N. 90 SENTENZA 2 - 12 aprile 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 luglio-3 agosto 2011, depositato in cancelleria il 5 agosto 2011, ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Luigi Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Ritenuto in fatto 1. -- Con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011, notificato il 3 agosto 2011 e depositato il successivo 5 agosto, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e

b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' agli artt. 24 e 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), e all'art.

52 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

1.1. -- L'art. 4, comma 1, lettera a), della legge reg. n. 4 del 2011 prevede che, all'art. 5 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), sia apportata la seguente modificazione: 'alla fine del comma 5 sono aggiunte le parole: 'nonche' la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale''.

A seguito di tale modifica, il suddetto comma 5 ha la seguente formulazione: 'Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, i criteri e le modalita' di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonche' le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalita' concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti nonche' la percentuale di posti riservati all'ingresso dall'esterno, che non puo' essere inferiore al 50 per cento, salvo per le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale'.

1.1.1. -- Secondo il ricorrente, la disposizione regionale riportata sarebbe costituzionalmente illegittima, poiche' violerebbe gli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'impugnato art. 4 derogherebbe - a detta del Presidente del Consiglio - all'art. 24, comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e all'art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001. La prima delle due ricordate norme, infatti, prevede che 'le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni'.

L'art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009), poi, stabilisce che le progressioni fra le aree avvengano tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.

1.1.2. -- Pertanto, - prosegue il Presidente del Consiglio l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 4 del 2011, mentre, da una parte, richiama il limite del 50 per cento dei posti messi a concorso da riservare all'ingresso dall'esterno, dall'altra parte, permette di derogarvi per quanto concerne le professionalita' che si sviluppano su piu' livelli giuridico-economici per progressione verticale, ponendosi in tal modo in contrasto con quanto previsto dall'art. 24, comma l, del d.lgs. n. 150 del 2009 e dall'art. 52, comma l-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 violando, irragionevolmente, i principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione, prestandosi ad essere utilizzata 'per aggirare' il principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio di cui all'art. 97 Cost. puo', in limitati casi, consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, ma 'l'area delle eccezioni' deve essere delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attivita' svolta (e' citata la sentenza n. 215 del 2009).

L'elusione del principio del concorso pubblico - prosegue il ricorrente - renderebbe, altresi', possibile 'un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, cosi' da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)'.

1.1.3. -- La disposizione censurata, secondo il Presidente del Consiglio, si porrebbe in contrasto anche con i principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' - eccedendo la...

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