, 46 e 49 del Trattato CE; violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. e conseguente non opponibilità e/o disapplicazione: a) dell’articolo 5bis della legge provinciale n. 13 del 26.5.1992; b) della delibera della Giunta provinciale dd. 12 marzo 2012, n. 341, come modificata dalla delibera della Giunta provinciale n. 1570 dd. 29 ottobre 2012, per omessa previa notificazione degli stessi (legge provinciale, delibera della Giunta provinciale) alla Commissione Europea;

B) Violazione degli articoli 49 e 56 del TFUE (già articoli 43 e 49 del CE)”;

8. “Questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5bis della legge provinciale Bolzano 13.5.1992, n. 13, in relazione agli articoli 3, 32, 41, 97, 117, secondo comma, lettera m), Cost.”.

9. “Sospensione e rinvio pregiudiziale”: il ricorrente chiede che il giudice adito, in caso di mancato accoglimento del settimo motivo, previa sospensione dell’atto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT