SENTENZA Nº 201503909 di TAR Lazio - Roma, 18-02-2015

Presiding JudgeD'AGOSTINO FILORETO
Date18 Febbraio 2015
Published date09 Marzo 2015
Judgement Number201503909
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 10687/2014 REG.RIC.

N. 03909/2015 REG.PROV.COLL.

N. 10687/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10687 del 2014, proposto dalla FALBI - Federazione Autonoma Lavoratori Banca d’Italia e dalla R.S.A. FALBI-CONFSAL presso la sede CONSOB di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché dal dottor Claudio Filippello, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Taverniti ed elettivamente domiciliati in Roma, via Germanico n. 96, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

la CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Sanino ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo Studio Legale Sanino;

nei confronti di

Francesca Amaturo, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Ruggiuero, Fabrizio Viola e Lorenzo Aureli, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 180, presso lo studio dei predetti avvocati;

per l'annullamento

della delibera n. 18608 dell’11 luglio 2013, pubblicata sulla rete intranet della Consob in data 30 maggio 2014, con cui la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha approvato un bando di concorso recante le modalità di espletamento dell’esame-colloquio finalizzato all’inquadramento in ruolo di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nella parte in cui dispone l’ammissione alla procedura della dottoressa Francesca Amaturo, dirigente assunto a chiamata diretta per svolgere incarichi di diretta e personale collaborazione con il Presidente della CONSOB; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consob e della dottoressa Francesca Amaturo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto i ricorrenti riferiscono quanto segue: A) la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito denominata Consob) con la delibera n. 18608 in data 11 luglio 2013 ha approvato un bando recante le modalità di espletamento dell’esame-colloquio finalizzato all’inquadramento in ruolo di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, richiamando a supporto di tale decisione l’art. 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e l’art. 1, comma 166 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; B) sulla base di tali presupposti normativi la Consob ha, quindi, avviato le procedure di stabilizzazione motivando la propria decisione con un generico richiamo all’adeguato perseguimento dei propri fini istituzionali, con particolare riferimento alla necessità di «assicurare efficaci e continuativi livelli dell’azione di vigilanza ai fini di tutela degli investitori, nonché la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario»; C) tale decisione è stata assunta nonostante le circostanziate riserve espresse da uno dei Commissari, che ha criticato la scelta di «assumere un rilevante numero di persone con qualifiche così alte» mediante una stabilizzazione ope legis (cfr. pag. 50 del verbale n. 5099 del 26 giugno 2013); D) posto che nell’impugnata delibera si precisava che la delibera stessa e il bando ad essa allegato, pur se già formalmente approvati, sarebbero stati pubblicati al completamento della «attività di aggiornamento delle informazioni relative ai dipendenti a contratto in possesso dei requisiti per l’ammissione all’esame-colloquio» (ossia dopo il completamento dell’attività istruttoria finalizzata a verificare, per ciascuno dei dipendenti interessati, l’opportunità di procedere alla stabilizzazione), ulteriori riserve sono state espresse da uno dei Commissari, il quale ha criticato tale scelta sottolineando come di fatto la procedura si risolvesse in una mera presa d’atto di quanto già deciso dagli uffici amministrativi d’intesa con il Presidente (cfr. pag. 5 del verbale n. 5101 del 3 luglio 2013); E) in deroga al testo dell’art. 1, comma 166, della legge n. 228/2012, che attribuisce alla Commissione la gestione delle procedure di stabilizzazione, l’art. 6 del bando rimette ogni decisione al Presidente della Commissione, assegnandogli il potere di nominare i membri delle commissioni esaminatrici per l’esame-colloquio, senza specificare alcunché in merito ai criteri di composizione delle stesse; F) tra i dipendenti a favore dei quali la procedura di stabilizzazione è stata bandita vi sono anche alcune figure dirigenziali di elevato profilo e, in particolare, la dottoressa Francesca Amaturo (direttore responsabile dell’Ufficio di Presidenza), assunta a chiamata diretta come funzionari di 2ª per svolgere «compiti di diretta e personale collaborazione» con il Presidente della Consob, dottor Giuseppe Vegas (cfr. ordine di servizio n. 5/2011); G) la F.A.L.B.I. - sindacato maggiormente rappresentativo all’interno della Consob, tra i cui iscritti non rientrano né i soggetti destinatari della procedura di stabilizzazione, né altri dipendenti assunti con contratto a tempo determinato - venuta a conoscenza della impugnata delibera, stante l’evidente lesione causata da tale provvedimento all’interesse di tutti i dipendenti di ruolo della Consob aventi i titoli per aspirare all’incarico oggetto della procedura di stabilizzazione, in data 21 novembre 2013 e in data 25 marzo 2014 ha presentato due istanze di accesso agli atti del procedimento; H) la Consob ha inizialmente differito l’accesso sostenendo che, sino al momento della formale pubblicazione della delibera e del bando, l’accesso non poteva essere consentito per la carenza di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti di cui si chiede l’ostensione»; I) a distanza di quasi un anno, l’Ufficio gestione e formazione risorse della Consob con nota prot. 44029/14 del 24 maggio 2014 ha comunicato al Presidente della Commissione di aver chiesto ai responsabili delle unità organizzative presso le quali operavano i dipendenti coinvolti nella stabilizzazione una valutazione sull’operato degli stessi e che erano state espresse al riguardo valutazioni positive in...

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