n. 122 SENTENZA 3 - 5 giugno 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, prot. n. 5438, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 9 agosto 2012, depositato in cancelleria il 17 agosto 2012 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 9 agosto 2012 e depositato il successivo 17 agosto, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione: a) alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 giugno 2012, prot. n. 5438, ricevuta dalla Presidenza della Provincia il 27 giugno 2012;

  1. agli «atti in essa citati, e tra questi in particolare [all]'atto, formale o informale, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, citato nella predetta nota e mai prima reso noto alla ricorrente Provincia, attraverso il quale "in sede di esame in prima lettura da parte del Consiglio trasporti e telecomunicazioni del 22 marzo u.s., l'Italia ha espresso il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650", nella parte in cui tale proposta comprende la realizzazione della "Valdastico Nord"»;

  2. a «tutti gli eventuali altri atti o attivita', mai comunicati alla ricorrente Provincia, dai quali risulta, mediante l'inserimento nella Rete europea, la definitiva intenzione del Governo di procedere alla realizzazione dell'autostrada "Valdastico Nord" a prescindere dalla necessaria intesa con la Provincia di Trento». Secondo la ricorrente, gli atti impugnati violerebbero gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

    l'art. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e gli artt. 14 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

    gli artt. 19 e 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche);

    l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive);

    infine, il principio di leale collaborazione. 1.1.- Preliminarmente, la difesa provinciale ricostruisce le vicende relative alla realizzazione dell'autostrada "Valdastico Nord", ricordando come la Corte costituzionale sia gia' stata investita di questione analoga a quella odierna con due conflitti di attribuzione (reg. confl. enti n. 5 e n. 6 del 2010) decisi con la sentenza n. 62 del 2011. Entrambi i conflitti, pur avendo ad oggetto atti differenti, attenevano «alla progettazione e alla realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette (cosiddetto Valdastico Nord) dell'autostrada A/31», e in entrambi i giudizi la Provincia autonoma ricorrente si doleva «del suo mancato coinvolgimento nella fase di individuazione e progettazione dell'opera». Con la sentenza citata la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato cessata la materia del contendere in quanto, nelle more del giudizio, «lo Stato ha dichiarato, per mezzo del Ministero delle infrastrutture, in un documento ufficiale, che l'autostrada in questione non puo' essere realizzata senza previa intesa, sia in quanto l'opera e' inserita nel Programma Infrastrutture Strategiche (per il quale l'intesa stessa e' prescritta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001), sia, piu' in generale, per il rispetto dovuto allo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle sue norme di attuazione. Di conseguenza, nessun organo o soggetto riconducibile allo Stato - e quindi la stessa ANAS - puo' procedere alla realizzazione dell'opera suddetta senza acquisire preventivamente l'intesa della Provincia autonoma di Trento». Quest'ultima sottolinea altresi' come la Corte abbia precisato che «non sono richieste due intese, ma che la medesima intesa e' necessaria a doppio titolo, sia per effetto della norma di attuazione citata sia per effetto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001». La ricorrente richiama, inoltre, quanto affermato dalla Corte in relazione al bando di concorso per la progettazione provvisoria e definitiva dell'opera, impugnato in via consequenziale nei conflitti definiti con la sentenza n. 62 del 2011: «si deve ritenere che lo stesso non possieda una lesivita' attuale, come affermato peraltro dal giudice amministrativo adito dalla stessa Provincia autonoma di Trento. Solo se alla programmazione e progettazione dovessero seguire concreti atti di realizzazione dell'opera sarebbe indispensabile l'intesa con la Provincia stessa, la cui mancanza avrebbe l'effetto di arrestare il procedimento». In definitiva, la difesa provinciale assume che, a seguito della richiamata decisione, si possa ritenere «acquisita e riconosciuta a tutti i livelli la necessita' dell'intesa [con la Provincia] al fine della realizzazione della Valdastico Nord». 1.2.- La ricorrente aggiunge che la necessita' di siffatta intesa e' stata ulteriormente confermata in una serie di atti posti in essere successivamente alla pronunzia della Corte costituzionale. Sono richiamati, in particolare, il verbale della conferenza di servizi svoltasi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 aprile 2012 e le osservazioni predisposte dalla Provincia autonoma di Trento in occasione di questa conferenza, trasmesse con nota del 23 aprile 2012. 1.3.- A fronte di siffatte univoche indicazioni circa la necessita' dell'intesa con la Provincia ricorrente, quest'ultima sottolinea come la nota 19 giugno 2012, prot. n. 5438, oggetto dell'odierno conflitto, si ponga in termini di netta discontinuita' con tali indicazioni. In particolare, con la nota impugnata, la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato alla Provincia autonoma di Trento che, nell'ambito del processo di definizione dei nuovi regolamenti TEN-T, e segnatamente del regolamento COM(2011)650 e del regolamento COM(2011)655, il Ministero «ha identificato, a livello nazionale, gli elementi costitutivi della rete TEN-T da sottoporre alla Commissione europea, per ciascuna modalita' di trasporto». La nota in oggetto richiama ulteriori documenti (allegati alla medesima ma non al ricorso per conflitto), fra cui una precedente nota ministeriale del 22 luglio 2010, la proposta dell'ANAS dell'8 settembre 2010 (di inserimento della Valdastico Nord nella nuova rete TEN) e la nota della Direzione Generale per le infrastrutture stradali del Ministero del 6 dicembre 2010, con cui sono stati richiesti all'ANAS i dati necessari e sono state indicate le proposte da inserire nella comprehensive network (rete globale). La nota 19 giugno 2012, prot. n. 5438, riassume, altresi', le tappe fondamentali dei negoziati con la Commissione europea aventi ad oggetto la predetta questione, e sottolinea che «in sede di esame in prima lettura da parte del Consiglio trasporti e telecomunicazioni del 22 marzo [2012], l'Italia ha espresso il definitivo parere favorevole riguardo alla proposta di regolamento COM(2011)650, sulla quale e' attualmente in corso l'istruttoria da parte delle competenti commissioni del Parlamento europeo». La Provincia autonoma di Trento stigmatizza, in particolare, le seguenti affermazioni contenute nella nota: «Per effetto delle attivita' sopra sommariamente descritte, nella cartografia che correda il regolamento COM(2011)650, e, segnatamente nella mappa n. 8 "stradale", e' presente la sezione relativa all'autostrada A/31 Valdastico come sezione autostradale pianificata all'interno della rete comprehensive TEN-T nazionale». In relazione a quanto appena riportato, la ricorrente si duole di non essere mai stata coinvolta durante il processo decisionale, come risulta, peraltro, nella parte conclusiva della nota stessa. Tutto cio' determinerebbe, nella prospettiva della Provincia, la lesione delle sue prerogative costituzionali. 1.4.- Quanto alla lesivita' della nota 19 giugno 2012, prot. n. 5438, la difesa provinciale ritiene che essa contenga «una chiara manifestazione di volonta' [...] nel senso di ritenere non necessaria l'intesa della Provincia di Trento per la manifestazione al livello europeo della determinazione italiana di realizzare la Valdastico Nord». Al riguardo, la ricorrente sottolinea che, qualora «al livello europeo venisse sancito l'obbligo di realizzare compiutamente la rete, il sorgere di tale obbligo verrebbe a contraddire la necessita' della previa intesa con la ricorrente Provincia»;

    sarebbe significativa, in proposito, la determinazione di sostituire la precedente disciplina, dettata da una decisione, con una recata da un regolamento, approvato seguendo la procedura...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT