N. 161 SENTENZA 20 - 27 giugno 2012

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2; 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7; 11, commi 8 e 9, e 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca 'Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)', promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-15 settembre 2011, depositato in cancelleria il 20 settembre 2011, ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Federico Tedeschini per la Regione Abruzzo.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12-15 settembre 2011 e depositato il 20 settembre 2011, previa deliberazione del 1° settembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato in via principale l'articolo 5, commi 1 e 2; l'art. 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7; l'art. 11, commi 8 e 9, e l'art. 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Abruzzo 24 giugno 2011, n. 17, che reca 'Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)', pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 13 luglio 2011, deducendo la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione.

La legge regionale prevede e disciplina la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o in soggetti aventi personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, stabilendo l'estinzione delle Istituzioni per le quali risulti accertata l'impossibilita' di detta trasformazione.

1.1.- Il ricorrente ha anzitutto lamentato la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. da parte degli artt. 5, comma 2, e 15, comma 4, della legge regionale abruzzese.

La prima norma consente alle IPAB, fino alla loro trasformazione in ASP, di modificare, in deroga al divieto sancito dal comma precedente dello stesso art. 5, la propria dotazione organica, limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative, qualora sussistano effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attivita' statutarie.

L'art. 15, comma 4, in deroga a quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo - secondo cui le aziende non possono procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato fino all'approvazione della dotazione organica, dovendo utilizzare prioritariamente quello in servizio nelle Istituzioni che hanno dato loro vita - consente alle ASP, una volta costituite, in sede di prima applicazione della legge e fino all'approvazione del regolamento che determinera' le dotazioni organiche, di superare eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento di attivita' statutarie, mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della medesima legge.

Entrambe le impugnate disposizioni, limitandosi a far salva, con clausola dal ricorrente considerata inadeguata, la 'compatibilita' con le disposizioni di bilancio', consentirebbero rispettivamente ad IPAB ed ASP di incrementare la dotazione organica senza raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti comunque riconducibili al sistema delle autonomie. In particolare, risulterebbe violato il principio in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso 'dall'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 12 del 2008' [recte: decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria', convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133], che impone specifici limiti e divieti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Risulterebbe cosi' violato l'art. 117, terzo comma,

Cost.

1.2.- Il ricorrente ha altresi' dedotto l'illegittimita' costituzionale di alcuni commi dell'art. 6 della stessa legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011: a) il comma 3, che prevede che l'estinzione delle IPAB comporti il trasferimento alle ASP - e, fino alla loro costituzione, al Comune o ai Comuni ove siano ubicate le strutture attraverso cui le Istituzioni perseguivano i loro fini delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni delle prime; b) il comma 4, secondo cui, fino all'istituzione delle ASP, il personale dipendente di ruolo delle IPAB e' temporaneamente assegnato, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione; c) il comma 5, alla stregua del quale con il provvedimento di estinzione tutti gli adempimenti di ricognizione delle situazioni giuridiche in essere, compresi quelli relativi al personale, sono affidati al Sindaco del Comune sede dell'Istituzione estinta, in qualita' di organo liquidatore; d) il comma 6, che dispone il trasferimento ai singoli Comuni, con obbligo di successivo trasferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, delle strutture destinate ad attivita' socio-assistenziali e socio-educative appartenenti ad Istituzioni intraregionali aventi sede legale in altra Regione, comprese quelle realizzate in regime di convenzione con l'impiego dei fondi pubblici derivanti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno; e) il comma 7, che disciplina il procedimento attraverso cui i Comuni acquisiscono al loro patrimonio le strutture delle Istituzioni in considerazione.

Ad avviso del ricorrente anche tali disposizioni, assegnando, seppure temporaneamente, ai Comuni nuove strutture e nuovo personale senza operare il necessario raccordo con la normativa statale in materia di spesa di personale degli enti riconducibili al sistema delle autonomie, si porrebbero in contrasto con il principio in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art.

76, comma 7, del d.lgs. n. 12 [recte: d.l. n. 112] del 2008, violando cosi' l'art. 117, terzo comma, Cost.

1.3.- Il ricorrente ha inoltre denunciato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 5, commi 1 e 2, 6, commi 3, 4, 5, 6 e 7, e 15, commi 3 e 4, della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011 per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost., in quanto dette norme prevederebbero il generico trasferimento dalle IPAB alle ASP e, fino alla costituzione di queste ultime, ai Comuni di tutto il personale, anche non selezionato con pubblico concorso, senza specificare i requisiti e le modalita' dell'originaria assunzione.

1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, ha prospettato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della medesima legge regionale, i quali prevedono rispettivamente che al presidente dell'Azienda competa un'indennita' determinata in misura percentuale su quella spettante ai direttori generali delle Aziende unita' sanitarie locali dell'Abruzzo e che a ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione ne sia riconosciuta una pari al sessanta per cento di quella spettante al presidente.

Tali previsioni si porrebbero in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche nonche' la titolarita' dei predetti enti e' onorifica e puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora gia' previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. In tal modo risulterebbe violato l'art. 117, terzo comma, Cost.

  1. - Con atto depositato il 21 ottobre 2011 si e' costituita in giudizio la Regione Abruzzo.

    2.1.- In via preliminare essa ha eccepito la parziale inammissibilita' dell'impugnativa per esser stato erroneamente indicato il parametro interposto, individuato nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 12 del 2008 invece che, correttamente, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008.

    2.2.- La Regione ha inoltre dedotto la manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente.

    2.2.1.- Anzitutto, secondo la resistente la disposizione richiamata quale parametro interposto - come evincibile anche dalla sua rubrica: 'Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio' - si applicherebbe solamente a detti enti e non anche alle IPAB di natura pubblica (ossia quelle non costituite in associazioni o fondazioni di diritto privato) ed alle ASP, che andrebbero annoverate tra gli enti pubblici non economici. Sul punto, peraltro, il ricorso sarebbe affetto da eccessiva genericita', non essendo stati chiariti i motivi di riconduzione delle Istituzioni e delle Aziende agli enti locali, estendendo loro i limiti ed i divieti di assunzione per questi ultimi previsti.

    2.2.2.- In secondo luogo, a dire della Regione, quand'anche si ritenesse riferibile ad IPAB ed ASP il dettato del citato art. 76, comma 7, la sua applicazione non sarebbe impedita dal mancato esplicito richiamo allo stesso da parte della legge regionale censurata (si cita la sentenza di questa Corte n. 43 del 2011), che, anzi, all'art. 5, comma 2, subordina la deroga al disposto del precedente comma 1 del medesimo articolo proprio al 'rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 30 marzo...

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