SENTENZA Nº 201600276 di TAR Friuli Venezia Giulia, 26-05-2016

Presiding JudgeZUBALLI UMBERTO
Date26 Maggio 2016
Judgement Number201600276
Published date10 Giugno 2016
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (Italia)
N. 00410/2015 REG.RIC.

N. 00276/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00410/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2015, proposto da:
Comune di Reana del Roiale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Bulfone e Teresa Billiani, con domicilio eletto presso la seconda, in Trieste, Via Martiri della Liberta' 13;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Beatrice Croppo, Daniela Iuri, e Massimo Luciani, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
Provincia di Udine, Comune di Latisana, Comune di Varmo, Comune di Cividale del Friuli, Comune di Bordano, Comune di Pradamano, Comune di Lusevera;

nei confronti di

Comune di Povoletto, Comune di Attimis, Comune di Cassacco, Comune di Faedis, Comune di Lusevera, Comune di Nimis, Comune di Taipana, Comune di Tarcento;

per l'annullamento

della Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1282 di data 01.07.2015, avente ad oggetto "L.R. 26/2014, art. 4, comma 6. Approvazione in via definitiva del Piano di Riordino Territoriale";

di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1056, di data 03.06.2015.

e, in via subordinata,

per l’annullamento del Piano di riordino nella parte in cui include il Comune ricorrente nella UTI del Torre;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO



1.0. Il Comune ricorrente, in via preliminare illustra i contenuti salienti della legge regionale n. 26 del 2014, che si propone di riordinare il territorio della regione individuando le dimensioni ottimali per l’esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, i quali vengono raggruppati in varie Unioni territoriali intercomunali - UTI. Sulla base dell’articolo 4 della legge, la giunta regionale con delibera n. 180 del 4 febbraio 2015 adottava la proposta di Piano di riordino territoriale, poi approvato con deliberazione n. 1056 datata 3 giugno 2015, piano che nella sua versione definitiva è stato poi approvato in data 1 luglio 2015 con la delibera n 1282 individuando 18 UTI.

1.1. Quali motivi di ricorso il comune ricorrente individua la violazione degli articoli 1, 3, 5, 48, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, la violazione degli articoli 4 e 59 dello statuto speciale della regione nonché dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 9 del 1997. Deduce poi la violazione degli articoli 3, 4 e 9 della carta europea delle autonomie locali, l’eccesso di potere per difetto di presupposti, sviamento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, sproporzionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del principio di non discriminazione. Infine deduce la violazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e di leale collaborazione.

1.2. Sempre nella tesi di parte ricorrente, il piano di riordino impugnato sarebbe il primo passo di un disegno legislativo volto a polverizzare l’ente comune azzerando la sua dignità istituzionale, le sue funzioni e la sua autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita.

1.3. Contesta poi che il riordino territoriale risulti tale da rendere i servizi più efficienti, efficaci ed economici; illustra poi in dettaglio gli elementi che in concreto porterebbero a risultati opposti rispetto a quelli dichiarati.

1.4. Quanto alla posizione del comune ricorrente fa presente come con delibera consiliare del 30 marzo 2015 aveva espresso la volontà di non aderire ad alcuna UTI ovvero, in caso di permanenza della norma che riduce i trasferimenti finanziari dalla regione per i comuni che non aderiscono ad alcuna UTI, la volontà di far parte dell’unione del Friuli centrale anziché della unione del Torre.

1.5. Il comune faceva presente irrilevanti elementi di omogeneità, complementarietà e integrazione delle caratteristiche geografiche, demografiche, ambientali, economiche, sociali, culturali, infrastrutturali e di mobilità che reggevano la sua richiesta.

1.6. La Regione peraltro rigettava la richiesta comunale valutando la assieme a quella del Comune di Tricesimo ed evidenziando come vi fossero anche legami con i comuni della UTI del Torre e come non vi fossero ragioni sufficienti per derogare al limite demografico.

1.7. Il comune evidenzia la tardività della comunicazione della regione in data 9 giugno 2015 e non preceduta da un preavviso di rigetto.

1.8. Inoltre il diniego regionale non appare sufficientemente motivato e poi sarebbe illegittima la valutazione congiunta con la richiesta del comune di Tricesimo.

2.0. Quanto alle modalità con cui l’amministrazione regionale ha operato nella vicenda giuridica in questione, sarebbe evidente la violazione del buon andamento dell’attività amministrativa nonché dei principi di ragionevolezza, logicità e razionalità dell’attività amministrativa. Infatti, il processo di scelta delle unioni di comuni non è stato effettuato in accordo con i comuni stessi, con una violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; anche per tale motivo la legge non corrisponderebbe al canone di costituzionalità.

2.1. Parte ricorrente rileva poi come nella deliberazione della giunta regionale n. 1282 manchi ogni motivazione per il mancato accoglimento delle comunicazioni e osservazioni pervenute dai singoli comuni.

2.2. L’intero impianto della legge regionale presenterebbe degli aspetti coercitivi e sanzionatori lesivi dell’autonomia dei comuni, costituzionalmente riconosciuta e garantita. Tale conclusione deriva da alcuni aspetti: l’obbligatorietà di adesione dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e in alcuni casi 3000, il fatto che per i comuni di dimensioni maggiori l'adesione all’unione costituisca un requisito per usufruire dell' intervento finanziario regionale, il fatto che l’adesione è revocabile solo dopo 10 anni, il fatto che se non si raggiungono risparmi di spesa la regione possa applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria, nonchè l’obbligatorio trasferimento alle UTI di una serie di funzioni espressamente indicate. In altri termini, secondo il comune ricorrente, i comuni sono costretti ad aderire a un’unione sulla base di una decisione unilaterale imposta...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT