Sentenza Nº 08450 della Corte Suprema di Cassazione, 02-03-2020

Presiding JudgeMORELLI FRANCESCA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:8450PEN
Date02 Marzo 2020
Judgement Number08450
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GAMMONE MICHELE RAIMONDO nato a VENOSA il 24/03/1974
PIERRE CONSULTING SRL
DI GIORGI SALVATORE nato a ALCAMO il 10/10/1968
TROVATO ONOFRIO nato a ALCAMO il 06/03/1981
VALLONE FRANCESCA nato a ALCAMO il 24/02/1965
MALTESE FRANCESCO nato a ALCAMO il 01/11/1988
GUARNA GIUSEPPE nato a TRAPANI il 27/05/1964
UNICREDIT SPA, anche per DOBANK s.p.a., quale mandataria di FINO 1 SECURISATION s.r.l.
avverso il decreto del 19/09/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Pasquale FIMIANI, il quale
ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di UNICREDIT s.p.a., il rigetto dei
ricorsi presentati nell'interesse di Salvatore DI GIORGI, Giuseppe GUARNA e Onofrio TROVATO
e la declaratoria di inammissibilità di quelli proposti nell'interesse di Michele Raimondo
GAMMONE, PIERRE CONSULTING S.R.L. e di Francesco MALTESE e Francesca VALLONE
1
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8450 Anno 2020
Presidente: MORELLI FRANCESCA
Relatore: MICCOLI GRAZIA
Data Udienza: 14/10/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto del 19 settembre 2018 il Tribunale di Trapani ha - per quanto di interesse in
questa sede - rigettato le opposizioni proposte ex art. 59, comma 6, d.lgs. n. 159 da Salvatore
DI GIORGI, Michele Raimondo GAMMONE, Francesca VALLONE, Francesco MALTESE, Giuseppe
GUARNA e UNICREDIT S.P.A. avverso il decreto con il quale in data 24 novembre 2017 il giudice
delegato aveva rigettato le istanze di ammissione allo stato passivo dei crediti vantati da costoro,
presentate nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di Giuseppe Montalbano.
Il Tribunale inoltre, in parziale accoglimento delle opposizioni presentate da Onofrio TROVATO e
PIERRE CONSULTING S.R.L., ha ammesso i rispettivi crediti vantati nei confronti della G.M.
Costruzioni s.r.I., limitatamente all'importo, rispettivamente, di euro 48.000 e di euro 6.609,03,
quest'ultimo in privilegio ex art. 2751 n. 2 cod. civ. a titolo di spese legali liquidate nell'ordinanza
non revocabile emessa il 9 ottobre 2012 dal Tribunale di Trapani, rigettando nel resto le istanze.
2.
Gli opponenti avevano chiesto l'ammissione allo stato passivo dei loro crediti vantati nei
confronti della D&D Immobiliare s.a.s. di Dara Vita (moglie di Giuseppe Montalbano), subentrata
alla G.M. Costruzioni s.r.I., e della G.M. Inerti s.r.I., riconducibili al proposto Montalbano.
La G.M. Costruzioni veniva costituita in data 22 febbraio 1999 da Giuseppe Montalbano, titolare
del cinquantuno per cento del capitale sociale, e da Rosa Montalbano, con il quarantanove per
cento del capitale sociale. Oggetto sociale era la realizzazione di costruzioni anche per conto
proprio.
Nel 2012 la G.M. Costruzioni s.r.l. e Vita Dara costituivano la D&D Immobiliare s.a.s. e
contestualmente la G.M. Costruzioni s.r.l. conferiva alla seconda un ramo d'azienda che
comprendeva, tra le altre cose, alcuni immobili gravati da ipoteca in favore di UNICREDIT S.P.A.
La G.M. Inerti s.r.l. veniva invece costituita da Vita Dara e Rosa Maria Montalbano in data 24
aprile 2008 ed aveva come oggetto sociale la prestazione di servizi di trasporto su strada di inerti
e di movimento terra. Negli anni successivi, nella compagine sociale entrava a far parte anche
Giuseppe Montalbano, con il dieci per cento delle quote.
3.
Con decreto del 16 settembre 2013 il Tribunale di Trapani sequestrava la quota della G.M.
Costruzioni s.r.l. intestata a Giuseppe Montalbano e il compendio aziendale della medesima
società, nonché l'intero compendio aziendale e le quote della D&D Immobiliare s.a.s. e della G.M.
Inerti s.r.l.
Con successivo decreto del 20 luglio 2016 venivano confiscati l'intero capitale sociale e l'intero
complesso aziendale di tali società.
Inoltre, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, nel luglio 2017 la società "Fino 1
Securitistation" acquisiva crediti ad essa trasferiti dalla cedente UNICREDIT S.P.A. e conferiva
alla mandataria DoBank s.p.a. procura per l'amministrazione, incasso ed eventuale recupero dei
crediti.
4.
Avverso il predetto decreto del Tribunale di Trapani gli opponenti, con atti sottoscritti dai
rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Qui di seguito si procederà all'esposizione dei motivi di ricorso proposti nell'interesse dei singoli
opponenti, preceduta dall'indicazione dei crediti in relazione ai quali ciascuno di essi ha chiesto
l'ammissione allo stato passivo.
5.
Salvatore DI GIORGI ha chiesto ammettersi il credito di euro 43.000 nei confronti della D&D
Immobiliare s.a.s. di Dara Vita & C., subentrata nelle obbligazioni assunte dalla G.M. Costruzioni
s.r.I., adducendo: di aver stipulato un contratto preliminare con quest'ultima, avente ad oggetto
un appartamento per civile abitazione sito in Alcamo; che il prezzo pattuito fosse di euro 90.000;
di aver corrisposto un assegno a titolo di caparra confirmatoria e due a titolo di acconto e di
essere entrato già in possesso del bene a seguito della stipula, prima del preliminare, di un
contratto di comodato d'uso a titolo gratuito.
5.1.
Il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore DI GIORGI risulta affidato ad un unico
articolato motivo, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 59 d.lgs. n. 159
del 2011.
Il Tribunale ha errato nel rigettare l'opposizione per mancanza della prova in ordine alla data
certa dell'esistenza del credito, ritenendo tardivamente prodotti gli estratti del conto corrente
del DI GIORGI, attestanti l'effettivo incasso degli assegni consegnati alla società promissaria
acquirente, sul presupposto che nelle more del giudizio la legge n. 161 del 2017 ha modificato il
citato art. 59, stabilendo l'impossibilità di produrre nuovi documenti in sede di opposizione.
Nella specie, ad avviso della difesa, deve applicarsi l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in
generale, con la conseguenza che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti pendenti alla
data della sua entrata in vigore, ma solo a quelli proposti successivamente.
Si rileva in proposito che, al momento del deposito dell'istanza di ammissione al credito, il DI
GIORGI, in vigenza della vecchia normativa, sapeva di poter successivamente depositare
eventuali ulteriori documenti qualora in prima istanza il Tribunale avesse rigettato la sua
richiesta. Pertanto, l'applicazione della nuova normativa impedirebbe l'esercizio di un diritto che
esisteva all'inizio del procedimento medesimo, ledendo gravemente il diritto di difesa di cui
all'art. 24 Cost. e creando conseguentemente una disparità di trattamento tra chi ha introdotto
il giudizio prima della riforma e chi lo ha fatto successivamente.
5.2.
Si precisa sul punto che deve essere tutelato il legittimo affidamento delle parti nello
svolgimento del processo secondo le regole vigenti al tempo del compimento degli atti, nonché
l'esigenza che esse conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli.
Inoltre, la procedura di accertamento dei diritti dei terzi fino al piano di pagamento predisposto
in favore dei creditori ammessi allo stato passivo segue uno schema analogo a quello previsto
per le procedure concorsuali. Infatti, l'art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 ripercorre in generale la
disciplina stabilita dall'art. 18 I.f., che regola il giudizio di reclamo avverso la sentenza
dichiarativa di fallimento. Tale ultimo giudizio non va inteso come un riesame, presentando
invero i connotati tipici di un giudizio ad effetti devolutivi pieni, ragion per cui le parti sono
abilitate a proporre anche questioni non previamente affrontate nel giudizio dinanzi al Tribunale.
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