n. 180 SENTENZA 3 - 9 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 44 della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012), quale sostituito dal comma 4, dell'art. 2 della legge della stessa Regione 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), nonche' dell'art. 4, commi 3 e 5, della medesima legge della regione Campania n. 27 del 2012, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-18 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 ed iscritto al n. 166 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Rosanna Panariello per la Regione Campania. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 12-18 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, comma 4, e 4, commi 3 e 5, della legge della Regione Campania 9 agosto 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale). Le prime due disposizioni - che, rispettivamente, prevedono una riduzione, e rifinalizzazione ad altro scopo, di risorse gia' destinate alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso (art. 2, comma 4, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2012»), e la temporanea distribuzione in strutture varie dei posti letto del completando Policlinico universitario, vincolando il Commissario ad acta all'adozione dei conseguenti provvedimenti (art. 4, comma 3) - sono denunciate, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e per ingerenza nei poteri del Commissario ad acta. La terza disposizione (l'art. 4, comma 5, della legge regionale citata) - che esclude per i consiglieri regionali "supplenti" l'applicazione della causa di incompatibilita' prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - e' censurata per violazione degli artt. 3 e 122, primo comma, Cost., prospettandosene il contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e con la disciplina generale in materia di incompatibilita'. 2.- Si e' costituita la Regione per contestare la fondatezza della sola questione relativa all'art. 4, comma 5, della legge impugnata, in ragione del carattere temporalmente limitato del "temperamento" con essa introdotto al divieto di cumulo di cui alla richiamata normativa statale. 3.- Il Presidente del Consiglio ha...

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