n. 205 SENTENZA 3 - 18 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 12 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 17 ottobre 2012 ed iscritto al n. 151 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato in data 12 ottobre 2012 e depositato il successivo 17 ottobre 2012, la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimita' costituzionale di diverse norme del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e tra queste, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dell'art. 23-ter, comma 1, lettera g), nella parte in cui dispone che «La totalita' delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma e' destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento». Riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni, si procede qui all'esame di quella concernente il citato art. 23-ter, comma 1, lettera g). 2.- La ricorrente afferma che la disposizione impugnata violerebbe i seguenti parametri costituzionali, sulla base delle motivazioni di seguito indicate: 1) gli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa, in quanto non vi sarebbe motivo di privare una Regione o un ente locale della liberta' e discrezionalita' di decidere a qual fine destinare le risorse ricavate dall'alienazione e dalla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di non consentire che esse siano destinate ad un investimento da cui possano scaturire ulteriori disponibilita', da destinare non solo alla riduzione del debito, ma anche ad altri fini;

2) l'art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la valorizzazione e alienazione degli immobili di proprieta' delle Regioni e degli enti territoriali, rientrando nella materia «beni e patrimonio della Regione e degli Enti locali», «e' certamente sussumibile nella potesta' legislativa regionale residuale di cui all'art. 117, comma 4, Cost.»;

la citata materia, infatti, non figurando ne' nell'elenco di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., ne' in quello di cui al terzo comma della medesima norma costituzionale, non potrebbe che essere ricompresa nella detta competenza legislativa residuale della Regione, sicche' ogni intervento legislativo dello Stato dovrebbe reputarsi costituzionalmente illegittimo;

3) l'art. 117, terzo comma, Cost...

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