SENTENZA Nº 201506471 di TAR Lazio - Roma, 19-11-2014

Presiding JudgeTOSTI LUIGI
Date19 Novembre 2014
Published date06 Maggio 2015
Judgement Number201506471
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 01417/2014 REG.RIC.

N. 06471/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01417/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Monvil Beton Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Invernizzi e Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sandulli in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

con il ricorso introduttivo:

- dell'atto che chiude il procedimento 1559b/dsa, assunto dall'AGCM nell'adunanza del 10 dicembre 2013, rideterminando la pena a suo tempo irrogata con atto n. 13457 del 29 luglio 2004, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi inclusa la nota di trasmissione 8 gennaio 2014, n.0010477, degli atti dell'AGCM 22 maggio 2013, n. 24345 e 26 giugno 2013, n. 24426, con le rispettive note di trasmissione 13 giugno 2013, n.0032772, dell'atto 11 settembre 2013, n. 24513, della relativa nota di trasmissione 27 settembre 2013, n. 0045910, di proroga dei termini di conclusione del procedimento, dell'atto 24 settembre 2013, n. 0045439 di "comunicazione dei criteri che l'Autorità intende utilizzare per la rideterminazione della sanzione", dei verbali delle riunioni del collegio dell'AGCM nelle occasioni ove sono stati assunti tutti gli atti citati, delle note AGCM 21 giugno 2013, n. 0033769, 17 luglio 2013, n. 0037434, 25 luglio 2013, n. 0038490, 9 settembre 2013, n. 0043846, nonché,

per l’accertamento e la declaratoria di nullità in parte qua

dell’atto sanzionatorio impugnato

e, in subordine, per la riquantificazione in riduzione

della pena stessa ex artt. 31 l. 287/1990, 23 l. 689/1981 e 6 d.lgs. 150/2011 e ai sensi dei principi e norme nazionali ed europee;

con motivi aggiunti del 20.8.2014:

dell’atto assunto dal collegio dell’AGCM in data 23 luglio 2014, che rigetta l’istanza di rateizzazione ex art. 26 l. 689/1981 del pagamento della pena per la parte non sospesa dal Giudice amministrativo, del verbale della seduta, della nota 4 agosto 2014, prot. 0038726, che comunica il provvedimento predetto, ivi inclusi gli atti connessi;

con motivi aggiunti del 16.9.2014:

dell’atto assunto dal collegio dell’AGCM nella seduta del 17 settembre 2014, che ha nuovamente negato la rateizzazione di cui sopra, del verbale della seduta, della nota 23 settembre 2014, prot. 0045062;

con motivi aggiunti del 2.10.2014:

di tutti gli atti sopra impugnati, compresi quelli con i quali AGCM abbia frattanto effettuato l’iscrizione a ruolo per il forzoso recupero della sanzione;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Monvil Beton S.r.l. (di seguito anche “Monvil” o “MB” oppure “ricorrente”), odierna esponente, rappresenta quanto segue.

1.1 Con provvedimento n. 13457 del 29 luglio 2004, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “AGCM” o “Autorità”), riscontrando l'esistenza di un'intesa nel settore del calcestruzzo preconfezionato tra varie imprese, tra cui Monvil Beton s.r.1., infliggeva sanzioni pecuniarie ai soggetti coinvolti, deliberando una ammenda a carico della odierna ricorrente pari a 500.000 euro.

L'Autorità nel provvedimento finale accertava che l'intesa in questione interessava un'area geografica limitata (provincia di Milano) e aveva avuto per oggetto e per effetto una significativa alterazione della concorrenza, in violazione dell'art. 2 comma 2, lett. a) e lett. c), della legge n. 287/1990. In particolare, secondo l'Autorità l'intesa era stata posta in essere tra il 1999 e il 2002 ed era consistita nella ripartizione a opera di diversi produttori di calcestruzzo delle relative forniture destinate ai diversi cantieri edili nella zona di Milano.

1.2 Nel provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di Monvil Beton e notificato alla stessa il 6 agosto 2004, l’Autorità ordinava di procedere al pagamento del relativo importo entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento medesimo (e quindi, entro il 4 novembre 2004) con l'espresso avvertimento che, in caso di ulteriore ritardo nel pagamento eccedente il semestre decorrente da tale termine (e quindi, oltre il 4 maggio 2005), la società sarebbe stata costretta al pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, in misura pari a un decimo per ogni semestre di ritardo.

1.3 Sennonché, con sentenza n. 12835 del 2 dicembre 2005, pronunciata sul ricorso delle imprese sanzionate, il Tar del Lazio, sez. I, annullava parzialmente il provvedimento "nella parte in cui le sanzioni da esso inflitte non risultano proporzionate ai limitati effetti dell'intesa", in ragione del fatto che "...la quantificazione delle sanzioni [risulta essere] inficiata da una sopravvalutazione delle conseguenze pratiche scaturite dall’intesa, ed in particolare da un'illegittima qualificazione della stessa infrazione come ‘molto grave’ piuttosto che in termini di gravità semplice...".

Il dispositivo di sentenza (n. 73/2005) veniva pubblicato il 23 marzo 2005, e quindi anteriormente alla scadenza del richiamato periodo di tolleranza (4 maggio 2005).

1.4 Avverso la sentenza n. 12385/2005 l’odierna deducente proponeva ricorso in appello.

1.5 Con sentenza n. 5864 del 29 settembre 2009, la sezione VI del Consiglio di Stato confermava l'annullamento parziale del provvedimento n. 13457 del 29 luglio 2004 dell'Autorità, anch'essa derubricando la pratica anticoncorrenziale in questione da “molto grave” a “grave”; il giudice di appello accoglieva inoltre la censura relativa alla durata dell'intesa, ritenendo che dalla corretta interpretazione delle risultanze istruttorie raccolte dall'Autorità, non emergessero elementi tali da far ritenere che l’intesa si fosse protratta per più di quindici mesi e che, pertanto, l'intesa sarebbe stata posta in essere tra il 1999 e la fine del 2000, e non già tra il...

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