N. 72 SENTENZA 21 - 28 marzo 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco GALLO;

Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Sentenza

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011 della Corte dei conti, sezioni riunite, resa nel giudizio sul rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2010, promosso dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con ricorso notificato il 29 agosto 2011, depositato in cancelleria il 6 settembre 2011 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2011.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con ricorso depositato il 6 settembre 2011 (reg. confl. enti n. 10 del 2011), ha sollevato conflitto di attribuzione tra enti nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, affinche' sia dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezioni riunite, adottare la decisione n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011, 'nella parte in cui essa - pur dichiarando [...] regolare il rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010 - ha escluso da tale dichiarazione i capitoli di spesa relativi all'esecuzione per l'anno 2010 di taluni regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009, in quanto tali regolamenti non erano stati inviati al controllo preventivo di legittimita', omettendo cosi' - ed in assenza di contraddittorio con la Regione - di svolgere la verifica di propria competenza, manifestando la pretesa dello Stato di sottoporre a controllo preventivo di legittimita' i regolamenti regionali'. La ricorrente, nel richiedere l'annullamento parziale della predetta decisione, deduce la violazione dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - in collegamento con l'art. 7 delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto) -, dell'art. 10, commi 1 e 2, del medesimo d.P.R. n. 305 del 1988, del principio di leale collaborazione e dell'art. 24, primo comma, della Costituzione.

  1. - La ricorrente censura la predetta decisione della Corte dei conti sotto tre profili.

    2.1. - In primo luogo, la Regione deduce l'inesistenza del potere rivendicato dalla Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimita' i suddetti regolamenti regionali, in quanto tale potere, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988, come sostituito dal decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti sugli...

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