N. 232 SENTENZA 19 - 22 luglio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2010 ed iscritto al n.

107 del registro ricorsi 2010.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre, la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, ha impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra le quali l'articolo 43, che prevede (al comma 1) la istituzione, 'nel Meridione d'Italia', di 'zone a burocrazia zero', mediante l'emanazione (comma 2) di un 'decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno'. La disposizione in questione stabilisce (sempre al comma 2) che in tali zone, una volta istituite, le 'nuove iniziative produttive' godano di alcuni vantaggi, prevedendo in particolare (nella lettera a) che 'nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumita' pubblica, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono, al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumita' pubblica;'.

In primo luogo, la Regione rileva che la disposizione impugnata avendo un ambito di applicazione generalizzato, non limitato a particolari settori materiali - appare destinata ad avere vigore in tutti i procedimenti amministrativi ad istanza di parte concernenti le 'nuove iniziative produttive', a prescindere dalla materia nel cui contesto incidono tali procedimenti; pertanto, secondo la ricorrente, nella parte in cui coinvolge anche procedimenti destinati ad esplicarsi in ambiti materiali di competenza regionale concorrente o residuale, essa viola rispettivamente i commi terzo e quarto dell'art. 117 della Costituzione. Escluso che la disciplina in questione riguardi la materia della determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali, la Regione Ritiene che essa rientri piuttosto nel paradigma dell'art. 118, secondo comma, Cost., il quale prevede che ad allocare le funzioni amministrative debba essere il legislatore statale nelle materie di propria competenza, ed il legislatore regionale nelle altre materie.

E, d'altra parte, la ricorrente - poiche' lo Stato puo' allocare funzioni amministrative nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 117 della Costituzione, avocandole a se stesso, in virtu' dell'art. 118, primo comma, Cost., ma solo ove ricorrano i presupposti della c.d. 'chiamata in sussidiarieta'', nel caso in cui il livello regionale sia inadeguato allo svolgimento della specifica funzione amministrativa considerata - rileva che nella specie tale condizione non ricorre, in quanto la norma prevede una attribuzione generalizzata ed astratta ad un organo statale di un insieme indifferenziato di funzioni, individuate in modo del tutto generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneita' dell'una rispetto all'altra. Tale attribuzione, inoltre, prescinde da quella valutazione di adeguatezza-inadeguatezza del livello territoriale di governo coinvolto (invece necessaria per verificare l'effettiva sussistenza in concreto delle esigenze di esercizio unitario), che giustifica l'avocazione in capo al livello statale e che va condotta in riferimento alle singole funzioni coinvolte ed alle loro peculiari caratteristiche.

Pertanto, secondo la ricorrente, la normativa impugnata - nella parte in cui e' destinata ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale - contrasta non solo con l'art. 117, secondo e terzo [recte: terzo e quarto] comma, Cost., ma anche con l'art. 118, secondo comma, Cost., il quale vincola la possibilita' di allocare funzioni amministrative alla titolarita' della competenza legislativa nella materia in cui esse sono destinate a svolgersi.

Ove, peraltro, si ritenesse esistente un titolo di legittimazione della competenza legislativa statale, per la ricorrente la norma impugnata sarebbe comunque...

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