N. 108 SENTENZA 16 - 26 aprile 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente

Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2012.

Il Presidente: Quaranta Il Redattore: Lattanzi Il Cancelliere: Melatti Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-18 luglio 2011, depositato in cancelleria il 20 luglio 2011, ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

Uditi l'avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12-18 luglio 2011 e depositato il successivo 20 luglio (reg. ric. n. 71 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5;

6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

La legge impugnata si ricollega dichiaratamente all'art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, norma recante disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane, e viene censurata nella parte in cui disciplina la posizione del responsabile dell'attivita' produttiva.

Secondo l'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006 'L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita'', che 'deve essere corredata (...) dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attivita' produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformita' alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualita' del prodotto finito'.

Dal canto suo, l'art. 3, comma 2, impugnato assoggetta il responsabile dell'attivita' produttiva a formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dall'indicazione del suo nominativo per mezzo della denuncia di inizio attivita' (oggi SCIA, segnalazione certificata di inizio attivita') (termine che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, diviene di dodici mesi per chi abbia maturato esperienza professionale) e dispone che la formazione sia garantita dal datore di lavoro entro il medesimo termine.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede l'esenzione dall'obbligo a favore di chi abbia gia' conseguito, in materie attinenti all'attivita' di panificazione un diploma, un attestato di qualifica, o la qualifica professionale a seguito di apprendistato, ovvero abbia prestato attivita' lavorativa nel settore.

Il comma 5 fa seguire la formazione iniziale da un'attivita' periodica di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.

Infine, l'art. 5, commi 3...

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