SENTENZA Nº 201600282 di TRGA - Trento, 19-05-2016

Presiding JudgeFLAIM GRAZIA
Date19 Maggio 2016
Published date17 Giugno 2016
Judgement Number201600282
CourtTribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Italia)
N. 00012/2016 REG.RIC.

N. 00282/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00012/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Perghem, per legge domiciliato in Trento, via Calepina 50, presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Trento, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Trento, Largo Porta Nuova n. 9,

nei confronti di

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei Decreti del Questore della Provincia di Trento, CAT. II-1897/2015/30/612 bis c.p. e CAT. II-1897/2015/M.P./89/art. 3 in data 23 ottobre 2015, notificati il giorno 28 ottobre 2015, con i quali il ricorrente è stato ammonito - ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 23, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 - a tenere una condotta conforme alla legge;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto giova evidenziare innanzi tutto quanto segue: A) a seguito di tre segnalazioni trasmesse dalla Stazione dei Carabinieri di Tione di Trento nel maggio 2015, da cui emergeva una situazione di violenza domestica ai danni della signora -OMISSIS-, la Questura di Trento ha avviato, d’ufficio, il procedimento finalizzato all’adozione dell’ammonimento orale di cui all’art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 23, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nei confronti del ricorrente, marito della signora -OMISSIS-, medico ginecologo presso l’Ospedale di Tione; B) in data 16 maggio 2015 la -OMISSIS- ha chiesto l’intervento dei Carabinieri, adducendo di aver subito un’altra aggressione da parte del marito, e si è recata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tione, dove i medici le hanno riscontrato la seguente patologia “cervicalgia da contraccolpo, contusione cervicale e distorsione acromionclaveare”, con prognosi di 14 giorni salvo complicazioni; C) in data 3 giugno 2015 il ricorrente ha presentato alla Questura di Trento una memoria difensiva con la quale ha negato di aver usato violenza nei confronti della consorte; D) in data 5 giugno 2015 la -OMISSIS- ha presentato una richiesta di ammonimento per atti persecutori (c.d. stalking), a seguito della quale è stato avviato nei confronti del ricorrente un separato procedimento finalizzato all’adozione dell’ammonimento orale di cui all’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; E) in data 1° luglio 2015 il legale del ricorrente ha presentato una richiesta di proroga del termine per presentare memorie difensive, poi prodotte in data 31 luglio 2015; F) all’esito del primo procedimento, il Questore di Trento con il provvedimento CAT. II-1897/2015/M.P./89/art. 3 in data 23 ottobre 2015 ha ammonito il ricorrente ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 23/2013, «invitandolo a tenere immediatamente una condotta conforme alla legge evitando comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento»; G) all’esito del secondo procedimento, il Questore di Trento con il provvedimento CAT. II-1897/2015/30/612 bis c.p. in data 23 ottobre 2015 ha ammonito il ricorrente ai sensi dell’art. 8 del decreto legge n. 11/2009, «invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge ed avvisandolo che, qualora continui a mantenere comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l’adozione del presente provvedimento, sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 612-bis c.p., indipendentemente da un eventuale atto di querela, attesa la procedibilità d’ufficio del medesimo delitto nei confronti dei soggetti ammoniti».

2. Dagli atti di causa emergono altresì le seguenti circostanze: A) è in corso da tempo un’aspra causa di separazione tra i due coniugi; B) la -OMISSIS- ha presentato più denunce nei confronti del marito, in relazione alle quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha chiesto l’archiviazione (cfr. le richieste in data 10 giugno 2015 e 8 ottobre 2015); C) l’assistente sociale del Servizio sociale di Tione nella relazione in data 5 ottobre 2015, redatta su richiesta della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Trento ha concluso come segue: «sulla base degli elementi rilevati dalla scrivente nel corso dell’indagine, si evidenzia una forte conflittualità a livello di coppia genitoriale, che il bambino respira quotidianamente: tuttavia il minore ha mostrato di avere un forte legame affettivo con entrambi i genitori»; D) la signora -OMISSIS- ed il figlio, dal giorno della notifica dei due ammonimenti (avvenuta in data 29 ottobre 2015), sono ospiti in una struttura di accoglienza per donne vittime di violenza, per scongiurare il rischio di reiterazione di comportamenti violenti e persecutori nei confronti della donna, che avrebbero potuto manifestarsi a seguito della notifica dei due ammonimenti.

3. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente deduce le seguenti censure.

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Con riferimento al provvedimento adottato a seguito della richiesta di ammonimento per stalking presentata dalla -OMISSIS-, il ricorrente premette che - come evidenziato in motivazione dallo stesso Questore del provvedimento impugnato, ove si legge che la -OMISSIS- non ha proposto una querela ai sensi dell’art. 612 bis c.p. - il procedimento di ammonimento di cui all’art. 8 del decreto legge n. 11/2009 è improcedibile se già pende un procedimento penale per i medesimi fatti, perché l’ammonimento mira ad ottenere il ravvedimento del suo destinatario prima che intervengano i presupposti per l’attivazione del procedimento penale per il reato di cui all’art. 612 bis c.p.. Ciò posto, il primo dei provvedimenti impugnati sarebbe illegittimo in quanto la -OMISSIS- avrebbe presentato la richiesta di ammonimento in data 15 maggio 2015, ma contemporaneamente avrebbe presentato una denuncia all’Autorità giudiziaria, alla quale sono...

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