SENTENZA Nº 201513962 di TAR Lazio - Roma, 04-11-2015

Presiding JudgeD'AGOSTINO FILORETO
Date04 Novembre 2015
Published date14 Dicembre 2015
Judgement Number201513962
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 07425/2014 REG.RIC.

N. 13962/2015 REG.PROV.COLL.

N. 07425/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7425 del 2014, proposto da Paolo Perinelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Rocco Baldassini e Mariarita Tollis, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 123, presso lo studio dell’avvocato Mario Cuozzo;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Rossi, dell’Avvocatura comunale, con il quale è domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove n. 21;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione capitolina sull’istanza alla stessa recapitata in data 2 aprile 2014, con la quale il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione stessa di procedere, ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, all’acquisizione sanante dell’area di proprietà del ricorrente medesimo (sita in Borgata Finocchio, via Militello, e distinta in catasto al foglio n. 1023/c, particella 724), tuttora illegittimamente occupata e trasformata a seguito dei lavori eseguiti per la costruzione di una scuola elementare e materna, con conseguente condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi entro un breve termine sulla predetta istanza;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto il ricorrente riferisce quanto segue: A) la Giunta capitolina con la deliberazione n. 8302 del 13 ottobre 1981 ha disposto l’occupazione d’urgenza dell’area in epigrafe indicata, in quanto destinata ad essere espropriata per la realizzazione di una scuola; B) a seguito della realizzazione dell’opera Roma Capitale con la nota prot. n. 2196/1998 ha rappresentato che per motivi tecnici non era stato possibile adottare il decreto di esproprio nei termini previsti e che la fattispecie era comunque all’esame di un apposito Gruppo di lavoro che avrebbe individuato soluzioni e modalità per la regolarizzazione della stessa; C) Roma Capitale, a seguito di un’ulteriore richiesta di chiarimenti sullo stato della pratica, con la successiva nota prot. n. 10464/2006 ha comunicato che un’eventuale regolarizzazione sarebbe potuta avvenire solo senza oneri per il Comune, attesa l’asserita prescrizione del credito risarcitorio; D) in ragione di quanto precede e tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, con il ricorso n. 1726/2011 - tuttora pendente - è stata proposta innanzi a questo Tribunale una domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’occupazione appropriativa dell’area; E) con successiva istanza in data 2 aprile 2014 Roma Capitale è stata invitata a procedere all’acquisizione sanante dell’area ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, ma tale istanza non ha avuto alcun seguito.

2. Quindi il ricorrente - dopo aver ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’occupazione appropriativa, fino all’introduzione dell’istituto dell’acquisizione sanante, attualmente disciplinato dalla disposizione dell’art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 - afferma che sulla base di tale disposizione, nonché dell’art. 2 della legge n. 241/1990, l’Amministrazione è tenuta ad attivare il procedimento finalizzato all’acquisizione sanante del bene illecitamente occupato e che, qualora ciò non accada, il Giudice può imporre all’Amministrazione di valutare se acquisire non retroattivamente il bene al patrimonio dell’Ente o restituire il bene stesso al suo legittimo proprietario, previo ripristino dello stato di fatto, e fermo restando che in entrambi i casi il provvedimento conclusivo del procedimento deve prevedere la liquidazione, in favore del proprietario, delle somme di denaro previste, a titolo di indennizzo e di risarcimento danni, dall’art. 42-bis. Pertanto il ricorrente chiede a questo Tribunale di: A) accertare l’obbligo dell’Amministrazione capitolina di pronunciarsi sull’istanza recapitata in data 2 aprile 2014 e, quindi, l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza stessa; B) condannare l’Amministrazione stessa a pronunciarsi, entro un breve termine sulla predetta istanza, valutando se intenda procedere o meno all’acquisizione dell’area illecitamente occupata; C) nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso in cui l’Amministrazione non si dovesse pronunciare entro il predetto termine; D) per il caso in cui l’Amministrazione capitolina decidesse di procedere all’acquisizione dell’area, condannare l’Amministrazione stessa a concludere un accordo bonario con il proprietario dell’area o ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante dell’area ed enunciare i criteri ai quali l’Amministrazione dovrà attenersi per liquidare le somme comunque spettanti al ricorrente a titolo di indennizzo e di risarcimento.

3. Roma Capitale in data 10 settembre 2014 si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e in data 20 ottobre 2014 ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito quanto segue: A) prima dell’istanza formulata dal ricorrente, essa aveva ritenuto, sulla base dei consolidati principi in materia di accessione invertita, «di essere divenuta proprietaria a titolo originario delle aree in questione e che, di converso, il diritto al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva in capo all’ex proprietario delle aree si fosse ormai prescritto, essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione...

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