DECRETO 23 marzo 2005 - Semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas, alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione del gas naturale

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 marzo 2005 Semplificazione di adempimenti relativi alla comunicazione dei prezzi del gas,

alla determinazione dello stoccaggio minerario e alle autorizzazioni per l'importazione

del gas naturale.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito

decreto legislativo n. 164/2000), che all'art. 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1∞ gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, e allo stesso articolo, comma 2, stabilisce che l'autorizzazione e' rilasciata in base a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2002, che all'art. 6, comma 1, lettera g), stabilisce che i soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro venti giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee; Considerato che il predetto termine di venti giorni, alla luce dell'esperienza acquisita, e' risultato insufficiente; Vista la deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas relativa ai criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attivita' di distribuzione; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, che all'art. 2, comma 2, stabilisce le prestazioni di stoccaggio minerario che possono essere richieste dai titolari di concessioni di coltivazione alle imprese di stoccaggio; Considerato opportuno adeguare le prestazioni dello stoccaggio minerario alla flessibilita' dei contratti di importazione successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ai sensi dell'art. 3, comma 8...

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