N. 205 SENTENZA 17 - 20 luglio 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:Alfonso QUARANTA;

Giudici :Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi, per le quali pende il procedimento penale davanti al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilita' adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n. 7).

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 19 febbraio 2009 (Doc. IV-ter, n. 7), relativa all'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Lino Iannuzzi nei confronti del dott. Antonio Ingroia, promosso dal Tribunale ordinario di Monza, sezione distaccata di Desio, con ricorso notificato il 30 giugno 2010, depositato in cancelleria il 2 agosto 2010 ed iscritto al registro conflitti tra poteri dello Stato n. 13 del 2009, fase di merito.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l'avvocato Francesco Saverio Bertolini per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato in cancelleria il 16 dicembre 2009 (confl. pot. amm. n. 13 del 2009) il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in composizione monocratica, ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti per i quali e' in corso un procedimento penale a carico di Raffaele Lino Iannuzzi, per il delitto di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) nei confronti di Antonio Ingroia, concernono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni in quanto tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e di annullare conseguentemente la deliberazione che il Senato aveva adottato il 19 febbraio 2009, recependo la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari.

Il ricorrente rileva che la condotta ascritta al senatore Iannuzzi consiste nell'aver pubblicato il giorno 8 ottobre 2006, sul quotidiano 'Il Giornale', un articolo dal titolo 'Covo Riina, il processo a Mori risorge da Santoro', in cui aveva offeso l'onore e la reputazione del dott. Ingroia, rappresentante del pubblico ministero nel processo a carico dei R.O.S. dei Carabinieri. Secondo il capo di imputazione il parlamentare nell'articolo aveva scritto 'che il procedimento penale nei confronti degli imputati Mori e De Caprio e' stato condotto dal Pubblico Ministero con l'intento di 'chiacchierare', 'insozzare', 'sputtanare', 'perseguitare' gli imputati mediante 'indagini a vuoto, basate sul nulla e finte richieste di archiviazione fatte apposta per riaprire le indagini il giorno dopo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT