SENTENZA Nº 201407643 di TAR Lazio - Roma, 04-06-2014

Presiding JudgeTOSTI LUIGI
Date04 Giugno 2014
Published date17 Luglio 2014
Judgement Number201407643
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 00663/2012 REG.RIC.

N. 07643/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00663/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 663 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SOC ADMIRAL BET ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sbordoni, con domicilio eletto presso Stefano Sbordoni in Roma, via S. Nicola de' Cesarini, 3;

contro

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AAMS - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
- ASSI;

quanto al ricorso introduttivo ed al primo atto di motivi aggiunti

per l'annullamento

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1022, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 123.009,93;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1119, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 64.707,99;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1123, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 57.589,08;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1451, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 125.586,06;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1503, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 163.571,33;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1572, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 156.112,89;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

per l’annullamento

- della nota dell’A.A.M.S. in data 15 giugno 2012 n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1503, con la quale, in relazione alla concessione n. 1503 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2006 ed il 2007 sono state riconosciute somme a credito della società ricorrente), nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 94.580,79; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 15.763,46, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessità di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell’art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all’importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonché estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1022, con la quale, in relazione alla concessione n. 1022 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 è stata riconosciuta una somma a credito della società ricorrente), nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 137.712,93, con la medesima precisazione circa le modalità di pagamento di cui al precedente provvedimento;

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1123, con la quale, in relazione alla concessione n. 1123 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010 (mentre per il 2007 è stata riconosciuta una somma a credito della società ricorrente), nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 45.099,99, con la medesima precisazione circa le modalità di pagamento di cui ai precedenti provvedimenti;

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1119, con la quale, in relazione alla concessione n. 1119 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 73.449,89, con la medesima precisazione circa le modalità di pagamento di cui ai precedenti provvedimenti;

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1572, con la quale, in relazione alla concessione n. 1572 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una...

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