SENTENZA Nº 201603546 di TAR Lazio - Roma, 12-02-2015

Presiding JudgePUGLIESE EDUARDO
Date12 Febbraio 2015
Published date22 Marzo 2016
Judgement Number201603546
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 07868/2014 REG.RIC.

N. 03546/2016 REG.PROV.COLL.

N. 07868/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7868 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
FONDAZIONE ARENA DI VERONA, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Sala e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

della FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE SANTA CECILIA, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, anche in virtù di motivi aggiunti

- (ricorso principale) nei limiti dell’interesse della Fondazione Arena di Verona, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo del 3 febbraio 2014;

- (ricorso per motivi aggiunti) del decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo del 23 settembre 2014 di ripartizione alle fondazioni lirico-sinfoniche della quota del Fondo unico spettacolo (FUS) ai sensi del D.M. 3 febbraio 2014;

- nonché degli atti presupposti ed in particolare della deliberazione della Commissione consultiva per la musica, in data 8 settembre 2014, di individuazione dei punteggi attribuibili agli elementi di valutazione qualitativa di cui all’art. 3, comma 3, del D.M. 3 febbraio 2014 e della deliberazione della medesima commissione, in data 17 settembre 2014, di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione qualitativa ai fini del riparto della quota del FUS.


Visti il ricorso principale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nonché i documenti allegati;

Esaminate le ulteriori memorie;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La Fondazione Arena di Verona premette di essere una fondazione lirico-sinfonica costituita in attuazione del decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367, attraverso il quale il precedente ente lirico è stato trasformato in fondazione.

Riferisce inoltre che, con decreto del 3 febbraio 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo ha dato attuazione alla disposizione recata dall’art. 11, comma 20, del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito nella legge 7 ottobre 2013 n. 112 che ha demandato al suddetto Ministero il compito di determinare la quota del Fondo unico per lo spettacolo (c.d. FUS) destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche che poi, con provvedimento del direttore generale della competente direzione ministeriale, verrà riconosciuta a ciascuna fondazione

Lamenta la fondazione ricorrente che il ridetto decreto ministeriale reca due disposizioni particolarmente afflittive per gli interessi della Fondazione medesima e che si manifestano come illegittimamente apposte.

In particolare:

A) mentre l’art. 2, comma 1, del decreto individua gli indicatori di rilevazione della produzione, prevedendo punteggi da attribuire per ciascuna rappresentazione o esecuzione, il secondo comma stabilisce, per un verso, che per le sole attività concertistiche della Fondazione accademia nazionale Santa Cecilia i punteggi indicati dal primo comma siano aumentati del 60% e, per altro verso, che i punteggi attribuiti a tutte le manifestazioni effettuate dalla Fondazione Arena di Verona siano ridotti del 40%;

B) inoltre...

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