Sentenza Nº 04846 della Corte Suprema di Cassazione, 23-02-2021

Presiding JudgeVIRGILIO BIAGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2021:4846CIV
Judgement Number04846
Date23 Febbraio 2021
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 13130-2018 proposto da:
LIPARI MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCA,
rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA BRACONARO;
- ricorrente -
contro
t
y
Civile Sent. Sez. U Num. 4846 Anno 2021
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO
Data pubblicazione: 23/02/2021
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;
- intimata -
avverso la sentenza n. 89/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO, depositata il 30/01/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/01/2021 dal Presidente FRANCO DE STEFANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale ALESSANDRO PEPE, che ha concluso per l'accoglimento,
p.q.r., del ricorso;
udito l'avvocato Francesco Brasca per delega orale.
Fatti di causa
1.
Secondo quanto già indicato nella precedente ordinanza di
queste Sezioni Unite 30/01/2020, n. 2088, Michele Lipari ricorre, con
atto - intestato quale «regolamento di competenza» - articolato su di
un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 20/04/2018, per la
cassazione della sentenza n. 89 del 30/01/2018 del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, resa sull'opposizione da lui dispiegata il
27/10/2015 al pignoramento presso terzi intentato ai suoi danni - e
nei confronti del terzo Edil Domus srl - da Equitalia Centro spa,
notificatogli il 07/04/2014 (così nella gravata sentenza, ma in altri
atti risultando il 17/04/2014) per € 200.099,58.
2.
L'opposizione, nella prospettazione operatane in ricorso, era
articolata sulla deduzione della mancata previa notifica delle cartelle
esattoriali cui quello si riferiva (e degli atti ad esse precedenti) e di
altri vizi formali del pignoramento (mancanza di motivazione, anche
con riguardo all'addebito di interessi e sanzioni; carenza di
indicazione dei servizi resi coi relativi costi sostenuti; omessa
indicazione dei dati relativi alla notifica al terzo pignorato), ma pure di
violazione dell'art. 46 del dPR 602/73 e 7 della I. 212/00, di
inesistenza del debito ed erronea individuazione del debitore; ed era
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seguita a sentenza del giudice tributario che soltanto tra gli allegati
all'odierno ricorso è indicata come resa dalla Commissione tributaria
provinciale di Forlì, in data 13/11/2014 (benché dagli atti di parte
risulti poi pubblicata il 27 di quel mese) e col n.
583,
di mera
declaratoria di inammissibilità del ricorso a quel giudice.
3.
Sospesa l'esecuzione con provvedimento 10/11/2015 e
introdotto il giudizio di merito, il giudice del tribunale peloritano, pur
dato atto della negatività della dichiarazione del terzo, ha poi
presupposto l'applicabilità dei principi di Cass. Sez. U. 05/06/2017, n.
13913, per dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
«in favore del giudice tributario», fissando termine di tre mesi per la
riassunzione e compensando le spese processuali.
4.
All'esito della pubblica udienza di discussione del 17/12/2019,
con la richiamata ordinanza interlocutoria si è ordinata la
rinnovazione della notificazione del ricorso al successore di Equitalia
Centro spa, cioè l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, entro sessanta
giorni dalla comunicazione di quella: ciò a cui il ricorrente ha
provveduto il 19/03/2020, depositando il relativo atto il 30/09/2020;
ma l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è qui restata intimata.
Ragioni della decisione
1. Va preliminarmente e definitivamente ribadito che, «in tema di
giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore
ex
lege
dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla
sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida se
eseguita al difensore nominato dal precedente agente della
riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a
quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e
costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per
cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso,
poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il
subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma
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di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso
eseguita al suo successore
ex lege,
cioè l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma
tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi
per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa, vuoi a seguito della
rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio».
2.
L'ordine di rinnovazione, impartito con la richiamata ordinanza
interlocutoria n. 2088/20, è stato eseguito con notifica a mezzo pec
all'Agenzia del 19/03/2020; e la prova andava prodotta, a pena di
improcedibilità, entro i venti giorni dalla scadenza del termine per la
rinnovazione, in applicazione della consolidata giurisprudenza di
questa Corte, che esige pure per le rinnovazioni delle notifiche dei
ricorsi e per le integrazioni del contraddittorio davanti a questa Corte
il rispetto del termine di procedibilità per la produzione della prova di
notifica del ricorso, di venti giorni dalla scadenza del termine a quello
scopo fissato (Cass. ord. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 21/11/2013 n.
26141; Cass. ord. 02/04/2019, n. 9097, ove si richiamano i
precedenti e si distingue tra le ipotesi della mancata ottemperanza e
della
tardiva
dimostrazione
dell'ottemperanza,
sancendo
l'inammissibilità nel primo caso e l'improcedibilità nel secondo).
3.
Il termine da rispettare nella specie scadeva così lunedì
20/04/2020, ma il deposito ha avuto luogo soltanto il 30/09/2020,
secondo quanto risulta dagli atti di cancelleria: e tuttavia ritiene il
Collegio che alla sanzione di improcedibilità non debba pervenirsi
nella specie, dovendo rimeditarsi la stessa necessità di eseguire la
nuova notificazione del ricorso all'Agenzia presso l'Avvocatura
generale dello Stato e dovendo qualificarsi come già di per sé
sufficiente la notifica comunque a suo tempo eseguita, a mezzo posta
elettronica certificata ed il 20/04/2018, appunto all'Agenzia al suo
indirizzo ufficiale.
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4.
Infatti, sia pure in consapevole riconsiderazione dell'opposta
scelta operata con la richiamata ordinanza interlocutoria, quell'ordine
di rinnovazione non era necessario e la carenza della sua formale
piena
ottemperanza
non
comporta
allora
la
sanzione
dell'improcedibilità, se del caso quello intendendosi revocato ad ogni
effetto: e tanto perché, ferma la nullità della notifica del ricorso al
difensore costituito per il dante causa dell'Agenzia e la necessità di
notificare a questa
ex novo
il ricorso, a tanto non deve peraltro
seguire necessariamente, solo sul punto in senso diverso da quanto
ritenuto nella richiamata Cass. ord. 2088 del 2020, che la notifica
vada rinnovata all'Avvocatura generale dello Stato.
5.
Al riguardo, il regime del tutto peculiare del patrocinio in
giudizio dell'Agenzia delle entrate - riscossione, disegnato da Cass.
30008/19 come
sui generis
e di inusitata complessità, continua a
configurare il patrocinio autorizzato come comunque eventuale e non
istituzionale, benché rimesso alla volontaria individuazione in forza
del separato protocollo tra l'Agenzia e l'Avvocatura: sicché, ove non
sussistente al momento in cui l'atto è notificato (nella specie e per
definizione, siccome rivolto al successore
ex lege
dell'originaria parte
processuale, la quale era già costituita, ma appunto con un difensore
del libero foro), non può implicare la necessità della notifica
all'Avvocatura, che quel patrocinio ancora non ha assunto.
6.
Da tanto consegue che, più adeguatamente approfondita la
questione, la notificazione originaria del ricorso all'Agenzia andava
ritenuta rituale, in un momento in cui appunto quel patrocinio
autorizzato
sui generis
non poteva ancora dirsi operativo, se ed in
quanto, come nella specie già avvenuto, eseguita presso l'Agenzia in
persona del suo legale rappresentante e nella sua sede (o al suo
indirizzo di posta elettronica certificata ritualmente individuato) e non
invece presso l'Avvocatura, sicché non ne andava ordinata la
rinnovazione e la pure evidente inottemperanza ai relativi oneri
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sez.
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successivi, che normalmente avrebbe comportato l'improcedibilità del
ricorso, non può rilevare, dovendo quell'ordine non esattamente
ottemperato essere revocato.
7.
In sostanza, con riferimento alla successione
ex lege
dell'agente della riscossione già parte in causa, la cessazione
dell'originario agente della riscossione ed il subentro automatico della
Agenzia delle Entrate - Riscossione sono disposti da una norma di
legge, il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, nel giudizio di legittimità la
notifica del ricorso eseguita alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate -
Riscossione è invalida se eseguita al difensore nominato dal
precedente agente della riscossione, perché non opera l'ultrattività
del mandato in origine conferito a quest'ultimo, così nominato e
costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per
cassazione; tale invalidità integra una mera nullità suscettibile di
sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi per
autonoma riattivazione del procedimento notificatorio, oppure a
seguito dell'ordine di rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi
all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica
certificata.
8.
Il principio di diritto già enunciato dalla richiamata ordinanza
interlocutoria n. 2088/20 va quindi così correttamente riformulato:
«in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al
successore
ex lege
dell'agente della riscossione già parte in causa,
cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida
se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della
riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito a
quest'ultimo prima dell'istituzione del nuovo Ente, così nominato e
costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per
cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso,
poiché la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il
subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso
eseguita al suo successore
ex lege,
cioè l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma
tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi
per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della
rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già
avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta
elettronica certificata».
9.
Il ricorso va, in definitiva, qualificato procedibile, pure ritenuta
idonea la procura speciale per il presente giudizio, nella quale, benché
espressamente indicata in ricorso ed effettivamente resa su foglio
separato, vi è idonea, specifica ed univoca menzione della pronuncia
resa oggetto del ricorso cui quella si riferisce.
10.
Può poi confermarsi che, avendo tanto la Commissione
tributaria che il giudice ordinario declinato la giurisdizione, il ricorso
stesso può qualificarsi quale conflitto reale negativo di giurisdizione,
per essere questa stata declinata da entrambi i giudici con le
sentenze qui impugnate: sicché esso può essere proposto in ogni
tempo, a prescindere dal passaggio in giudicato o meno di una o di
entrambe le pronunce tra loro in insanabile contrasto in punto di
giurisdizione.
11.
Un tale conflitto reale negativo di giurisdizione, che non è
oggetto di istanza di regolamento preventivo, esperibile nel diverso
caso di conflitto cosiddetto virtuale, va proposto con ricorso per
Cassazione, a norma dell'art. 362, comma secondo, n. 1, cod. proc.
civ.; e ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini
giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della
propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile di
impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta
identità di
petitum,
ovvero implicando la richiesta di provvedimenti
diversi, postulino la soluzione della medesima questione di
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giurisdizione (tra le prime: Cass. 15/04/1982, n. 2287; Cass. Sez. U.
06/10/1962, n. 2827; tra le più recenti: Cass. Sez. U. 30/03/2017, n.
8246).
12.
In base a quanto è dato desumere dal ricorso, oggetto di
causa è la contestazione
del pignoramento di crediti presso terzi attivato
dall'agente della riscossione per il mancato pagamento di contributi previdenziali e per
omesso versamento del diritto annuale di iscrizione alla CCIAA; mentre le censure
riguardano, stando alla sommaria indicazione del ricorrente, vizi formali del
pignoramento, ma pure di notifica degli atti precedenti, nonché l'esatta individuazione
del soggetto nei cui confronti procedere in via esecuzione.
13.
Si tratta pertanto dell'azionamento di procedura esattoriale per due distinti
crediti, uno per contributi previdenziali ed altro per diritto annuale di iscrizione alla
Camera di Commercio: i quali sono devoluti, dalla giurisprudenza di questa Corte,
rispettivamente al giudice ordinario ed a quello tributario.
14.
Infatti (per tutte: Cass. Sez. U. 27/03/2007, n. 7399), da un
lato «rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello
tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti
ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da
pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella
esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche
perché l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale
procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici
previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza
di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro
l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro» (nello stesso senso,
tra moltissime: Cass. Sez. U. 23/06/2010, n. 15168; Cass. Sez. U.
ord. 03/11/2017, n. 26149).
15.
Dall'altro lato (Cass. Sez. U. 24/06/2005, n. 13549; in senso
conforme, v. Cass. Sez. U. 23/04/2008, n. 10469), «la controversia
concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e
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registri delle Camere di commercio - cosiddetto diritto camerale,
dovuto ai sensi dell'art. 34 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786, come
convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, successivamente
regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 - è
devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma -
che ha novellato, con effetto dal
10
gennaio 2002, l'art. 2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 - comportato la sostituzione dell'originario
criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati,
con quello, generalizzato, per i "tributi di ogni genere e specie"».
16.
E tuttavia non rileva, quanto meno in concreto, tale
distinzione in punto di giurisdizione tra i due crediti unitariamente
azionati, che potrebbe condurre all'affermazione di quella del giudice
tributario per la pretesa relativa al diritto annuale di iscrizione alla
Camera di commercio e di quella del giudice ordinario, quale giudice
del lavoro, per la pretesa relativa ai contributi previdenziali (come
insegnato, tra le altre, da Cass. Sez. U. 07/07/2014, n. 15425),
dovendo di norma derivare la separazione delle controversie
dall'ordinaria inderogabilità dei criteri di riparto della giurisdizione per
ragioni di connessione (inderogabilità su cui, tra le ultime: Cass. Sez.
U. 24/06/2020, n. 12479; Cass. Sez. U. 21/12/2018, n. 33209, ove
ulteriori richiami).
17.
Infatti, se nessun dubbio può residuare in ordine alla
giurisdizione del giudice ordinario sulle contestazioni alla pretesa
contributiva, quanto alla pretesa creditoria in astratto spettante alla
giurisdizione del giudice tributario deve applicarsi il più recente
approdo di queste Sezioni Unite, di cui alla recente ordinanza
14/04/2020, n. 7822 (di armonizzazione della precedente
giurisprudenza di legittimità, culminata nei principi di Cass. Sez. U.
439 ry
i
9-
/1.9313/1i, richiamata ed applicata dal giudice del merito, con la
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
successiva Corte cost.
114/18), al quale è opportuno assicurare
continuità.
18. Tale pronuncia così conclude (punto 5, pagine 33 e seguenti):
«Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 546
del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in
particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza
della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra
giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine
all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un
atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a)
alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni
questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo
fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e,
dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della
cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente
avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la
notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia
avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai
profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa,
quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di
tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi
od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che,
se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta
notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del
fatto dedotto);
b)
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni
inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto
esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida
notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia
se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità
della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto
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sez.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa
sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento
della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica -
all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di
conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse
legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)».
19.
La stessa pronuncia stabilisce peraltro (con principio già
ribadito da queste Sezioni Unite con le ordinanze nn. 16458 e 26495
del 2020) che, in caso di plurime domande, in astratto spettanti alla
giurisdizione di diversi giudici, la Corte di cassazione deve statuire su
tutte, anche se proposte in via subordinata o tali dovendo qualificarsi:
in
particolare,
dovendo queste
Sezioni
Unite
pronunciare
prioritariamente sulla giurisdizione in ordine alla principale, ma non
tralasciando le subordinate, con la precisazione però che la
statuizione sulla relativa giurisdizione verrà in rilievo solo ove il
giudice indicato come munito di giurisdizione sulla domanda
principale la definisca e sciolga — o faccia venir meno — così il vincolo
di subordinazione.
20.
Orbene, secondo quanto sommariamente indicato in ricorso,
le contestazioni dell'odierno ricorrente riguardavano:
a.
vizi di notifica del pignoramento, pervenuto a mezzo posta,
per mancanza dei requisiti necessari ai fini della validità ed
esistenza dello stesso;
b.
mancata motivazione, senza indicazione del motivo per cui
si era proceduto ad iscrivere a ruolo gli importi,
complessivamente indicati, né dell'anno di riferimento dei
tributi non pagati, né dell'indicazione di quali tributi si
ritenevano non pagati nemmeno in parte, etc.;
c.
difetto di motivazione con riguardo all'addebito di interessi e
sanzioni;
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d.
difetto di motivazione per mancata indicazione dei servizi
resi con i relativi costi sostenuti;
e.
inesistenza del debito e non corretta identificazione del
debitore;
f.
mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli atti ad
essa precedenti;
g.
omessa indicazione dei dati relativi all'avvenuta notifica al
terzo pignorato;
h.
violazione dell'art. 46 dPR 602/73;
i.
violazione dell'art. 7 della legge 212/00.
21.
È evidente, nonostante la carenza in ricorso di puntuale
trasposizione delle ragioni a sostegno ed il carattere solo complessivo
della valutazione resa possibile a questa Corte di alcune di quelle
doglianze (tra cui quelle degli ultimi due alinea), che il ricorrente ha
dispiegato allora più domande non in rapporto di equiordinazione, se
non altro da un punto di vista logico, perché in via preliminare e
quindi principale deve ritenersi dispiegata quella sui vizi formali del
pignoramento presso terzi (o, in generale, di contestazione del
quomodo
dell'esecuzione forzata dell'agente della riscossione), a
partire dalla carenza strutturale di motivazione e, comunque, le
doglianze di cui ai precedenti punti a), b), c), d), g) ed i) del capo 20.
22.
È intuitivo invero che l'eventuale accoglimento di quel vizio
formale assorbirebbe in senso tecnico anche le altre doglianze e cioè
quelle di cui ai punti e), f) (almeno
prima facie)
ed h), se ed in
quanto riconducibili alla giurisdizione del giudice tributario: come
quella adombrata - ma non adeguatamente esplicitata in ricorso
introduttivo - in tema di identificazione del debitore effettivo (se del
caso, anche alla luce dei principi affermati dalla recentissima Cass.
Sez. U. 16/12/2020, n. 28709), visto che non ci sarebbe più alcuna
controversia sul
merito utilmente deducibile avverso quel
pignoramento.
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23.
È allora del pari evidente che le contestazioni proposte dal
ricorrente attengono in via principale e tecnicamente pregiudiziale
alla contestazione formale di un atto dell'esecuzione: doglianza sulla
quale non può che rilevarsi la giurisdizione del giudice ordinario e la
competenza di quello dell'esecuzione (almeno nella fase sommaria:
Cass. 05/10/2018, n. 25170).
24.
Invece, sulle domande subordinate la qui dichiarata
giurisdizione del giudice tributario verrà in rilievo per il solo caso in
cui non siano accolte tali domande principali o sia comunque sciolto
dal giudice ordinario - indicato come munito di giurisdizione - il
vincolo di subordinazione.
25.
In definitiva, non solo, in ragione della natura previdenziale
del credito, per la parte della cartella relativa all'omissione di
contributi all'INPS, ma pure, in dipendenza stavolta della
causa
petendi
azionata in via principale, per quella relativa al diritto annuale
di iscrizione alla Camera di commercio sussiste la sola giurisdizione
del giudice ordinario (sia pure, quanto a tale seconda ragione
creditoria, ferma quella del giudice tributario per il caso di
scioglimento del cumulo con le altre indicate sopra al punto 20): e
tanto va allora affermato in dispositivo, con cassazione della qui
gravata pronuncia, che la aveva invece declinata.
26.
Resta onere del ricorrente riassumere il giudizio nei termini di
legge dinanzi al giudice ordinario, munito di giurisdizione.
27.
Poiché si tratta del plesso giurisdizionale ordinario e vista la
peculiarità e l'andamento della controversia, può qui individuarsi pure
quello competente, identificato nel giudice dell'esecuzione presso il
Tribunale ordinario almeno per la fase sommaria dell'opposizione
esecutiva formale in cui si sostanziano le domande sopra individuate
al precedente punto 21; rileva, del resto, solo quale ripartizione
interna all'unitario ufficio giudiziario ordinario l'eventuale devoluzione
a giudici diversi delle due distinte ragioni per la successiva ed
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
eventuale fase di merito della così qualificata opposizione agli atti
esecutivi, ove non si valuti l'evidente opportunità di una trattazione
congiunta od unitaria, possibile perfino per cause distinte pendenti
dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 274 cod. proc.
civ. e mediante mera riunione; e resta beninteso rimessa al giudice
munito di giurisdizione ed in concreto adito dagli interessati ogni altra
questione anche preliminare in rito - tra cui la tempestività della
domanda - e nel merito.
28.
Il consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulle
questioni di giurisdizione oggi definite, avutosi soltanto nel corso
dell'accidentato rapporto processuale, è idoneo presupposto per la
compensazione delle spese del presente giudizio.
29.
Infine, visto che il dispositivo è conforme alla conclusiva
richiesta del ricorrente, deve già solo per questo - e così a
prescindere dalla qualificabilità del ricorso come ordinario mezzo di
impugnazione - escludersi l'applicabilità del comma 1-quater all'art.
13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e quindi la
sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la gravata
sentenza, rimettendo le parti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma il 12/01/2021.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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