Sentenza Nº 06015 della Corte Suprema di Cassazione, 04-03-2020

Presiding JudgeMANZON ENRICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:6015CIV
Judgement Number06015
Date04 Marzo 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3542/2012 R.G. proposto da:
HITACHI DATA SYSTEM ITALIA SRL
(C.F. 13321390158), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avv. BRUNO GIUFFRE' e dall'Avv. ANTONIO
TOMASSINI, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Due
Macelli, 66
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
(C.F. 06363391001), in persona del
Direttore
pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6015 Anno 2020
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: D'AQUINO FILIPPO
Data pubblicazione: 04/03/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia n. 96/32/11 depositata in data 10 giugno 2011
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 novembre
2019 dal Consigliere Filippo D'Aquino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per l'inammissibilità
e in subordine per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. ANDREA DI DIO per parte ricorrente, che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso e l'Avv. FRANCESCO MELONCELLI
dell'Avvocatura Generale dello Stato per il controricorrente, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento per
IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, relativi all'anno di
imposta 2004, con i quali, sulla base di rilievi mossi all'esito di una
verifica fiscale e dell'emissione di un PVC, erano state sollevate
otto diverse contestazioni, attinenti alla indeducibilità di costi,
anche infragruppo, di spese per più esercizi, nonché di quote di
ammortamento, anche ai fini IVA.
La CTP di Milano, previa riunione dei ricorsi, ha parzialmente
accolto le domande della società contribuente. La CTR della
Lombardia, con sentenza in data 10 giugno 2011, ha rigettato
l'appello incidentale della contribuente e ha parzialmente accolto
l'appello dell'Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, in relazione
all'appello dell'Ufficio, che:
- quanto alla deducibilità delle somme oggetto di fatturazione
per servizi prestati alle società infragruppo, i costi non risultano
sufficientemente documentati, mancando dettagli sui riaddebiti di
tali costi, tali da poter dedurre sia l'effettività dei singoli costi, sia la
ragionevole utilità, sia la congruità e l'inerenza, ciò anche in
violazione dell'art. 21, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
stante l'insufficiente descrizione delle fatture e la mancanza di
indicaz, i di dettaglio;
Est. F.
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P
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111W
N. 3542 R, G.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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