SENTENZA Nº 201600222 di TAR Friuli Venezia Giulia, 26-05-2016

Presiding JudgeZUBALLI UMBERTO
Published date10 Giugno 2016
Date26 Maggio 2016
Judgement Number201600222
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia (Italia)
N. 00355/2015 REG.RIC.

N. 00222/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00355/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 355 del 2015, proposto da:
Comune di Buia, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Bulfone e Teresa Billiani, con domicilio eletto presso la seconda, in Trieste, Via Martiri della Liberta' 13;

contro

Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Luciani, Daniela Iuri, Beatrice Croppo, domiciliata in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;
Comune di Latisana, Comune di Varmo, Comune di Cividale del Friuli, Comune di Bordano, Provincia di Udine;

nei confronti di

Comune di Colloredo di Monte Albano, Comune di Coseano, Comune di Dignano, Comune di Fagagna, Comune di Flaibano, Comune di Majano, Comune di Moruzzo, Comune di Osoppo, Comune di Ragogna, Comune di Rive D'Arcano, Comune di San Daniele del Friuli, Comune di Treppo Grande;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Asquini, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;

per l'annullamento

della Delibera della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1282 di data 01.07.2015, pubblicata sul B.U.R. di data 03.07.2015, avente ad oggetto "L.R. 26/2014, art. 4, comma 6. Approvazione in via definitiva del Piano di Riordino Territoriale";

di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1056, di data 03.06.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Provincia di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1.0. Il Comune ricorrente, in via preliminare illustra i contenuti salienti della legge regionale n. 26 del 2014, che si propone di riordinare il territorio della regione individuando le dimensioni ottimali per l’esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, i quali vengono raggruppati in varie Unioni territoriali intercomunali - UTI. Sulla base dell’articolo 4 della legge, la giunta regionale con delibera n. 180 del 4 febbraio 2015 adottava la proposta di Piano di riordino territoriale, poi approvato con deliberazione n. 1056 datata 3 giugno 2015, piano che nella sua versione definitiva è stato poi approvato in data 1 luglio 2015 con la delibera n 1282 individuando 18 UTI.

1.1. Quali motivi di ricorso il comune ricorrente individua la violazione degli articoli 1, 3, 5, 48, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, la violazione degli articoli 4 e 59 dello statuto speciale della regione nonché dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 9 del 1997. Deduce poi la violazione degli articoli 3, 4 e 9 della carta europea delle autonomie locali, l’eccesso di potere per difetto di presupposti, sviamento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, sproporzionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del principio di non discriminazione. Infine deduce la violazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e di leale collaborazione.

1.2. Sempre nella tesi di parte ricorrente, il piano di riordino impugnato sarebbe il primo passo di un disegno legislativo volto a polverizzare l’ente comune azzerando la sua dignità istituzionale, le sue funzioni e la sua autonomia costituzionalmente riconosciuta e garantita.

Contesta poi che il riordino territoriale risulti tale da rendere i servizi più efficienti, efficaci ed economici; illustra poi in dettaglio gli elementi che in concreto porterebbero a risultati opposti rispetto a quelli dichiarati.

2.0. Quanto alle modalità con cui l’amministrazione regionale ha operato nella vicenda giuridica in questione, sarebbe evidente la violazione del buon andamento dell’attività amministrativa nonché dei principi di ragionevolezza, logicità e razionalità dell’attività amministrativa. Infatti, il processo di scelta delle unioni di comuni non è stato effettuato in accordo con i comuni stessi, con una violazione del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni; anche per tale motivo la legge non corrisponderebbe al canone di costituzionalità.

2.1. Parte ricorrente rileva poi come nella deliberazione della giunta regionale n. 1282 manchi ogni motivazione per il mancato accoglimento delle comunicazioni e osservazioni pervenute dai singoli comuni.

2.2. L’intero impianto della legge regionale presenterebbe degli aspetti coercitivi e sanzionatori lesivi dell’autonomia dei comuni, costituzionalmente riconosciuta e garantita. Tale conclusione deriva da alcuni aspetti: l’obbligatorietà di adesione dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e in alcuni casi 3000, il fatto che per i comuni di dimensioni maggiori l'adesione all’unione costituisca un requisito per usufruire dell' intervento finanziario regionale, il fatto che l’adesione è revocabile solo dopo 10 anni, il fatto che se non si raggiungono risparmi di spesa la regione possa applicare misure di penalizzazione di natura finanziaria, nonchè l’obbligatorio trasferimento alle UTI di una serie di funzioni espressamente indicate. In altri termini, secondo il comune ricorrente, i comuni sono costretti ad aderire a un’unione sulla base di una decisione unilaterale imposta dalla regione, con un vincolo per i singoli comuni particolarmente incisivo e lesivo della loro autonomia.

3.0. Dopo aver sottolineato, anche dal punto di vista storico, il valore dell’ente comunale, osserva come la legge regionale in argomento viola l’articolo 1 della costituzione, in quanto la sovranità verrebbe sottratta al popolo, demandando all’assemblea dell’UTI decisioni che dovrebbero spettare ai Consigli comunali elettivi.

3.1. Verrebbe altresì violato l’articolo 3 della costituzione, cioè il principio di eguaglianza, anche perché il voto ponderale previsto all’interno dell’assemblea dell’unione altera la proporzione tra elettori ed eletti.

3.2. Risulterebbe altresì violato l’articolo 5 della Carta, cioè il...

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