n. 190 SENTENZA 23 giugno - 4 luglio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2013, depositato in cancelleria l'8 ottobre 2013 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia;

udito l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 4-8 ottobre 2013 (reg. ric. n. 90 del 2013) e depositato l'8 ottobre 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attivita' economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonche' agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), per violazione degli artt. 117, primo comma, e 81, quarto comma, della Costituzione. 2.- L'art. 20 della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nell'intervenire sul contenuto della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 (Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), come modificato da successivi interventi legislativi, detta misure in materia di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti, mentre l'art. 21 della medesima legge contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla intera legge impugnata. 2.1.- L'art. 20, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013, nel sostituire i commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge prov. Bolzano n. 6 del 2002, stabilisce che la Giunta provinciale puo' concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonche' ai portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Bolzano. Le emittenti radiotelevisive e i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresi' essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quali fornitori di contenuti. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalita' per la concessione del contributo. Il contributo non puo' superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell'azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non puo' ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online. 2.2.- L'art. 21, commi 3 e 4, della legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 prevede che alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dell'attuazione dall'art. 20 si faccia fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unita' previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 - Legge finanziaria 2013), e successive modifiche. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari e' stabilita con legge finanziaria annuale. 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato la legge prov. Bolzano n. 11 del 2013 sotto tre profili. 3.1.- Il primo motivo di censura ha ad oggetto l'art. 20, comma 2, in quanto riconoscerebbe un vantaggio per le emittenti e i portali informativi di Bolzano e Provincia, rispetto a quelli aventi sede legale in altre parti del territorio italiano o negli altri Stati membri dell'Unione europea, che non potrebbero beneficiare dei contributi disposti dalla Giunta provinciale, se non trasferendo la propria sede legale nella Provincia di Bolzano. Di conseguenza, tale misura risulterebbe discriminatoria e violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost. nonche' il principio della liberta' di stabilimento previsto dall'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 3.2.- La difesa dello Stato ha censurato, in secondo luogo, l'art. 21, comma 3, della legge impugnata, per violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. Secondo quanto affermato dal ricorrente, l'unita' previsionale di base (UPB) di riferimento non risulterebbe indicata nella tabella A allegata alla legge prov. Bolzano n. 22 del 2012. Inoltre la copertura finanziaria non sarebbe idonea, poiche' l'utilizzo del fondo di riserva...

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