Sentenza Nº 14868 della Corte Suprema di Cassazione, 13-05-2020

Presiding JudgeDI TOMASSI MARIASTEFANIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:14868PEN
Date13 Maggio 2020
Judgement Number14868
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KACORRI ARBEN nato a MIRDITE( ALBANIA) il 21/09/1972
avverso l'ordinanza del 15/05/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette/sente le conclusioni del PG
cf/U,e,
rzylbd
w.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14868 Anno 2020
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO
Data Udienza: 20/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa in data 14.5.2009 a seguito di annullamento con rinvio
pronunciato da questa Corte di legittimità con decisione del 13.11.2008, la Corte di Assise di
Appello di Firenze condannava KACORRI Arben, cittadino albanese, alla pena di ventuno anni e
otto mesi di reclusione per i delitti di omicidio aggravato - commesso a Firenze in danno del
connazionale KALA Fatmir - e di detenzione e porto illegali di armi.
La sentenza di condanna diveniva irrevocabile in data 21.10.2010, a seguito del rigetto
del ricorso per cassazione proposto dall'interessato, e veniva posta in esecuzione con
provvedimento emesso in data 22.1.2010 dalla Procura Generale territoriale, che indicava la
pena da espiare in diciotto anni e otto mesi di reclusione dopo l'applicazione del beneficio
dell'indulto nella misura di tre anni, ai sensi della legge n. 241/2006.
Per i medesimi fatti oggetto del giudizio italiano KACORRI era stato condannato alla
pena di quattordici anni di reclusione con sentenza emessa in data 17.10.2008 dal Tribunale
albanese del distretto giudiziario di Lezhe, divenuta irrevocabile il 27.10.2008 e posta in
esecuzione dalla locale Procura.
2.
Ciò premesso, il condannato - allo stato latitante - presentava istanza alla Corte di
Assise di Appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere, in applicazione
del principio del
ne bis in idem
europeo, la revoca della meno favorevole sentenza di condanna
emessa dal Giudice nazionale: in via principale, mediante il riconoscimento della diretta
efficacia dell'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS)
adottata il 19.6.1990 e dell'art. 50 della Carta di Nizza; in via subordinata, in base alla
Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 (cui avevano aderito sia l'Italia che
l'Albania) e, comunque, per l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 669 cod. proc. pen.
3.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte adìta rigettava l'istanza, osservando, alla luce
dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, che:
a)
il principio del
ne bis in idem
non costituiva un principio generale del diritto
internazionale riconosciuto e automaticamente recepito ai sensi dell'art. 10 Cost.;
b)
in caso di reato commesso nel territorio dello Stato italiano da un cittadino
appartenente a uno Stato con il quale non vigevano accordi idonei a derogare alla disciplina
dell'art. 11 cod. pen., il processo celebrato in quello Stato estero non precludeva la
rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti;
c)
nell'ordinamento convenzionale europeo dei diritti dell'uomo, al quale aderivano sia
l'Italia che l'Albania, l'ambito di applicazione territoriale del principio del
ne bis in idem
-
inserito per effetto del Settimo Protocollo firmato a Strasburgo il 22.11.1984 (peraltro non
ancora ratificato da tutti gli Stati membri) - era circoscritto allo Stato in cui era intervenuto il
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