SENTENZA Nº 201407638 di TAR Lazio - Roma, 04-06-2014

Presiding JudgeTOSTI LUIGI
Date04 Giugno 2014
Published date17 Luglio 2014
Judgement Number201407638
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia)
N. 00664/2012 REG.RIC.

N. 07638/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00664/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
SOC EUROBET ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Sbordoni, con domicilio eletto presso Stefano Sbordoni in Roma, via S. Nicola de' Cesarini, 3;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AAMS - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- ASSI;

Quanto al ricorso introduttivo ed al primo atto per motivi aggiunti

per l'annullamento

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1135, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 164.594,32 in relazione alla concessione n. 1135;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1179, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 123.496,90 in relazione alla concessione n. 1179;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1376, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 155.941,66 in relazione alla concessione n. 1376;

- del provvedimento dell'A.A.M.S. prot. 2011/51060/Giochi/SCO/Conc. 1374, notificato in data 30.12.2011, con cui viene richiesto il versamento dell'integrazione dei minimi annui garantiti sospesi per gli esercizi 2008, 2009, 2010 con somma pari ad euro 279.129,24 in relazione alla concessione n. 1374;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso;

quanto al secondo atto per motivi aggiunti

per l’annullamento

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1135, con la quale, in relazione alla concessione n. 1135 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2009 e 2010, nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 197.652,84; il tutto con la precisazione che tale somma avrebbe potuto essere corrisposta con un versamento unico entro il 30 giugno 2012 del menzionato importo ovvero in sei rate trimestrali, ciascuna di importo pari a euro 32.942,14, da versare a partire dal 31 maggio 2012, ferma restando, in caso di pagamento rateale, la necessità di integrazione della garanzia prestata ai sensi dell’art. 13, comma 2, della convenzione di concessione, ottenuta aggiungendo, all’importo della garanzia dovuta ai sensi del citato articolo, la somma residua sopra indicata, nonché estendendone la durata fino al 30 settembre 2014;

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1179, con la quale, in relazione alla concessione n. 1179 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 136.733,19; il tutto con le medesime precisazioni circa le modalità di pagamento di cui al precedente provvedimento;

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1376, con la quale, in relazione alla concessione n. 1376 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 165.988,02; il tutto con le medesime precisazioni circa le modalità di pagamento di cui ai precedenti provvedimenti;

- della nota n. prot. 2012/27169/Giochi/SCO/Conc. 1374, con la quale, in relazione alla concessione n. 1374 rilasciata alla società ricorrente, è stato nuovamente richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti (già sospeso dal T.A.R. del Lazio), ricalcolati con una riduzione del 5%, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, inerenti gli esercizi 2008, 2009 e 2010, nonché del minimo garantito riferito al 2011, calcolato con la medesima riduzione del 5%, e quindi della complessiva somma pari ad euro 265.172,78; il tutto con le medesime precisazioni circa le modalità di pagamento di cui ai precedenti provvedimenti;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’AAMS;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone in fatto la società odierna ricorrente di essere titolare delle concessioni per la raccolta di scommesse ippiche n. 1135, n. 1179, n. 1376 e n. 1374, ai sensi delle cui convezioni di concessione è tenuta a versare all’U.N.I.R.E. (oggi A.S.S.I.) una quota annuale della raccolta ex art. 12 del D.P.R. n. 169 del 1998, con previsione che, qualora la quota raccolta in base agli incassi effettivamente riscossi non raggiunga la quota annuale dovuta, il concessionario è...

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