SENTENZA Nº 201603878 di Consiglio di Stato, 26-05-2016

Presiding JudgePOLI VITO
Date26 Maggio 2016
Published date15 Settembre 2016
Judgement Number201603878
Pubblicato il 15/09/2016

N. 03878/2016REG.PROV.COLL.

N. 04755/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4755 del 2015, proposto da:
Co.Pr.Im. Costruzioni e Ristrutturazioni Immobiliari S.a.s. di Colella Annamaria, con sede in Genova, in persona del socio accomandatario legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alvise Vergerio Di Cesana e Matteo Borello, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.19, per mandato a margine dell’appello;

contro

Anas S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore e Ministero per le infrastrutture e i trasporti, in persona del ministro in carica, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Maria Paola Pessagno, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giulio Cesare n. 14/A, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio di appello;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria, Sezione I, n. 264 del 10 marzo 2015, resa tra le parti, notificata il 5 maggio 2015, con cui in parte è stato dichiarato inammissibile e in parte è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 1194/2013, proposto per l’annullamento del decreto del Capo compartimento viabilità per la Liguria di Anas S.p.A., recante, ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, acquisizione del suolo di cui al foglio 35 particella 1151 della superficie di mq. 237 e determinazione delle relative indennità.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas S.p.A., del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Genova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Vergerio di Cesana per Co.Pr.Im. S.a.s., Pafundi per il Comune di Genova e l'avvocato dello Stato Elefante per Anas S.p.A. e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) La società Co.Pr.Im. S.a.s. è proprietaria di un suolo ubicato in Genova al quartiere di Struppa, già identificato in catasto alla sezione V, foglio 35 mappale 1160, dal quale per frazionamento sono stati ricavati il mappale 1120, rimasto nella disponibilità dell’interessata, e il mappale 1151, occupato da Anas S.p.A.

1.1) Quanto a quest’ultimo, deve infatti precisarsi che Anas S.p.A. è stata autorizzata all’occupazione, con decreto del Prefetto di Genova n. 4445 del 10 settembre 2001, sino al 13 dicembre 2005, per la superficie di mq. 237, per l’esecuzione dei lavori relativi al completamento della viabilità in sponda sinistra del fiume Bisagno da bivio Creto a innesto della strada statale n. 45, a seguito di approvazione del relativo progetto di cui al provvedimento del Presidente di Anas S.p.A. n. 5889 del 13 dicembre 2000, nel quadro delle opere definite con accordo di programma stipulato tra la Regione Liguria e il Ministero dei lavori pubblici nel dicembre 1993.

1.2) I lavori sono stati ultimati il 7 novembre 2005, con radicale trasformazione dei luoghi, essendo stato anche il suolo in oggetto destinato a sedime stradale, senza però che nel termine del 13 dicembre 2005 sia intervenuta l’emanazione del decreto di esproprio, protraendosi quindi nel periodo successivo l’occupazione sine titulo.

1.3) Con ricorso in primo grado n.r.g. 926/2010, Co.Pr.Im. S.a.s. ha proposto domanda principale (intesa alla condanna di Anas S.p.A. a completare la procedura espropriativa “…o in difetto a liberare il fondo dall’occupazione”, con condanna al pagamento dell’indennità per il periodo di occupazione legittima e al risarcimento del danno per il periodo successivo) e domande subordinate (con condanna al risarcimento del danno per l’intero periodo di occupazione nel caso di esercizio del potere di acquisizione ex art. 43 d.P.R. n. 327/2001 o in via di ulteriore gradazione al risarcimento del danno “per la perdita di valore subita per l’avvenuta acquisizione del terreno”).

1.4) Nel relativo giudizio si è costituita Anas S.p.A., che ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza del ricorso.

1.5) Con sentenza n. 1875 del 16 dicembre 2011, non appellata e passata in giudicato, il T.A.R. per la Liguria - dando atto che “Parte ricorrente propone in via gradata le domande riportate in premessa, e sembra propendere per una soluzione in grado di tener conto della prescrizione contenuta nell’art. 43 del dpr 8.6.2001, n. 327”, e riconosciuta la fondatezza dell’eccezione di Anas S.p.A. relativa all’intervenuta cessazione di ogni effetto della disposizione, a seguito della sua declaratoria d’incostituzionalità, come pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 293 dell’8 ottobre 2010 - ha accolto la domanda di restituzione del suolo “…non potendosi considerare eccessivamente onerose per un’amministrazione le conseguenze derivanti da tale conclusione”, e di seguito precisando che “spetterà eventualmente all’Anas l’apprezzamento circa l’opportunità di avvalersi dell’art. 42 bis del dpr 8.6.2001, n. 327, e dar corso al relativo procedimento”.

1.6) Rimasta ineseguita la sentenza, Co.Pr.Im. incardinava innanzi al T.a.r. per la Liguria ricorso n.r.g. 915/2013 per l’ottemperanza, nelle cui more Anas S.p.A. comunicava l’avvio del procedimento per l’acquisizione del suolo ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, perfezionato con decreto del Capo compartimento viabilità per la Liguria di Anas S.p.A. in data 29 luglio 2013.

1.7) Con il provvedimento richiamato il suolo era acquisito al patrimonio indisponibile del Comune di Genova, determinandosi in complessivi € 32407,91 la somma da pagare a Co.Pr.Im. S.a.s. per tutti i titoli di cui all’art. 41 bis.

2.) Con ricorso in primo grado n.r.g. 1194/2013, l’interessata ha impugnato il provvedimento di acquisizione.

2.1) A sostegno del ricorso Co.Pr.Im. S.a.s. ha dedotto, in sintesi, le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 in via propria e/o in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 112 e 115 del c.p.a. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e...

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