N. 229 SENTENZA 19 - 22 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilita' territoriale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24-27 gennaio 2011, depositato in cancelleria il 27 gennaio 2011 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Luciani per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 24-27 gennaio 2011 e depositato il successivo 27 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 della legge della Regione Sardegna 19 novembre 2010, n. 16 (Disposizioni relative al patto di stabilita' territoriale), in riferimento agli artt. 117, primo e terzo comma, 119, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, all'art. 3, comma 1, lettera b), e al Titolo III della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

La norma impugnata stabilisce:

'1. Gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui all'articolo 3, comma 2, all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro il 30 settembre di ciascun anno.

  1. In via transitoria, per l'anno 2010, in sede di prima applicazione gli enti locali trasmettono le richieste di modifica di cui al comma 1, entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge'.

    Secondo il ricorrente, il censurato art. 6, recante 'Norme attuative e transitorie' in tema di patto di stabilita' territoriale, non e' conforme alle disposizioni statali che fissano le scadenze entro le quali devono essere effettuate la rimodulazione e la conseguente comunicazione degli obiettivi dei singoli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

    In particolare, la disciplina impugnata non consentirebbe il monitoraggio del patto di stabilita' interno, posto a salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. Infatti, l'individuazione del termine del 30 settembre di ciascun anno e, in via transitoria per l'anno 2010, del termine di sette giorni dall'entrata in vigore della legge regionale in esame, per la comunicazione anzidetta, risulterebbe in contrasto con quanto stabilito dall'art. 7-quater, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33.

    Il citato art. 7-quater, comma 7, dispone che - ai fini dell'applicazione dell'art. 77-ter, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 - la Regione comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento ad ogni ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

    Secondo la difesa statale, la comunicazione di cui sopra riguarda 'le modifiche regionali degli obiettivi assegnati agli enti locali al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno'.

    La disposizione regionale impugnata, invece, prevedendo termini successivi al 31 maggio per la suddetta comunicazione, non consentirebbe al Ministero dell'economia di effettuare, nel corso dell'anno 2010 e di quelli successivi, il monitoraggio, diretto non solo alla verifica degli adempimenti relativi al patto, ma anche all'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica (ex art. 77-bis, comma 14, del d.l. n. 112 del 2008).

    Inoltre, in assenza della fissazione del termine di cui sopra al 31 maggio - di recente differito al 30 giugno dall'art. 1, commi 140 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011) - la disciplina regionale del patto di stabilita' interno risulterebbe 'priva della natura programmatoria che caratterizza le norme statali' e si configurerebbe 'come una disciplina elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale'. La previsione impugnata, infatti, renderebbe possibili interventi tali da configurarsi come ''sanatoria' di fine esercizio, finalizzati esclusivamente a far risultare adempiente il maggior numero di enti locali'.

    Cosi' facendo, la norma regionale potrebbe rendere sempre piu' difficile nel tempo il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, comportando effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto gli enti locali, confidando nell'anzidetta 'sanatoria a chiusura dell'esercizio', sarebbero indotti a comportamenti finanziari poco virtuosi.

    Per le ragioni sopra esposte, il ricorrente ritiene che l'art. 6 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2010 ecceda le competenze statutarie previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), nonche' dal Titolo III dello statuto speciale per la Sardegna. La normativa in questione, infatti, non potrebbe essere ricondotta all'ambito materiale dell'ordinamento degli enti locali, trattandosi di regole volte al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per concorrere a quello piu' ampio, dato dal patto di stabilita' e crescita europeo. Ne' rileverebbero le competenze regionali previste dal Titolo III dello statuto speciale, in riferimento alle finanze, al demanio e al patrimonio.

    La norma impugnata, ponendosi in contrasto con la disciplina statale sopra...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT