Sentenza Nº 17770 della Corte Suprema di Cassazione, 26-08-2020

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:17770CIV
Date26 Agosto 2020
Judgement Number17770
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 20173-2016 proposto da:
CINOPRI ROBERTA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato
FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;
- ricorrente
2019
2589
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17770 Anno 2020
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 26/08/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto n. cron. 249/2016 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2019 dal Consigliere GIUSEPPE
GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto
del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato Giovambattista Ferriolo, difensore
della ricorrente, che ha chiesto di riportarsi agli
atti difensivi depositati;
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Svolgimento del processo
1. Roberta Cinopri, in difetto di spontanea esecuzione, avviò azione
esecutiva nei confronti dello Stato, al fine di ottenere il pagamento dell'equo
indennizzo stabilito dal giudice (la Corte d'appello di Perugia aveva dichiarato
inammissibile la pretesa con provvedimento del 19/9/2011, annullato dalla
Corte di cassazione con sentenza del 22/11/20129Q:2-t, la quale, cassando
senza rinvio al decisione di merito, aveva condannato il Ministero della
Giustizia al pagamento dell'indennizzo); al precetto, notificato il 13/6/2013,
era seguìto il pignoramento e, indi l'assegnazione, disposta dal Giudice
dell'esecuzione di Roma, con provvedimento del 21/10/2014, divenuto
irrevocabile, secondo quel che riferisce il decreto monitorio allegato al ricorso,
in data 10/11/2014. Il Consigliere designato della Corte d'appello di Firenze,
con decreto del 4/6/2015, accolta la domanda d'indennizzo per l'irragionevole
durata del processo svoltosi ai sensi della I. n. 89/2001, condannò il Ministero
della Giustizia al pagamento d'un ulteriore indennizzo.
Proposta opposizione la P.A., la Corte d'appello di Firenze, con decisione
collegiale resa pubblica 11 10/2/2016, così decise:
«A) annulla il decreto ingiuntivo n. 174/15 emesso il 4 giugno 2015 dal
Consigliere designato (...);
B)
respinge la domanda di equa riparazione proposta [da] Cinopri Roberta
per intervenuta decadenza rispetto al giudizio di esecuzione presupposto;
C)
dichiara la propria incompetenza per territorio a favore della Corte
d'Appello di Perugia rispetto al giudizio di esecuzione presupposto;
D)
condanna Cinopri Roberta al pagamento delle spese processuali, liquidate
a favore del Ministero della Giustizia in complessivi C 1.000,00, oltre
accessori».
2. Avverso il decreto collegiale la Cinopri propone ricorso, fondato su tre
motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, in seno al quale avanza
ricorso incidentale fondato su unitaria censura.
All'epilogo dell'adunanza camerale del 22/5/2019 il processo è stato rimesso
alla pubblica udienza.
Appare utile, sia pure in estrema sintesi, riportare l'iter argomentativo della
decisione collegiale impugnata. La Corte toscana, premessa la strutturale
autonomia tra il processo di cognizione e quello esecutivo, nega che gli stessi
possano
«venire unificati in un calcolo di durata complessiva»
al fine di
valutare la ragionevole durata del processo. Posto tale distinguo, poiché
l'azione esecutiva risultava essere stata iniziata col pignoramento del
16/7/2014, a oltre un anno e mezzo dalla definitività della statuizione di
condanna (sentenza della Corte di cassazione del novembre 2012), la parte
era decaduta dal diritto ai sensi dell'art. 3 della I. n. 89/2001. Inoltre, a
riguardo del processo esecutivo, l'eccezione
«d'incompetenza territoriale»
sollevata dall'opponente Ministero era fondata, in quanto
«la competenza
territoriale
[secondo la regola d'individuazione del foro inderogabile all'epoca
vigente]
va radicata secondo il criterio dettato dall'art. 11 c.p.c., sicché delle
problematiche inerenti il procedimento esecutivo svoltosi presso il Tribunale di
Roma dovrà semmai essere investita la Corte d'Appello di Perugia e non quella
di Firenze».
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, denunziante violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2, 3 e 4 I. n. 89/2001, 38 e 50 cod. proc. civ. la
ricorrente contesta la
decisione assumendo che la Corte di Firenze aveva mancato nel non
considerare che al fine dell'equo indennizzo occorreva far riferimento all'intero
svolgimento processuale (cita la sentenza n. 1184/2014 di questa Corte), da
doversi considerare
«come unico ed unitario procedimento, da valutare nella
sua globale articolazione in fasi, senza poter operare una separazione tra tali
fasi stesse».
4
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Inoltre, soggiunge la ricorrente, riportando altra decisione di legittimità
(Sez. 6, n. 17380/015), la Corte locale, ritenuta la propria incompetenza,
invece che rigettare la domanda, avrebbe dovuto declinare la propria
competenza, indicando il giudice competente
2.
Con il secondo motivo Roberta Cinopri deduce violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2 e 4, I. n. 89/2001, chiarendo, a completamento e
specificazione del primo motivo, che sulla scorta dei manifestati orientamenti
del Giudice di legittimità e della Corte europea dei diritti dell'uomo, in assenza
di spontaneo adempimento da parte dello Stato, condannato al pagamento
dell'indennizzo, la garanzia costituzionale all'effettività della tutela e l'art. 6, §
1, Carta EDU, imponevano considerare l'unitario il processo, fino a raggiunta
soddisfazione. Con la conseguenza che, ove la P.A. non adempia nel termine
di sei mesi, maggiorato di ulteriori 5 giorni (nel rispetto della giurisprudenza
sovranazionale e dell'art. 133 cod. proc. civ.), la c.d. "fase della "esecuzione"
si salda con quella della cognizione.
3.
con il terzo motivo la Cinopri contesta il regolamento delle spese,
ipotizzando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.,
nonché del d.m. n. 55/2014, per le seguenti ragioni: la Corte di Firenze non
aveva considerato che la pronunzia, si poneva in contrasto con autorevoli
precedenti di legittimità e della Corte di Strasburgo, oltre che con la stessa
giurisprudenza
di
quel
distretto;
la
liquidazione,
inoltre,
risultava
sproporzionata rispetto al valore della lite e in contraddizione con la "modesta
LJ
difficoltà" enunciata dallo stesso Giudice.
4.
Il Ministero della Giustizia, con l'impugnazione, espressamente qualificata
condizionata, denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 I. 89/2001,
addebitando alla Corte locale di non aver fatto corretta applicazione della
norma denunziata,
<
intervenuta decadenza doveva essere dichiarata in relazione all'intero giudizio
presupposto unitariamente inteso»,
non essendosi la parte attivata nel
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
termine semestrale (il processo si era concluso davanti alla Corte di
cassazione il 18/12/2012, anche a voler considerare l'avvio del procedimento
esecutivo dal precetto, questo era stato notificato solo il 18/6/2013, nel
mentre il ricorso risaliva al111/5/2015).
5.
I primi due motivi, tra loro osmotici, scrutinati unitariamente, meritano di
essere accolti nei termini di cui appresso.
Sul punto deve farsi applicazione dei principi enunciati assai di recente dalle
Sezioni Unite (Sentenza n. 19883 del 23/07/2019, Rv. 654838), le quali
hanno spiegato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la
proposizione del ricorso ex art. 4 della I. n. 89 del 2001, nel testo modificato
dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, risultante
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2018, la fase di cognizione
del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-
debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva
eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che
essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione,
decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.
Tuttavia, ulteriormente specificando che nel computo della durata del
processo di cognizione ed esecutivo non va considerato come "tempo del
processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio
della fase esecutiva, quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai
fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato
indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno.
6.
L'accoglimento, nei limiti sopra declinati, dei primi due motivi del ricorso
principale
impone
logicamente
il
rigetto del
ricorso
incidentale e
l'assorbimento (in senso proprio) del terzo motivo del ricorso principale.
7.
La decisione deve essere, pertanto, cassata con rinvio, rimettendosi al
giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di
legittimità.
6
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi del ricorso principale nei termini di cui in
motivazione, dichiara assorbito il terzo e rigetta il ricorso incidentale;
cassa e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, anche per il
regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2" Sezione Civile, il 5
dicembre 2019.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT