SENTENZA Nº 201606201 di TAR Lazio - Roma, 06-04-2016

Presiding JudgeSAVO AMODIO ANTONINO
Published date27 Maggio 2016
Judgement Number201606201
Date06 Aprile 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 02005/2016 REG.RIC.

N. 06201/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02005/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2016, proposto dalla società Extra Tour Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Parenti, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie n. 114, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

Roma Capitale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosalda Rocchi, dell’Avvocatura comunale, con il quale è per legge domiciliato in Roma, via Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 24 del 25 novembre 2015, prot. n. 34354, con la quale è stato disposto il divieto di svolgere, in alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo o individuale di persone con velocipedi a tre o a più ruote anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico, nonché l’attività su suolo pubblico dell’intermediazione o promozione di tour turistici e vendita biglietti per l’accesso a musei e siti di interesse storico, artistico e culturale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto la società ricorrente riferisce quanto segue: A) dal mese di settembre 2015 essa svolge attività di tour operator, come da SCIA prot. CA/2015/40905 in data 11 settembre 2015, organizzando tour all’interno del centro storico della città di Roma mediante carrozze a pedalata assistita; B) con deliberazione del Commissario straordinario di Roma Capitale prot. n. RC n. 34131/15 del 24 novembre 2015 è stata deliberata l’entità della sanzione (400,00 euro) per la violazione delle disposizioni emanate con ordinanze contingibili e urgenti del Commissario straordinario in materia di divieto di svolgere, in alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico; C) il giorno successivo è stata emanata, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del T.U.E.L., l’impugnata ordinanza contingibile e urgente, a firma del Commissario straordinario, con la quale viene fatto divieto di svolgere qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico; D) l’adozione di tale provvedimento è dipesa da esigenze di tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica, nonché del decoro del patrimonio artistico, storico e monumentale durante il periodo giubilare, perché - come evidenziato in motivazione - «nelle aree di particolare interesse storico, paesaggistico, architettonico e culturale della Città, si è constatato, negli ultimi tempi, un notevole incremento di nuove attività imprenditoriali, prive di specifiche discipline normative e regolamentari»; E) il divieto è stato esteso a numerose vie e piazze del centro storico - tra le quali piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Navona, Fontana di Trevi, piazza di Spagna, piazza Venezia, via del Corso, piazza Risorgimento - che rappresentano i posti di maggiore attrazione turistica ove la ricorrente medesima offre i propri servizi; F) la lesività di tale provvedimento è resa palese dal fatto che la ricorrente medesima è stata contravvenzionata dalla Polizia locale di Roma Capitale con verbale del 26 novembre 2015, con il quale è stato accertato che il signor Valerio Schiavoni (socio della società ricorrente) svolgeva in piazza di Spagna un’attività assimilabile al trasporto pubblico.

2. Avverso l’impugnata ordinanza la società ricorrente deduce le seguenti censure.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; violazione dell’art. 3, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per contraddittorietà ed erronei presupposti in fatto ed in diritto, nonché per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta. La ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente. Innanzi tutto osserva che: A) l’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. circoscrive il potere del Sindaco (nel caso in esame il Commissario straordinario), nella veste di ufficiale di Governo, di adottare provvedimenti contingibili e urgenti ai casi in cui sussista l’esigenza di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; B) le ordinanze contingibili e urgenti possono, quindi, essere adottate solo quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti una concreta minaccia per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento; C) l’impugnata ordinanza si prefigge lo scopo di tutelare la sicurezza urbana durante il periodo giubilare, che va dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016, mediante l’apposizione del divieto di svolgere, nelle mete turistiche più frequentate del Centro Storico di Roma, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo od individuale di persone, con velocipedi a tre o più ruote anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico; D) nonostante quanto precede, il termine di efficacia dell’ordinanza è fissato al 30 giugno 2016, ossia ben 5 mesi prima del termine del periodo giubilare. Pertanto, secondo la ricorrente, il divieto imposto con il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio ed illogico perché lo stesso non copre l’intera durata del Giubileo straordinario, ma solo sette mesi su tredici. Inoltre, come si può evincere dalla motivazione del provvedimento impugnato, la preminente esigenza di tutela che ha determinato l’adozione dell’impugnata ordinanza è desunta da un fatto accaduto ben otto anni orsono, ossia da un incidente stradale tra velocipede a quattro ruote tipo risciò (simili alle carrozze offerte in...

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