SENTENZA Nº 201612384 di TAR Lazio - Roma, 09-11-2016

Presiding JudgeVOLPE CARMINE
Judgement Number201612384
Date09 Novembre 2016
Published date13 Dicembre 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
Pubblicato il 13/12/2016

N. 12384/2016 REG.PROV.COLL.

N. 03260/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 3260 del 2016, proposto da:
Antonino Di Blasi, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Falcone C.F. FLCGPP44L01A887K, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Iorio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 287;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Anna Del Boccio, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

a) della delibera del CSM del 22.12.15 prot. P23872/2015 che ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente dal 1.1.16 per limite di età, nonché

b) della nota Ministeriale non comunicata ed ivi presupposta e richiamata n. 12610/5/FM/pv del 20/11/2015;

c) del D.M. 30.12.2015 del Ministro della Giustizia, comunicato in corso di registrazione, giusta nota Ministeriale 31 dicembre 2015 prot. 14572/5/FM/pv, con cui si comunica la parziale revoca del D.M. 24.04.2012 di trattenimento in servizio, stante il collocamento a riposo a decorrere dall'1.01.2016, disposto con la precitata delibera del CSM del 22.12.2015;

d) della nota del Ministero della Giustizia in data 11 gennaio 2016 prot. 101/09/5, con la quale si prende atto dei pareri del Consiglio di Stato - Seconda Sezione, quali resi nella Adunanza del 2.12.2015 e depositato il 3.12.2015 e nella Adunanza del 22.12.2015 e depositato il 23.12.2015, e si dispone la sospensione della nota dell'Ufficio V Pensioni prot. n. 8830 del 21.08.2015;

e) della delibera del CSM 27 gennaio 2016, comunicata con nota 28 gennaio 2016 prot. P1442/2016, con la quale si "delibera non luogo a provvedere sull'istanza" del 7 gennaio 2016 con la quale l'odierno ricorrente chiedeva che il CSM adottasse i provvedimenti necessari al proprio mantenimento in servizio;

nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e/o consequenziale a quelli impugnati anche non conosciuto e tuttavia rilevante; e

per il risarcimento del danno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Dott. Antonino Di Blasi, odierno esponente, impugna gli atti, meglio indicati in epigrafe, della procedura di collocamento a riposo posti in essere dal Ministero della Giustizia e dal Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito, anche “Consiglio” o “CSM”), per chiederne l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione, esponendo in fatto quanto segue.

1.1 Nominato Consigliere della Corte di Cassazione con decreto del 27 gennaio 2000 sulla base della legge 5.8.1998 n. 303, nel corso del rapporto, con provvedimento del 2.11.2011 del CSM, se ne disponeva il trattenimento in servizio, su istanza dell'interessato, fino al 75° anno di età, e cioè fino al 23.9.2017.

In seguito, essendo venuto a conoscenza del provvedimento n. 8830 del 21.8.2015 con il quale il Ministero della Giustizia chiedeva di acquisire i documenti per il suo collocamento in pensione a partire dall’1.1.2016, in data 23.9.2015 presentava al CSM un atto, con il quale confermava la sua volontà di restare in servizio fino al raggiungimento del 75° anno o, in subordine, per...

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