LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2012, n. 22 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (legge finanziaria 2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. L'art. 7-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7-bis (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o GPL) - 1. I proprietari di veicoli dotati di impianto a gas per l'alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano sono esentati per tre annualita' dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall'art. 7. 2. L'esenzione e' concessa per le tre annualita' successive all'immatricolazione del veicolo o all'installazione dell'impianto, purche' la presenza e la regolarita' dell'impianto risultino dalla carta di circolazione. 3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni gia' previste.» 2. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7-quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno) - 1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualita' dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 7 della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione a tal fine rilasciata dal rivenditore.» 3. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 11-bis (Corrispettivi per il servizio di esazione) - 1. L'assessore provinciale alle Finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonche' il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica e' assunto dalla Provincia.» 4. Dopo il comma 5-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «5-quater. Agli enti gestori di...

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