n. 309 SENTENZA 10 - 17 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a);

6, commi 5, 6 e 9;

15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attivita' di cooperazione allo sviluppo e personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 - 28 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 4 febbraio 2013 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2013. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Renate Von Guggenberg e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato a mezzo posta il 24 - 28 gennaio 2013 e depositato il 4 febbraio 2013, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera a), 6, commi 5, 6 e 9, 15, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 novembre 2012, n. 19 (Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in Provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attivita' di cooperazione allo sviluppo e personale), per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 52, primo comma, 117, secondo comma, lettere d) ed l), e terzo comma, della Costituzione. 1.1.- La prima questione promossa riguarda l'art. 3, comma l, lettera a), della legge citata, nella parte in cui prevede che le finalita' indicate nell'art. l possano essere realizzate anche tramite il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale). Secondo il ricorrente, in tal modo verrebbero violati l'art. 52, primo comma, e l'art. 117, secondo comma, lettera d), Cost., con superamento delle competenze statutarie provinciali, giacche' alle Regioni e alle Province non sarebbe consentito disporre direttamente del servizio civile nazionale per compiti estranei alla funzione di difesa della Patria. 1.2.- Osserva, al riguardo, l'Avvocatura che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, nell'ambito del «dovere di difesa della Patria» di cui all'art. 52 Cost. rientra anche la prestazione del servizio civile, regolato dalla legge statale n. 64 del 2001 e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64). La legge della Provincia autonoma di Bolzano, dettata dall'intento di valorizzare e promuovere il servizio civile volontario sul proprio territorio e incentivare nuovi settori di intervento sociale, definisce tempi, benefici retributivi e assicurativi, forme di organizzazione del servizio, dopo aver previsto che la Provincia autonoma di Bolzano, nella valorizzazione dei servizi volontari e nella promozione delle forme peculiari dell'impegno civile della popolazione provinciale, si avvale di propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero, prevede altresi' l'impiego del servizio civile nazionale volontario per la realizzazione delle sue finalita'. In questo modo verrebbe dunque, sotto diversi profili, ad incidere sulla disciplina nazionale del servizio civile di cui alla legge n. 64 del 2001 e al decreto legislativo n. 77 del 2002, violando gli artt. 52 e 117, secondo comma, lettera d), Cost. Sia con riferimento a questa specifica disposizione legislativa, sia, piu' in generale, come supporto argomentativo delle successive censure, l'Avvocatura dello Stato cita la sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2004, con la quale, per la prima volta, si sono fissati i limiti, per cio' che riguarda gli aspetti di competenza, del potere legislativo delle Regioni e dello Stato in materia di servizio civile. In particolare, in detta sentenza la Corte ha stabilito che «Le normative censurate [vale a dire, le allora vigenti leggi statali], in quanto rivolte a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale, trovano fondamento, anzitutto, nell'art. 52 della Costituzione, e non precludono alla Provincia autonoma la possibilita' di regolare l'esercizio di funzioni specifiche, riguardanti aspetti materiali che rientrino nella sua competenza. A venire in rilievo e', in particolare, la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, il quale ha una estensione piu' ampia dell'obbligo di prestare servizio militare. Come gia' affermato da questa Corte, infatti, il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, della Costituzione, che puo' essere adempiuto anche attraverso adeguate attivita' di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985). [...] D'altra parte, il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarieta' espresso nell'art. 2 della Costituzione, le cui virtualita' trascendono l'area degli "obblighi normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorita', ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialita' che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria». Alla luce delle precise indicazioni fornite dalla Corte nella citata sentenza, risulta evidente, secondo il Presidente del Consiglio, che la legge provinciale, nella parte in cui prevede che le finalita' propriamente provinciali, e dunque estranee al concetto di difesa della Patria come sopra chiarito e come tale attuato dal servizio civile nazionale, siano perseguite anche «tramite il servizio civile nazionale di cui alla legge 64/2001», viola gli artt. 52, primo comma, e 117, secondo comma, lettera d), Cost. Infatti, prosegue il ricorrente, alla stregua dell'interpretazione del concetto di difesa della Patria come comprensivo anche del servizio civile (art. 52, primo comma, Cost.), e della conseguente sua attribuzione alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera d, Cost.), non e' consentito alle Regioni e Province autonome disporre direttamente del servizio civile nazionale per compiti, come la valorizzazione del volontariato, che rientrano nelle loro specifiche competenze, e che sono quindi estranei alla funzione - esclusivamente statale - di difesa della Patria, che e' pero' la sola riferibile al servizio civile nazionale. Nella misura in cui si includono nelle attivita' riconducibili alla difesa della Patria anche attivita' che non hanno relazione con essa perche' espressione di finalita' e competenze proprie delle Regioni e Province autonome si violerebbe l'art. 52, primo comma, Cost. Verrebbe anche violato l'art. 117, secondo comma, lettera d), nella misura in cui la legge regionale o provinciale, come quella in esame, attribuisce compiti al servizio civile nazionale, laddove questa perimetrazione del campo di attivita' e' rimessa in via esclusiva alla legislazione dello Stato. 1.3.- L'Avvocatura sottolinea, poi, che incorre nei medesimi vizi illustrati in precedenza anche l'art. 6, comma 9, della stessa legge provinciale, il quale prevede che: «Se il servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e' svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l'assegno per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennita'. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2». 1.4.- Infine, si verificherebbe un'indebita ed illegittima invasione dell'ambito delle competenze legislative esclusive dello Stato anche ad opera dell'art. 6, comma 2, della legge provinciale («Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari e delle volontarie impegnati nei servizi di cui all'articolo 3, comma 1») e del comma 6 del medesimo articolo («A tutti i volontari e tutte le volontarie impegnati nei servizi di cui all'articolo 3, comma l, lettere a), b) e c), sono inoltre garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilita' civile. I relativi oneri sono a carico delle organizzazioni e degli enti presso i quali i volontari e le volontarie prestano servizio»). Infatti, spetterebbe solo allo Stato la competenza (esercitata con l'art. 9, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 77 del 2002) a disciplinare il trattamento economico ed a disporre in merito alla copertura assicurativa dei suddetti volontari. Piu' in generale, l'Avvocatura osserva che la Provincia non potrebbe qualificare con propria legge l'attivita' svolta dai volontari del servizio civile provinciale come svolta nell'ambito di tale servizio o, invece, come svolta nell'ambito del servizio civile nazionale, ponendone, in quest'ultimo caso, gli oneri a carico dello Stato, cosi' dettando, al di fuori delle sue competenze, disposizioni relative al trattamento economico e assicurativo dei volontari del servizio civile nazionale. 1.5.- Con riferimento al censurato art. 6, comma 5, l'Avvocatura sottolinea altresi' che, nel qualificare «il servizio prestato dai volontari del servizio civile provinciale, sia nell'ambito di questo, che nell'ambito (arbitrariamente) esteso dalla legge provinciale al servizio civile nazionale, come prestazione di lavoro di natura occasionale, e nell'obbligare l'ente beneficiario a retribuirla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT